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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 00880/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierna ricorrente, è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte della ricorrente del delitto a lei attribuito, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e risultando, dunque, non connotato dai requisiti, richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; che, infatti, con specifico riferimento alla configurabilità dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato de quo, i giudici di appello (come emerge dalla pag. 5 dell'impugnata sentenza), con una motivazione esente dai vizi contestati, hanno fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione ascritto all'odierna ricorrente, è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte della ricorrente del delitto a lei attribuito, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e risultando, dunque, non connotato dai requisiti, richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; che, infatti, con specifico riferimento alla configurabilità dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato de quo, i giudici di appello (come emerge dalla pag. 5 dell'impugnata sentenza), con una motivazione esente dai vizi contestati, hanno fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 00880/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris