CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 32986/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 33597 /20 1 8 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’ s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro temporeentrambe rappresentate e difese in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchia ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzoPEC: [OSCURATO:EMAIL] ), prof. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e DanielaAgnello ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ( con indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – Oggetto: impostagiochi scommesse Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale del Veneto n.909/02/2018 depositata in data 12 / 0 9 /20 1 8 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quale centro trasmissione dati e [OSCURATO:SOCIETA]. quale bookmaker ricorrevano av ve rso l’avviso di accertamento notificato loro con il quale l’Ufficio recuperava tributi, sanzioni e interessidovuti per operazioni di gioco realizzate negli anni 2011 e2012; - la CTP rigettava i ricorsi; - appellavano in contribuenti; - la CTR con la sentenza qui gravata ha confermato la decisione di primogrado; - ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a otto motivi; - l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Consideratoche: - v a preliminarmente disattesa l’istanza di conciliazione in atti; - il d . Lgs. n. 220 del 2023, recante disposizioni in materia diprocesso tributario , emesso in attuazione della legge delega per lariforma fiscale n. 111 del 2023, è entrato in vigore, giusta l’art. 4, primo comma, del medesimo , il giorno successivo alla sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA], il 4 gennaio 2024. In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. u) del ridetto dispone che nell'articolo48, del decreto legislativo n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazione fuori udienza», dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4 - bis. Le d isposizioni del presente articolo si applicano,in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione » e l’art. 1, comma 1, lett. z) dispone che, nell'art . 48 ter del decreto legislativo n. 546 del 1992,rubricato « d efinizione e pagamento delle somme dovute», al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « e nella Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 misuradel sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in casodi perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio diCassazione»; - indipendentemente dall a considerazione che l’art. 48 del d . Lgs. n.546 del 1992 disciplina solo la conciliazione fuori udienza e non quella in udienza come previsto dalla norma richiamata dalla società ricorrente (art. 48 bis del decreto ridetto ) che, in effetti, prevedeil differimento di udienza per il tentativo di conciliazione, norma la cui applicazione non è però stata estesa ai giudizi di cassazione,per i quali permane quindi il divieto di mero rinvio di udienza, va osservato che , ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d . Lgs. n. 220 del 2023 « le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezioneper quelle di cui all'articolo 1, c omma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicanoai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigoredel presente decreto » ; - l’interpretazione letterale della norma, dunque, è nel senso che la disposizionedi cui all’art. 48 del d. Lgs. o n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), del d . Lgs. n. 220 del 2023,si applica ai giudizi instaurati a partire dal 4 gennaio 2024 e non anche, dunque, al presente giudizio, instauratosi come è evidenteben prima; - venendo ai motivi di impugnazione, va sottolineato come tutte le questioni poste in ricorso per cassazione riguardino profili che sono già stati oggetto di approfondito esame da parte di questa Corteche in questa sede si richiama anche ex art. 118 disp. att. ne.c.p.c. (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081;Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148,9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730,9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021,nn. 10472 e 10473); - più analiticamente, basterà qui osservare che la Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d. Lgs. 504 del 98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositivasi potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavanoal di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto cheil legislatore con l'art. 1, comma 66, della L. n. 220 del 2010 daun canto ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesseraccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamentodel tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per contoterzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker ) sia irragionevole. Entrambi i soggetti,difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommessesoggetta a imposizione. In particolare, ha rimarcato, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischioconnaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idoneie la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimentodelle somme giocate, nonché del pagamento delle vincitesecondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker . Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 paritetica, e non già dipendente - non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardoal gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore(Cass. 27 luglio 2015, n. 15731). La stessa giurisprudenza penale(ossia Cass. 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto 5), consistente nella «raccolta e trasmissione dellescommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emessedal terminale di gioco con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite». Sicché, ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore l'attività gestoriache costituisce il presupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per contodi soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò perchéattraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. La rivalsa svolge quindi funzioneapplicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuiscetra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo, il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d. L gs. n. 504 del 19 98 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 della L . n. 220 del 20 10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 ( che non sono oggetto del presente giudizio) siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operantiper conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entitàdelle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker siè già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L . n. 220 del 10. Quella Corte ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanzadi regolazione degli effetti transitori e in considerazione dellanatura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della L.n. 220 del 20 10, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Ne consegueanzitutto che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011(qui non rilievo, trattandosi di operazioni di gioco realizzate nel2011 e nel 2012) non rispondono le ricevitorie, ma rispondono ibookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degliartt. 3 del d. L gs. n. 504 del 19 98 e 1, comma 66, lett. a), della I. n. 220 del 10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.Ferma restando dunque per tutti i periodi d'imposta laresponsabilità del bookmaker , in relazione al ricevitore a tale conclusionedeve pervenirsi per le annualità a decorrere dal 2011. Invero,va osservato che l'incostituzionalità della norma in esame èstata riscontrata dalla Corte «in ragione dell'impossibilità per le ricevitoriedi traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell'art. 53, Cost., «giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010» (Ibid. punto 4. A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravanteanche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, suibookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011» (Ibid. punto4.4.); - in entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapportisorti successivamente che per quelli già sorti e destinati aprotrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, invero, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'impostasono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anchequando i rapporti economici siano rimasti in - variati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente,un valore di conformità e adeguatezza rispetto allanuova configurazione legale del rapporto; - può ancora precisarsi che l'art. 3 del suddetto d. Lgs. n. 504 del 1988,intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che «soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»; a norma dell'art.1, comma 66, della I. n. 220/10 «a) (...) l'imposta unica (...)è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quellaa distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'art. 3 del d. Lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggettopassivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsipronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni»; il solo riferimento è alla concessione rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA] – che peraltroanche ove assente, in presenza dell’attività di gioco, non impediscela debenza del tributo – e non alla autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS, la cui assenza è a questi fini del tutto priva di rilievo; - in forza di tutte tali sopra esposte considerazioni non vi sono quindi i presupposti per alcuna remissione delle questioni alla Cortecostituzionale; - con riguardo al primo motivo, incentrato sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, lo stesso è manifestamente infondato; - in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generaledi contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comportal'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'oneredi enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, perquelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale,un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste soloper le ipotesi in cui risulti specificamente sancito ( Cass. Sez. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 Un., n. 24823 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 6 - 5, n. 27421 del 29/10/2018;Cass. Sez. 6 - 5, n. 11560 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); - il motivo si duole poi della mancata notifica del PVC al soggetto corresponsabilein solido: anche tale profilo dedotto è info n dato; - invero, ritiene questa Corte che la redazione di un processo verbale di constatazione non è necessaria per rendere legittimo un successivo avviso di accertamento perché è in esso che si esternapoi ciò che si è constatato prima; per quanto la L. n. 4 del 1929, art. 24 preveda che "le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale",tal onere di redazione, anche ove non sia assolto in forza delladisposizione sopra richiamata, non impedisce in nessun caso l'emissione di avvisi di accertamento in base all'autonoma valutazionedell'amministrazione finanziaria alla luce del disposto delladisposizione invocata dal ricorrente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 31120 del 29/12/2017, e precedentemente Cass. Sez. 5, Sentenzan. 27711 del 11/12/2013); del resto il processo verbale previstodall'art. 24 cit. può avere una molteplicità e complessità di contenuti e la legge non discrimina tra diversi mezzi di rappresentazionee differenti realtà rappresentate, così come tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazione. Sicché, quale documento extraprocessuale, esso può sia un contenuto ricognitivo, sia un contenuto valutativo liberamente valutabiledall'amministrazione finanziaria; deve quindi escludersi, diversamenteda quanto ritiene il ricorrente, che tal verbale abbia rilevanzaesterna tale da viziare, ove non redatto o non notificato, l'attosuccessivo; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione efalsa applicazione dell’art. 7 L. 212 del 200 0 in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di ritenere l’avviso diaccertamento carente di motivazione; - il motivo è infondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10 - in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia postoil contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'aned il quantum debeatur ( ex multis , Cass. 30 dicembre 2019, n.27800; Cass., ord., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass. 25 luglio 2012,n. 13110); - è qui evidente che il contribuente è stato posto nella condizione di poteresperire un'adeguata difesa e deve ritenersi, pertanto, che l'apparato motivazione dell'atto impositivo fosse idoneo a consentireal contribuente di comprendere le ragioni, in fatto e in diritto,poste dall'Ufficio a fondamento della ripresa erariale; - il terzo motivo censura la gravata pronuncia per violazione e falsa applicazionedell'art. 4 d. Lgs. n. 504 del 1998 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto corretta l'aliquota applicatadall'Ufficio; - il motivo è infondato; - va ricordato l'art. 24 del d. L . 98 del 2011, il cui comma 10 recita: "nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentalicomunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, dacui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza ditali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non dà seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccoltamedia della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unical'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11 massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504"; - con l'art. 24, comma 10 del d.L. n. 98 del 2011 il legislatore ha introdottouna fase di liquidazione ufficiosa delle imposte dovute in base alle informazioni residenti nella banca dati in uso all'Amministrazione finanziaria. La normativa complessiva sull'accertamentodell'imposta sui giochi introdotta dal d.L. n. 98 del2011 ricalca, in linea di massima e con le dovute precisazioni, quelladell'imposta sui redditi; inoltre, il comma 8 dell'art. 24 del citato decreto prevede, infatti, che l'Ufficio dell'Amministrazione autonomadei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altriorgani di Polizia, procede alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzionisemplici; - nella specie, come ha accertato la CTR, non è stato né dedotto né provato (pag. 9 della sentenza impugnata) che le scommesse raccoltadal CTR fossero relative a un numero di eventi superiore a 7; pertanto, in mancanza di documentazione fornita dal contribuente la base imponibile' è stata determinata induttivamente«utilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale» con l'applicazione dell'aliquota massima prevista dall'art. 4 d. Lgs. n. 504del 1998; - l'art. 4 del d. Lgs. n. 504 del 98 oltre a contenere il tasso d'imposta applicabile, indica i particolari meccanismi di calcolo per addivenirealla quantificazione del prelievo erariale, distinguendo iconcorsi pronostici dalle scommesse (su eventi diversi dalle corse deicavalli e sulle corse dei cavalli) e fra queste le scommesse a quota fissa e le scommesse a totalizzatore. Per le scommesse a quota fissa (diverse da quelle sui cavalli), oggetto della pretesa Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12 che occupa, la base imponibile è costituita dalla somma giocata per ogni scommessa sulla quale viene applicata un'aliquota d'imposta che varia a seconda del movimento netto avutosi nei dodicimesi precedenti e del numero di eventi pronosticati. La base imponibile è stata quindi determinata correttamente, come prevedel'art. 24 comma 10 del d. L. n. 98 del 2011, sulla base dellaraccolta media della provincia, desunta dai dati registrati nel totalizzatorenazionale, nei dodici mesi precedenti; - il quarto motivo, che si incentra sul difetto del presupposto territoriale del tributo sui giochi e sulle scommesse, è parimenti infondato; - con esso si fa leva, in relazione al ricevitore, sulla conclusione del contratto di scommessa; in realtà il fatto imponibile è la prestazionedi servizi consistente nell’organizzazione del gioco da partedel ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione dellascommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731/15, cit.); attività, queste,tutte svolte in Italia; - parimenti è infondato il quinto motivo relativo alla inapplicabilità delle sanzioni: va applicato il principio secondo cui in tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della normadi interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, L . n.220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. Lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (Cass. 9531/2021; n. 8757/2021;n. 25450 del 21/09/2021); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13 - il sesto e il settimo motivo, in riferimento alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 TFUE e dei principi unionali di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché del principio di legittimoaffidamento con riferimento all'art. 1, comma 66, della leggedi stabilità 2011, interpretativo dell’art. 3 del d. Lgs. n. 504 del1998, sono anch’essi infondati; - la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso, escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, applicandosi l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna infunzione del luogo in cui essi sono stabiliti (cfr. punto 21 Corte giust.C-788/18). La normativa italiana pertanto, non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società,nello Stato membro interessato (cfr. Cass. 14 luglio 2021, n.20013); - infine, va rigettato anche l’ottavo motivo, che censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 3 del d. Lgs. N. 504 del 1998, dell’art. 1 c. 66 lett.B) della L. n. 64 del 2010, dell’art. 64 c. 3 del d.P.R. n. 600 del1973 in relazione agli artt. 3 c. 1 e 53 c. 1 Cost. a valle della sentenza n. 27 del 2018 della Corte Costituzionale in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c.; - il motivo è infondato; - esso prende anzitutto le mosse da una lettura della solidarietà tra CTD e bookmaker che, come ampiamente illustrato, non può essere condivisa, né risulta che sia stata sostenuta dalla Corte costituzionalenella sentenza n. 27 del 2018; va infatti ribadito che lasolidarietà in esame è di tipo paritetico e non dipendente, senza cheda ciò possa trarsi la conclusione che in tal modo si starebbe "privilegiando una ricostruzione interamente privatistica della solidarietà,anche al di là del disposto letterale dell'art. 64, comma Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14 3,del d. P . R . n. 600/73" (così invece parte ricorrente a pag. 45 del ricorso); - quanto all'art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è sufficienteosservare che esso attribuisce il diritto di rivalsa a "chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'impostainsieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi", così rendendo chiaro che, ove il coobbligato solidalesia obbligato al pagamento dell'imposta per un fatto o una situazione propri (e non riferibili esclusivamente all'obbligato principale),l'art. 64, comma 3, non opera e la rivalsa può essere disciplinatadiversamente; in altri termini, l'art. 64, comma 3, non offre soluzione al