CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31715/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4 aprile 2022 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con distinti atti dei rispettivi difensori, i predetti ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro su richiesta la pena per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando violazione di legge sotto i profili per ciascuno di seguito indicati: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: omessa giustificazione adeguata dell'assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.; omessa motivazione in punto di commisurazione della pena; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: omessa giustificazione dell'esclusione dell'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del citato art. 73; - [OSCURATO:PERSONA]: omessa motivazione in punto di commisurazione della pena; condanna al pagamento delle spese processuali; trattamento sanzionatorio sperequato rispetto ad altri imputati. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo tutti i ricorsi inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposti per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Palese essendo l'eccentricità, rispetto a questi possibili motivi di ricorso, delle doglianze concernenti il mancato proscioglimento immediato ed il trattamento sanzionatorio, sotto tutti i profili, si rendono opportune soltanto due osservazioni: a) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali è corretta, essendogli stata applicata una pena detentiva superiore a due anni (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.); b) la possibilità di ricorrere per cassazione avverso le sentenze — come quella in scrutinio — di applicazione di pena concordata tra le parti, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è limitata ai casi in cui quest'ultima risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'amnnissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (fra le tante: Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026): e, nello specifico, tali aspetti non solo non emergono con la necessaria evidenza, ma neppure sono stati indicati da nessuno dei ricorrenti che hanno proposto il relativo motivo. .7/ 3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ognuno di essi. P.Q.M. Dichiari inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa