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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19814/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato (fatto commesso il 18 agosto 2018); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, dell'errata qualificazione giuridica del fatto come effetto dell'errata valutazione delle prove, è aspecifico, in ragione del suo articolarsi in deduzioni che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pag. 3, punto 3 della sentenza impugnata) e che, come tali, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), di modo che quest'ultima manca di qualsivoglia confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata, sia in punto di prova della responsabilità che in punto di assenza di pregiudizio difensivo conseguente all'operata riqualificazione giuridica del fatto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pr7)9nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato (fatto commesso il 18 agosto 2018); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale ci si duole, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, dell'errata qualificazione giuridica del fatto come effetto dell'errata valutazione delle prove, è aspecifico, in ragione del suo articolarsi in deduzioni che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pag. 3, punto 3 della sentenza impugnata) e che, come tali, risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), di modo che quest'ultima manca di qualsivoglia confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata, sia in punto di prova della responsabilità che in punto di assenza di pregiudizio difensivo conseguente all'operata riqualificazione giuridica del fatto; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Pr7)9nte
Sentenza Cassazione n. 19814/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris