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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09388/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ordinanza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'11 marzo 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; Uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per D'Auria, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per Ordinanza, che hanno insistito per raccoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], qualificati i reati ascritti ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Auria per il capo D, [OSCURATO:PERSONA] per i capi S e U unificati sotto il vincolo della continuazione, e [OSCURATO:PERSONA] Ordinanza per il capo V. 2.Propongono separati ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ordinanza. 2.1 L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di D'Auria, deduce tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art.8 cod. proc. pen.

La Corte territoriale, infatti, ha affermato di non avere rinvenuto prova della tempestività dell'eccezione e che, comunque, la stessa sarebbe infondata, operando la "vis attractiva" in presenza dell'originaria contestazione del reato associativo.

Deduce il ricorrente di essersi associato alle tempestive eccezioni degli altri difensori e che, poiché il Giudice per l'udienza preliminare ha prosciolto l'imputato dal reato associativo, la competenza spettava al Tribunale di Taranto.

Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. e l'omessa motivazione in merito alla rilevanza, ai fini dell'esclusione della recidiva reiterata, del lasso temporale intercorso dall'ultimo reato ascritto all'imputato e del reinserimento sociale dell'imputato.

Con il terzo motivo censura l'illogicità della motivazione con la quale è stata esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte, da un lato, considerato il lungo tempo decorso dall'ultima condanna, e, dall'altro, reputato irrilevante l'attestato di lavoro prodotto dall'imputato. 2.2 L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce i vizi di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e di motivazione atteso che il contenuto equivoco delle intercettazioni e dei messaggi non era idoneo all'affermazione della responsabilità dell'imputato.

Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen. in quanto la Corte territoriale ha confermato l'applicazione della recidiva senza alcuna motivazione, al di là delle formule di stile adottate, in merito alla relazione tra le precedenti condanne - tutte relative a violazione del diritto di autore, ricettazione e spendita di monete contraffatte - ed il reato ascritto, idonea a giustificare il giudizio di maggiore pericolosità.

Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 99, comma secondo, 81 e 133 cod. pen. atteso che nel caso in esame può, al più ravvisarsi la recidiva di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen. con conseguente illegittimità dell'aumento di pena di due terzi.

Si deduce, inoltre, sotto altro profilo, il difetto di motivazione in merito all'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen.2.3 L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Ordinanza, deduce due motivi.

Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata e del decreto che dispone il giudizio per violazione del diritto di difesa a seguito della omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in merito alla affermazione di responsabilità dell'imputato, fondata su mere congetture. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Auria

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Rileva, infatti, il Collegio che, come emerge sia dal ricorso che dalla sentenza impugnata, l'eccezione di incompetenza è stata sollevata dai difensori degli altri imputati ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti in dibattimento.

La Corte territoriale ha rigettato l'eccezione, che il difensore del ricorrente sostiene di avere sollevato associandosi alle considerazioni degli altri difensori, ritenendola tardiva, non avendo rinvenuto prova di quanto affermato dal difensore, e, comunque, infondata, in ragione della forza attrattiva del contestato reato associativo.

Ritiene il Collegio che, pur dovendosi confermare la decisione adottata sul punto dalla Corte territoriale, va, tuttavia corretta la motivazione nei termini che seguono.

Sebbene tra gli atti del procedimento trasmessi a questa Corte, cui il Collegio ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, non sia compreso il verbale dell'udienza dibattimentale in cui è stata sollevata l'eccezione di incompetenza, va, comunque, considerato che, pur volendo ritenere che questa sia stata sollevata anche dal D'Auria, detta eccezione era tardiva.

Trattandosi, infatti, di un procedimento con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione doveva essere eccepita, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen., prima della conclusione dell'udienza preliminare.

In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando il principio, dal Collegio pienamente condiviso, secondo il quale nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando la stessa incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinanzi al giudice dell'udienza preliminare (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 30964 del 28/5/2019, Rv. 276439).

Tale principio ha una valenza generalizzata, a nulla rilevando, come potrebbe obiettarsi con riferimento alla fattispecie in esame, che il difensore ha avuto conoscenza del venir meno della ragione di connessione solo a seguito dell'emissione del decreto di rinvio a giudizio.

Va, infatti, considerato che, proprio perché la deroga alla competenza territoriale trovava la propria ragione nella connessione con uno dei reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., il difensore avrebbe dovuto, comunque, rappresentarsi l'eventualità del venir meno della forza attrattiva del reato di competenza "distrettuale" e sollevare la relativa eccezione, in via preventiva, con le conclusioni formulate dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare.

Ad avviso del Collegio ha, tuttavia, errato la Corte distrettuale nel ritenere che con l'emissione della sentenza di non luogo a procedere per il reato di competenza distrettuale sopravvivesse, comunque, la ragione di competenza determinata dalla connessione.

In tal senso va, dunque, corretta la motivazione della sentenza impugnata, atteso che con il proscioglimento dal reato associativo, riprendevano vigore le regole ordinarie di determinazione della competenza per territorio di cui agli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. di cui le parti avrebbero potuto invocare l'applicazione entro i termini previsti a pena di decadenza dall'art. 21 cod. proc. pen.

Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3- bis cod. proc. pen., ha affermato che non è abnorme, ma legittimo e valido, il decreto con cui il G.u.p. distrettuale - dopo aver emesso sentenza di non luogo a procedere per le imputazioni riguardanti i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. - dispone il rinvio a giudizio per i restanti reati, attratti per connessione nella sua competenza funzionale, davanti al tribunale territorialmente competente secondo le regole ordinarie (Sez. 6, n. 21840 del 24/05/2012, Cava, Rv. 252793; Sez. 6, n. 22426 del 22/04/2008, Sarandria, Rv. 240512).

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativo della questione già dedotta in appello.

La Corte territoriale, infatti, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, con i quali il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha legittimamente valutato la sussistenza della recidiva considerando la condotta criminosa ascritta in relazione ai numerosi precedenti penali a carico del D'Auria, reputati indice di una radicata scelta deviante dell'imputato incidente sulle successive scelte criminali.

Così facendo la sentenza impugnata ha fatto coerente applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale, ai fini dell'applicazione della recidiva, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penale (Sez.

U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

3. Anche il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico, meramente reiterativo e versato in fatto.

La sentenza impugnata ha, infatti, rigettato la richiesta con motivazione non manifestamente illogica, considerando la mancanza di resipiscenza dell'imputato, tornato a delinquere dopo le precedenti condanne, e l'assenza di elementi positivi, escludendo la rilevanza della nota relativa allo svolgimento di attività lavorativa per conto di una ditta con sede a Praga, in quanto non verificabile quanto a provenienza e contenuto.

Trattasi di argomentazioni incensurabili in questa Sede (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi, in proposito, ribadire che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

A tal fine, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può, pertanto, essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, e ciò a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).4.

All'inammissibilità del ricorso proposto da D'Auria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA]

5. Il primo motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo della medesima questione già dedotta in appello e privo di confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, alla stregua di una valutazione unitaria del compendio probatorio a carico del ricorrente e, in particolare della lettura delle conversazioni intercettate in stretta correlazione con le risultanze dell'attività di osservazione della [OSCURATO:PERSONA] e dei successivi sequestri, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti ai capi S ed U. In particolare, quanto al capo S, la sentenza impugnata, con argomentazioni non manifestamente illogiche né irragionevoli, ha ribadito il ruolo di organizzatore del trasporto svolto dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, in particolare, il carattere univoco delle conversazioni intercorse tra questo e l'Arpaia in cui i due, chiamandosi per nome, facevano riferimento al numero di panetti (36), risultato corrispondente a quello rinvenuto sulla vettura condotta dall'Arpaia e con a bordo la Magliulo.

Ad ulteriore riscontro del ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha, inoltre, considerato la conversazione successiva all'informazione ricevuta dai due complici dell'avvenuto arresto - i quali, peraltro, si erano rivolti al [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli di mandare un avvocato - in cui il [OSCURATO:PERSONA] informava un terzo uomo di quanto accaduto.

Quanto al capo U, la sentenza impugnata ha, inoltre, posto l'accento sulla medesima univocità che connota le conversazioni intercettate - risultate pienamente coerenti con l'attività di osservazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] - sottolineando, in particolare, la stretta correlazione oggettiva e cronologica tra queste ed il successivo sequestro della sostanza stupefacente, avvenuto lo stesso giorno dell'appuntamento concordato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sempre dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che l'incontro tra i due trovava conferma nell'attività di appostamento e pedinamento eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] e che le successive conversazioni consentivano di confermare il ruolo di staffetta svolto dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, giunto nella provincia di Avellino, tentava invano di contattare il complice.6.

Quanto agli altri due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente correlati, ritiene il Collegio che il terzo motivo è parzialmente fondato e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo.

Rileva, infatti, il Collegio che la sentenza impugnata ha confermato la recidiva reiterata infraquinquennale e specifica valutando, secondo la giurisprudenza già richiamata nel par. 2, il concreto rilievo della ricaduta nel reato rispetto all'evoluzione criminale del [OSCURATO:PERSONA] verso il settore degli illeciti in materia di stupefacenti; a tal fine, la Corte territoriale ha valutato, oltre alle condanne non specifiche (relative ai reati di detenzione di monete falsificate, violazione del diritto di autore e ricettazione, commessi sino al 2008 e in relazione ai quali l'ultima condanna del [OSCURATO:PERSONA] risale al 2008) anche condanne per reati specifici, ma in relazione ai quali la condanna, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, è divenuta irrevocabile successivamente ai fatti per cui si procede.

Così facendo, la Corte è incorsa nella violazione dell'art. 99 cod. pen. il cui presupposto generale, ai fini dell'applicazione delle diverse ipotesi di recidiva contemplate dalla norma, è che il soggetto, al momento del fatto, sia stato già condannato con sentenza passata in giudicato.

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, quello in base al quale ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato (da ultimo, Sez. 3 , n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381).

E', invece, inammissibile l'ulteriore profilo dedotto nel terzo motivo di ricorso in merito al difetto di motivazione sugli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, trattandosi di una censura dedotta per la prima volta in questa Sede.

7. All'accoglimento parziale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla recidiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, nel valutare la sussistenza dell'aggravante nel rispetto del principio di diritto sopra affermato, terrà, altresì, conto della decisione che sarà adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte all'udienza del 30 marzo 2023 sulla questione controversa in merito alla necessità o meno, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, di una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va , inoltre, dichiarata la irrevocabilità della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'affermazione della responsabilità penale.

Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

8. Il primo motivo è fondato e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo.

Dall'esame degli atti cui il Collegio può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, risulta, infatti, che l'imputato ha tempestivamente comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con raccomandata con avviso di ricevimento la nomina del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tale nomina, oltre ad essere stata inviata con modalità conformi al dettato normativo (art. 96, comma 2, cod. proc. pen.), conteneva una specifica indicazione del numero di procedimento penale cui si riferiva.

La sentenza impugnata ha rigettato il motivo di appello sulla base di due ordini di rilievi entrambi erronei.

In primo luogo, disattendendo la stessa disciplina generale relativa alle notificazioni a mezzo posta (si veda, in particolare, l'art. 4, comma 3, legge 20 novembre 1982, n. 890) ha disconosciuto il valore probatorio dell'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta consegna, nonostante la concordanza del numero cronologico tra questa ed il piego inviato alla Procura, ritenendo ostativa la mancanza di un riferimento su tale avviso al procedimento penale.

Così facendo, la Corte, oltre ad introdurre un requisito formale non previsto dalla legge ai fini del perfezionamento e della validità della comunicazione effettata dall'imputato (si veda quanto prescritto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 890 del 1982 che, per le notificazioni in materia penale, richiede l'indicazione dell'indirizzo del mittente, ivi compreso, ove questo sia obbligato per legge a dotarsene, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata), ha omesso di considerare che l'atto inviato conteneva un preciso riferimento al procedimento penale.

Va, inoltre, aggiunto, che, sempre in tema di comunicazioni degli atti a mezzo lettera raccomandata, l'art. 2, ultimo periodo, della legge n. 890 del 1982 vieta l'apposizione sulle buste di segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

La Corte, inoltre, incorrendo nella medesima violazione di legge, ha erroneamente ritenuto che vi fosse un onere del ricorrente di sincerarsi del buon fine della comunicazione, principio, questo, affermato da questa Corte con riferimento alla fattispecie in cui la comunicazione della nomina del difensore era avvenuta con mezzi diversi da quelli contemplati dall'art. 96 cod. proc. pen.

All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ordinanza e la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare che, in applicazione delle considerazioni esposte nel par. 1, va individuato nel Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado nei confronti di Ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e dispone la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla recidiva con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'affermazione della responsabilità penale.

Così deciso il giorno 17 gennaio 2023 Il Consigliere estensore I P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ordinanza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'11 marzo 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; Uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per D'Auria, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per Ordinanza, che hanno insistito per raccoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], qualificati i reati ascritti ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Auria per il capo D, [OSCURATO:PERSONA] per i capi S e U unificati sotto il vincolo della continuazione, e [OSCURATO:PERSONA] Ordinanza per il capo V. 2.Propongono separati ricorsi per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA]Auria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ordinanza. 2.1 L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di D'Auria, deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art.8 cod. proc. pen. La Corte territoriale, infatti, ha affermato di non avere rinvenuto prova della tempestività dell'eccezione e che, comunque, la stessa sarebbe infondata, operando la "vis attractiva" in presenza dell'originaria contestazione del reato associativo. Deduce il ricorrente di essersi associato alle tempestive eccezioni degli altri difensori e che, poiché il Giudice per l'udienza preliminare ha prosciolto l'imputato dal reato associativo, la competenza spettava al Tribunale di Taranto. Con il secondo motivo deduce i vizi di violazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. e l'omessa motivazione in merito alla rilevanza, ai fini dell'esclusione della recidiva reiterata, del lasso temporale intercorso dall'ultimo reato ascritto all'imputato e del reinserimento sociale dell'imputato. Con il terzo motivo censura l'illogicità della motivazione con la quale è stata esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte, da un lato, considerato il lungo tempo decorso dall'ultima condanna, e, dall'altro, reputato irrilevante l'attestato di lavoro prodotto dall'imputato. 2.2 L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce i vizi di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e di motivazione atteso che il contenuto equivoco delle intercettazioni e dei messaggi non era idoneo all'affermazione della responsabilità dell'imputato. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen. in quanto la Corte territoriale ha confermato l'applicazione della recidiva senza alcuna motivazione, al di là delle formule di stile adottate, in merito alla relazione tra le precedenti condanne - tutte relative a violazione del diritto di autore, ricettazione e spendita di monete contraffatte - ed il reato ascritto, idonea a giustificare il giudizio di maggiore pericolosità. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 99, comma secondo, 81 e 133 cod. pen. atteso che nel caso in esame può, al più ravvisarsi la recidiva di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen. con conseguente illegittimità dell'aumento di pena di due terzi. Si deduce, inoltre, sotto altro profilo, il difetto di motivazione in merito all'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen.2.3 L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Ordinanza, deduce due motivi. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata e del decreto che dispone il giudizio per violazione del diritto di difesa a seguito della omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in merito alla affermazione di responsabilità dell'imputato, fondata su mere congetture. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Auria 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Rileva, infatti, il Collegio che, come emerge sia dal ricorso che dalla sentenza impugnata, l'eccezione di incompetenza è stata sollevata dai difensori degli altri imputati ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti in dibattimento. La Corte territoriale ha rigettato l'eccezione, che il difensore del ricorrente sostiene di avere sollevato associandosi alle considerazioni degli altri difensori, ritenendola tardiva, non avendo rinvenuto prova di quanto affermato dal difensore, e, comunque, infondata, in ragione della forza attrattiva del contestato reato associativo. Ritiene il Collegio che, pur dovendosi confermare la decisione adottata sul punto dalla Corte territoriale, va, tuttavia corretta la motivazione nei termini che seguono. Sebbene tra gli atti del procedimento trasmessi a questa Corte, cui il Collegio ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, non sia compreso il verbale dell'udienza dibattimentale in cui è stata sollevata l'eccezione di incompetenza, va, comunque, considerato che, pur volendo ritenere che questa sia stata sollevata anche dal D'Auria, detta eccezione era tardiva. Trattandosi, infatti, di un procedimento con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione doveva essere eccepita, ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen., prima della conclusione dell'udienza preliminare. In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando il principio, dal Collegio pienamente condiviso, secondo il quale nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando la stessa incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinanzi al giudice dell'udienza preliminare (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 30964 del 28/5/2019, Rv. 276439). Tale principio ha una valenza generalizzata, a nulla rilevando, come potrebbe obiettarsi con riferimento alla fattispecie in esame, che il difensore ha avuto conoscenza del venir meno della ragione di connessione solo a seguito dell'emissione del decreto di rinvio a giudizio. Va, infatti, considerato che, proprio perché la deroga alla competenza territoriale trovava la propria ragione nella connessione con uno dei reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., il difensore avrebbe dovuto, comunque, rappresentarsi l'eventualità del venir meno della forza attrattiva del reato di competenza "distrettuale" e sollevare la relativa eccezione, in via preventiva, con le conclusioni formulate dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare. Ad avviso del Collegio ha, tuttavia, errato la Corte distrettuale nel ritenere che con l'emissione della sentenza di non luogo a procedere per il reato di competenza distrettuale sopravvivesse, comunque, la ragione di competenza determinata dalla connessione. In tal senso va, dunque, corretta la motivazione della sentenza impugnata, atteso che con il proscioglimento dal reato associativo, riprendevano vigore le regole ordinarie di determinazione della competenza per territorio di cui agli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. di cui le parti avrebbero potuto invocare l'applicazione entro i termini previsti a pena di decadenza dall'art. 21 cod. proc. pen. Tale conclusione trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte che, in materia di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3- bis cod. proc. pen., ha affermato che non è abnorme, ma legittimo e valido, il decreto con cui il G.u.p. distrettuale - dopo aver emesso sentenza di non luogo a procedere per le imputazioni riguardanti i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. - dispone il rinvio a giudizio per i restanti reati, attratti per connessione nella sua competenza funzionale, davanti al tribunale territorialmente competente secondo le regole ordinarie (Sez. 6, n. 21840 del 24/05/2012, Cava, Rv. 252793; Sez. 6, n. 22426 del 22/04/2008, Sarandria, Rv. 240512). 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente reiterativo della questione già dedotta in appello. La Corte territoriale, infatti, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, con i quali il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha legittimamente valutato la sussistenza della recidiva considerando la condotta criminosa ascritta in relazione ai numerosi precedenti penali a carico del D'Auria, reputati indice di una radicata scelta deviante dell'imputato incidente sulle successive scelte criminali. Così facendo la sentenza impugnata ha fatto coerente applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale, ai fini dell'applicazione della recidiva, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penale (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). 3. Anche il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico, meramente reiterativo e versato in fatto. La sentenza impugnata ha, infatti, rigettato la richiesta con motivazione non manifestamente illogica, considerando la mancanza di resipiscenza dell'imputato, tornato a delinquere dopo le precedenti condanne, e l'assenza di elementi positivi, escludendo la rilevanza della nota relativa allo svolgimento di attività lavorativa per conto di una ditta con sede a Praga, in quanto non verificabile quanto a provenienza e contenuto. Trattasi di argomentazioni incensurabili in questa Sede (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419) dovendosi, in proposito, ribadire che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). A tal fine, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può, pertanto, essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, e ciò a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62- bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).4. All'inammissibilità del ricorso proposto da D'Auria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). Ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] 5. Il primo motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo della medesima questione già dedotta in appello e privo di confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, alla stregua di una valutazione unitaria del compendio probatorio a carico del ricorrente e, in particolare della lettura delle conversazioni intercettate in stretta correlazione con le risultanze dell'attività di osservazione della [OSCURATO:PERSONA] e dei successivi sequestri, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti ai capi S ed U. In particolare, quanto al capo S, la sentenza impugnata, con argomentazioni non manifestamente illogiche né irragionevoli, ha ribadito il ruolo di organizzatore del trasporto svolto dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, in particolare, il carattere univoco delle conversazioni intercorse tra questo e l'Arpaia in cui i due, chiamandosi per nome, facevano riferimento al numero di panetti (36), risultato corrispondente a quello rinvenuto sulla vettura condotta dall'Arpaia e con a bordo la Magliulo. Ad ulteriore riscontro del ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha, inoltre, considerato la conversazione successiva all'informazione ricevuta dai due complici dell'avvenuto arresto - i quali, peraltro, si erano rivolti al [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli di mandare un avvocato - in cui il [OSCURATO:PERSONA] informava un terzo uomo di quanto accaduto. Quanto al capo U, la sentenza impugnata ha, inoltre, posto l'accento sulla medesima univocità che connota le conversazioni intercettate - risultate pienamente coerenti con l'attività di osservazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] - sottolineando, in particolare, la stretta correlazione oggettiva e cronologica tra queste ed il successivo sequestro della sostanza stupefacente, avvenuto lo stesso giorno dell'appuntamento concordato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sempre dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che l'incontro tra i due trovava conferma nell'attività di appostamento e pedinamento eseguita dalla [OSCURATO:PERSONA] e che le successive conversazioni consentivano di confermare