CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38740/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 21/01/2021, che aveva confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata rapina. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello si era limitata a rigettare le doglianze difensive confermando le motivazioni del giudice di primo grado, senza considerare i dubbi che ben potevano essere rilevati dalla sentenza di primo grado: si faceva riferimento alla circostanza del prestito dell'autovettura Renault utilizzata per la fuga alla coppia Bucciol/Scarselli ed al fatto che la cella agganciata dal telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] lo poteva porre sia nella sua abitazione che nel luogo di commissione della rapina. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 A parte la considerazione che la Corte di appello ha congruamente motivato sulle censure di cui al ricorso a pag.4 della sentenza impugnata, cui il ricorrente contrappone diverse valutazioni, operazione non consentita in sede di legittimità, il ricorrente non si confronta affatto con la parte della motivazione nella quale si dà atto che il ricorrente è stato riconosciuto dal teste Massimi come la persona che era alla guida della Renault a bordo della quale era fuggito il complice della tentata rapina. Si deve infatti ricordare come secondo l'orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza affermato concordemente dai giudici di merito sulla base del riconoscimento richiamato dalla Corte. 2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere este