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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 41026/2021

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ORDINANZA sul ricorso 627-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 3521 in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1505/2014 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/11/2014 R.G.N. 639/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 17/11/21 - Pres.

Bronzini, rei.

Buffa - causa numero 19 - Pizzolante contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 19.11.14 la corte d'appello di Messina, in riforma di sentenza del 2011 del tribunale di Patti, ha rigettato l'opposizione della contribuente in epigrafe avverso la cartella con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento dei contributi gestione commercianti dal 1997 al 2007.

In particolare, la corte ha escluso la natura artigianale dell'attività di autoscuola della ricorrente sulla base della domanda della stessa di iscrizione alla gestione commercianti (persentata dopo il rigetto della domanda di iscrizione alla gestione artigiani), ritenendo che tale domanda - presentata nel 2002 con decorrenza 1997- operasse quale riconoscimento di debito contributivo per il periodo pregresso, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione.

Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per tre motivi, cui resiste Riscossione con controricorso; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura alle liti.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 2934 2935 2943 2945 c.c., 1 comma 9 legge 335 del 1995, 55 rdl 1827 del 1935 e 416 c.p.c, per aver la corte territoriale trascurato il decorso della prescrizione per i contributi fino al 10.3.04 (essendo la notifica della cartella del 10.3.09 e difettando atti interruttivi medio tempore).

Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 2697 c.c., per avere addossato all'opponente l'onere della prova della natura dell'attività in questione.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 2697 c.c., 115 116 e 112 c.p.c., per avere disatteso le richieste istruttorie sulla natura dell'attività.

E' fondato il primo motivo di ricorso, in ragione della prescrizione parzialmente maturata.

E' infondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto la corte non ha invertito l'onere della prova, ma ha ritenuto provata la natura dell'attività sulla base della domanda amministrativa di iscrizione alla gestione commercianti fatta dalla ricorrente.

E' fondato il terzo motivo di ricorso, essendo state disattese le richieste istruttorie della contribuente senza motivazione ed in quanto -nelle circostanze del caso di specie- la domanda amministrativa di iscrizione alla gestione commercianti non può avere natura decisiva, sia perché non è stata accettata nei termini, sia perché la contribuente aveva chiesto in precedenza anche l'iscrizione alla gestione artigiani, sicché occorre pur sempre verificare -sulla base delle prove richieste dalle parti- la natura oggettiva dell'attività.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla corte d'appello di Catania per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m.

Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 627-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], 3521 in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1505/2014 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 19/11/2014 R.G.N. 639/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 17/11/21 - Pres. Bronzini, rei. Buffa - causa numero 19 - Pizzolante contro [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 19.11.14 la corte d'appello di Messina, in riforma di sentenza del 2011 del tribunale di Patti, ha rigettato l'opposizione della contribuente in epigrafe avverso la cartella con la quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento dei contributi gestione commercianti dal 1997 al 2007. In particolare, la corte ha escluso la natura artigianale dell'attività di autoscuola della ricorrente sulla base della domanda della stessa di iscrizione alla gestione commercianti (persentata dopo il rigetto della domanda di iscrizione alla gestione artigiani), ritenendo che tale domanda - presentata nel 2002 con decorrenza 1997- operasse quale riconoscimento di debito contributivo per il periodo pregresso, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione. Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per tre motivi, cui resiste Riscossione con controricorso; l'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura alle liti. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 2934 2935 2943 2945 c.c., 1 comma 9 legge 335 del 1995, 55 rdl 1827 del 1935 e 416 c.p.c, per aver la corte territoriale trascurato il decorso della prescrizione per i contributi fino al 10.3.04 (essendo la notifica della cartella del 10.3.09 e difettando atti interruttivi medio tempore). Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 2697 c.c., per avere addossato all'opponente l'onere della prova della natura dell'attività in questione. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'articolo 2697 c.c., 115 116 e 112 c.p.c., per avere disatteso le richieste istruttorie sulla natura dell'attività. E' fondato il primo motivo di ricorso, in ragione della prescrizione parzialmente maturata. E' infondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto la corte non ha invertito l'onere della prova, ma ha ritenuto provata la natura dell'attività sulla base della domanda amministrativa di iscrizione alla gestione commercianti fatta dalla ricorrente. E' fondato il terzo motivo di ricorso, essendo state disattese le richieste istruttorie della contribuente senza motivazione ed in quanto -nelle circostanze del caso di specie- la domanda amministrativa di iscrizione alla gestione commercianti non può avere natura decisiva, sia perché non è stata accettata nei termini, sia perché la contribuente aveva chiesto in precedenza anche l'iscrizione alla gestione artigiani, sicché occorre pur sempre verificare -sulla base delle prove richieste dalle parti- la natura oggettiva dell'attività. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla corte d'appello di Catania per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del 17
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