il ruolo di staffetta svolto dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, giunto nella provincia di Avellino, tentava invano di contattare il complice.6. Quanto agli altri due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente correlati, ritiene il Collegio che il terzo motivo è parzialmente fondato e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. Rileva, infatti, il Collegio che la sentenza impugnata ha confermato la recidiva reiterata infraquinquennale e specifica valutando, secondo la giurisprudenza già richiamata nel par. 2, il concreto rilievo della ricaduta nel reato rispetto all'evoluzione criminale del [OSCURATO:PERSONA] verso il settore degli illeciti in materia di stupefacenti; a tal fine, la Corte territoriale ha valutato, oltre alle condanne non specifiche (relative ai reati di detenzione di monete falsificate, violazione del diritto di autore e ricettazione, commessi sino al 2008 e in relazione ai quali l'ultima condanna del [OSCURATO:PERSONA] risale al 2008) anche condanne per reati specifici, ma in relazione ai quali la condanna, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, è divenuta irrevocabile successivamente ai fatti per cui si procede. Così facendo, la Corte è incorsa nella violazione dell'art. 99 cod. pen. il cui presupposto generale, ai fini dell'applicazione delle diverse ipotesi di recidiva contemplate dalla norma, è che il soggetto, al momento del fatto, sia stato già condannato con sentenza passata in giudicato. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, quello in base al quale ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato (da ultimo, Sez. 3 , n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381). E', invece, inammissibile l'ulteriore profilo dedotto nel terzo motivo di ricorso in merito al difetto di motivazione sugli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione, trattandosi di una censura dedotta per la prima volta in questa Sede. 7. All'accoglimento parziale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] segue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto relativo alla recidiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, nel valutare la sussistenza dell'aggravante nel rispetto del principio di diritto sopra affermato, terrà, altresì, conto della decisione che sarà adottata dalle Sezioni Unite di questa Corte all'udienza del 30 marzo 2023 sulla questione controversa in merito alla necessità o meno, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, di una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va , inoltre, dichiarata la irrevocabilità della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'affermazione della responsabilità penale. Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il primo motivo è fondato e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. Dall'esame degli atti cui il Collegio può accedere in ragione della natura processuale della questione dedotta, risulta, infatti, che l'imputato ha tempestivamente comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con raccomandata con avviso di ricevimento la nomina del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tale nomina, oltre ad essere stata inviata con modalità conformi al dettato normativo (art. 96, comma 2, cod. proc. pen.), conteneva una specifica indicazione del numero di procedimento penale cui si riferiva. La sentenza impugnata ha rigettato il motivo di appello sulla base di due ordini di rilievi entrambi erronei. In primo luogo, disattendendo la stessa disciplina generale relativa alle notificazioni a mezzo posta (si veda, in particolare, l'art. 4, comma 3, legge 20 novembre 1982, n. 890) ha disconosciuto il valore probatorio dell'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta consegna, nonostante la concordanza del numero cronologico tra questa ed il piego inviato alla Procura, ritenendo ostativa la mancanza di un riferimento su tale avviso al procedimento penale. Così facendo, la Corte, oltre ad introdurre un requisito formale non previsto dalla legge ai fini del perfezionamento e della validità della comunicazione effettata dall'imputato (si veda quanto prescritto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 890 del 1982 che, per le notificazioni in materia penale, richiede l'indicazione dell'indirizzo del mittente, ivi compreso, ove questo sia obbligato per legge a dotarsene, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata), ha omesso di considerare che l'atto inviato conteneva un preciso riferimento al procedimento penale. Va, inoltre, aggiunto, che, sempre in tema di comunicazioni degli atti a mezzo lettera raccomandata, l'art. 2, ultimo periodo, della legge n. 890 del 1982 vieta l'apposizione sulle buste di segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. La Corte, inoltre, incorrendo nella medesima violazione di legge, ha erroneamente ritenuto che vi fosse un onere del ricorrente di sincerarsi del buon fine della comunicazione, principio, questo, affermato da questa Corte con riferimento alla fattispecie in cui la comunicazione della nomina del difensore era avvenuta con mezzi diversi da quelli contemplati dall'art. 96 cod. proc. pen. All'accoglimento del ricorso segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ordinanza e la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare che, in applicazione delle considerazioni esposte nel par. 1, va individuato nel Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado nei confronti di Ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e dispone la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla recidiva con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'affermazione della responsabilità penale. Così deciso il giorno 17 gennaio 2023 Il Consigliere estensore I P
Sentenza Cassazione n. 09388/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris