CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 27625/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta chiedeva l’accoglimento del ricorso. Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte con le quali insisteva per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello del ricorrente in quantoallo stesso non era stata allegata l’elezione di domicilio, né nell’atto era indicat a collocazione nel fascicolo di una eventuale pregressa elezione L’appelloera stato proposto nella vigenza dell’art. 581, comma 1- ter , cod. proc. pen. precedente all’ultima modifica legislativa, che ha eliminato l’onere per l’impugnante di allegare l’elezione di domicilio. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: tutti gliatti sarebbero stati notificati presso il domicilio eletto che,dunque,sarebbe stato not o all’autorità giudiziaria procedente; l’elezione sarebbe stata effettuata nel verbale di identificazione, contenuto nel fascicolo del pubblico ministero e risulterebbe dalla intestazione della sentenza di primo grado; ritenere violato l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.nella versione abrogata d a ll ’ultima novella, integrerebbe una scelta interpretativa lesiva del diritto di difesa in quanto caratterizzata da un eccessivo formalismo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile in quanto manifestante infondato. 1.1.Le Sezioni Unite, con sentenza del 24 ottobre 2024, pronunciata nel caso “[OSCURATO:PERSONA]” hanno affermato che l a disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1 - ter , cod. proc. pen. –abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.E che l a previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo «espresso e specifico» ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. 1.2. Nel caso in esame (a) all’atto di appello non risulta allegata alcuna la elezione di domicilio, (b) nel corpo dello stesso atto non risulta ne a nche indicata la collocazione nel fascicolo processuale della eventuale pregressa elezione. Si precisa che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non rileva che l’elezione sia indicata nella intestazione della sentenza di appello e che la Cancelleria abbia ritenuto valida tale indicazione per effettuare le notificazion i . Tali adempimenti esecutivi non possono incidere sulla valutazione della legittimità dell’atto di appelloe sulla sua idoneità a rispettare le prescrizioni contenute nell’abrogato art. 581-tercod. pen., che deve essere necessariamente valutata sulla base delle indicazioni ermeneutiche fornite dalle Sezioni unite di questa Corte. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 13 maggio 2025 Il