CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli con la pronuncia di cui in epigrafe, all'esito di giudizio rescissorio avente ad oggetto solo la statuizione in merito al beneficio della sospensione condizionale della pena (in ordine al quale non si era pronunciata la sentenza annullata nonostante la sollecitazione della difesa), ha formulato un giudizio prognostico negativo circa la ricaduta nel reato da parte di [OSCURATO:PERSONA] (la cui responsabilità per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è già stata affermata con statuizione irrevocabile in forza del giudizio rescindente). 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, si deducono la violazione dell'art. 164 cod. pen., in relazione all'art. 133 dello stesso codice, e il vizio di illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, nel formulare il giudizio prognostico sotteso al richiesto beneficio della sospensione condizionale della pena, avrebbe valorizzato diversi elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ma non anche la circostanza per la quale dalla data di commissione del fatto (22 febbraio 2011) l'imputata non risulterebbe gravata da altre condanne. 3. