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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21808/2026

Testo disponibile della fonte

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aria [OSCURATO:PERSONA] dalla quale èrappresentata e difesa, giusta procura allegata all’istanza di decisioneex art. 380 bis cod. proc. civ., con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- intimate -avverso la sentenza n. 430/2021 della [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20087/2021Numero sezionale 2607/2025Numero di raccolta generale 21808/2026Data pubblicazione 26/06/20261.

Con sentenza n.194\2019, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese, l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei loroconfronti da [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di euro 306,00 ciascuna a titolodi restituzione delle somme da lei versate in loro favore in acconto dicompensi professionali e, in solido, di euro 520,00, a titolo di rimborsodella spesa sopportata per l’autentica della documentazione posta asostegno del ricorso per decreto ingiuntivo.Il decreto era stato chiesto in forza di una mail con cui RosariaCalia e da [OSCURATO:PERSONA] avevano asseritamente riconosciuto didovere in restituzione a [OSCURATO:PERSONA], a seguito di rinuncia all’incaricoprofessionale loro conferito, la somma di euro 765,00 ciascuna, lorogià corrisposta; nonostante il riconoscimento di debito, tuttavia, le dueprofessioniste avevano unicamente restituito euro 459,00 ciascuna,per complessivi euro 918,00 restando così debitrici di euro 306,00ognuna, oltre che di euro 520,00 pari alla spesa sopportata perottenere l’autentica della mail dal notaio.2.

Con sentenza n. 430/2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],accogliendo l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e di Antonella DiSaverio, assorbito l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] avverso lastatuizione di compensazione delle spese, dichiarò l’incompetenza delGiudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] alla pronuncia del decreto ingiuntivoopposto n. 600/2018, revocandolo e fissando il termine di tre mesidalla comunicazione della sentenza per la riassunzione.3.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e Antonella DiSaverio non hanno svolto difese.In data 9/1/2025 è stata formulata proposta di definizioneaccelerata.Ric. 2021 n. 20087 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -2-Numero registro generale 20087/2021Numero sezionale 2607/2025Numero di raccolta generale 21808/2026Data pubblicazione 26/06/2026In data 5/2/2025 la ricorrente ha chiesto la decisione.La trattazione della causa è stata fissata incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorsoproposto perché proposto nelle forme ordinarie avverso una sentenzache ha pronunciato soltanto sulla competenza, sia pure revocando inconseguenza il decreto ingiuntivo.Diversamente da quanto rappresentato dalla ricorrentenell’istanza di decisione, infatti, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], inaccoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e Antonella DiSaverio, ha «preliminarmente» (così all’inizio di pag. 3) esaminato laquestione di competenza, dedicandovi tutte le pagine della motivazione(pag. 3 e 4) e ritenuta l’incompetenza del Giudice di pace adito harevocato il decreto ingiuntivo senza provvedere all’esame del merito;sul punto ha esplicitamente ritenuto, in conseguenza dell’accoglimentodel motivo di appello incidentale relativo alla competenza, «superfluol’esame dei motivi di appello principale e dell’ulteriore motivo di appelloincidentale» (pag. 4).Sul punto, questa Corte ha già statuito che la sentenza con cui ilgiudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiaral'incompetenza territoriale contiene soltanto una statuizione sullacompetenza, perché la dichiarazione di revoca del decreto rappresentaun effetto obbligato: in conseguenza, questa sentenza dev’essereimpugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cuiall'art. 42 cod. proc. civ., anche se emessa in grado di appello (cosìSez. 1, n. 1372 del 26/01/2016; Sez. 6 - 1, n. 21422 del 24/10/2016);è stato pure precisato che il rilievo dell’impugnabilità con il soloregolamento, se indebitamente omesso da parte del giudice di secondogrado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensiRic. 2021 n. 20087 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -3-Numero registro generale 20087/2021Numero sezionale 2607/2025Numero di raccolta generale 21808/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell'art.382 cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinviodella sentenza impugnata (Sez. 3, n. 20839 del 21/07/2021).In tal senso, la giurisprudenza invocata nell’istanza di decisione,certamente consolidata e confermata da pronunce anche più recenti(ad. es.

Sez. 2, n. 18618 del 27/07/2017), non è pertinente perchéconcerne la diversa ipotesi in cui il Giudice di appello abbia pronunciatosentenza con la quale, in via pregiudiziale, abbia risolto questioniinerenti anche l'ammissibilità dell'appello, oltre a decidere sullacompetenza: secondo questa giurisprudenza in tal caso – diverso dallafattispecie – effettivamente la sentenza decide sul merito e sullacompetenza.2.

Come rilevato nella proposta di definizione accelerata, ilricorso non può neppure essere considerato equipollente a unregolamento di competenza perché notificato alle controparti in data27/7/21, oltre il termine, stabilito dall’art. 47 cod. proc. civ., di trentagiorni dalla data di comunicazione della sentenza (nella specie, il 7/6).3.

Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché le intimate nonhanno svolto difese.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del quarto commadell’art. 96 cod. proc. civ., la ricorrente deve essere condannata alpagamento di una somma, equitativamente determinata, a favore dellaCassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez.

U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez.

U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusoRic. 2021 n. 20087 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -4-Numero registro generale 20087/2021Numero sezionale 2607/2025Numero di raccolta generale 21808/2026Data pubblicazione 26/06/2026del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente chetrovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., alpagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 30 ottobre 2025.Il PresidenteGiuseppe TedescoRic. 2021 n. 20087 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -5-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aria [OSCURATO:PERSONA] dalla quale èrappresentata e difesa, giusta procura allegata all’istanza di decisioneex art. 380 bis cod. proc. civ., con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- intimate -avverso la sentenza n. 430/2021 della [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20087/2021Numero sezionale 2607/2025Numero di raccolta generale 21808/2026Data pubblicazione 26/06/20261. Con sentenza n.194\2019, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese, l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei loroconfronti da [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di euro 306,00 ciascuna a titolodi restituzione delle somme da lei versate in loro favore in acconto dicompensi professionali e, in solido, di euro 520,00, a titolo di rimborsodella spesa sopportata per l’autentica della documentazione posta asostegno del ricorso per decreto ingiuntivo.Il decreto era stato chiesto in forza di una mail con cui RosariaCalia e da [OSCURATO:PERSONA] avevano asseritamente riconosciuto didovere in restituzione a [OSCURATO:PERSONA], a seguito di rinuncia all’incaricoprofessionale loro conferito, la somma di euro 765,00 ciascuna, lorogià corrisposta; nonostante il riconoscimento di debito, tuttavia, le dueprofessioniste avevano unicamente restituito euro 459,00 ciascuna,per complessivi euro 918,00 restando così debitrici di euro 306,00ognuna, oltre che di euro 520,00 pari alla spesa sopportata perottenere l’autentica della mail dal notaio.2. Con sentenza n. 430/2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],accogliendo l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e di Antonella DiSaverio, assorbito l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] avverso lastatuizione di compensazione delle spese, dichiarò l’incompetenza delGiudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] alla pronuncia del decreto ingiuntivoopposto n. 600/2018, revocandolo e fissando il termine di tre mesidalla comunicazione della sentenza per la riassunzione.3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidandolo a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e Antonella DiSaverio non hanno svolto difese.In data 9/1/2025 è stata formulata proposta di definizioneaccelerata.Ric. 2021 n. 20087 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -2-Numero registro generale 20087/2021Numero sezionale 2607/2025Numero di raccolta generale 21808/2026Data pubblicazione 26/06/2026In data 5/2/2025 la ricorrente ha chiesto la decisione.La trattazione della causa è stata fissata incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorsoproposto perché proposto nelle forme ordinarie avverso una sentenzache ha pronunciato soltanto sulla competenza, sia pure revocando inconseguenza il decreto ingiuntivo.Diversamente da quanto rappresentato dalla ricorrentenell’istanza di decisione, infatti, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], inaccoglimento dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e Antonella DiSaverio, ha «preliminarmente» (così all’inizio di pag. 3) esaminato laquestione di competenza, dedicandovi tutte le pagine della motivazione(pag. 3 e 4) e ritenuta l’incompetenza del Giudice di pace adito harevocato il decreto ingiuntivo senza provvedere all’esame del merito;sul punto ha esplicitamente ritenuto, in conseguenza dell’accoglimentodel motivo di appello incidentale relativo alla competenza, «superfluol’esame dei motivi di appello principale e dell’ulteriore motivo di appelloincidentale» (pag. 4).Sul punto, questa Corte ha già statuito che la sentenza con cui ilgiudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiaral'incompetenza territoriale contiene soltanto una statuizione sullacompetenza, perché la dichiarazione di revoca del decreto rappresentaun effetto obbligato: in conseguenza, questa sentenza dev’essereimpugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cuiall'art. 42 cod. proc. civ., anche se emessa in grado di appello (cosìSez. 1, n. 1372 del 26/01/2016; Sez. 6 - 1, n. 21422 del 24/10/2016);è stato pure precisato che il rilievo dell’impugnabilità con il soloregolamento, se indebitamente omesso da parte del giudice di secondogrado, deve essere effettuato d'ufficio in sede di legittimità, ai sensiRic. 2021 n. 20087 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -3-Numero registro generale 20087/2021Numero sezionale 2607/2025Numero di raccolta generale 21808/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell'art.382 cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinviodella sentenza impugnata (Sez. 3, n. 20839 del 21/07/2021).In tal senso, la giurisprudenza invocata nell’istanza di decisione,certamente consolidata e confermata da pronunce anche più recenti(ad. es. Sez. 2, n. 18618 del 27/07/2017), non è pertinente perchéconcerne la diversa ipotesi in cui il Giudice di appello abbia pronunciatosentenza con la quale, in via pregiudiziale, abbia risolto questioniinerenti anche l'ammissibilità dell'appello, oltre a decidere sullacompetenza: secondo questa giurisprudenza in tal caso – diverso dallafattispecie – effettivamente la sentenza decide sul merito e sullacompetenza.2. Come rilevato nella proposta di definizione accelerata, ilricorso non può neppure essere considerato equipollente a unregolamento di competenza perché notificato alle controparti in data27/7/21, oltre il termine, stabilito dall’art. 47 cod. proc. civ., di trentagiorni dalla data di comunicazione della sentenza (nella specie, il 7/6).3. Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché le intimate nonhanno svolto difese.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del quarto commadell’art. 96 cod. proc. civ., la ricorrente deve essere condannata alpagamento di una somma, equitativamente determinata, a favore dellaCassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusoRic. 2021 n. 20087 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -4-Numero registro generale 20087/2021Numero sezionale 2607/2025Numero di raccolta generale 21808/2026Data pubblicazione 26/06/2026del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente chetrovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., alpagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 30 ottobre 2025.Il PresidenteGiuseppe TedescoRic. 2021 n. 20087 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -5-
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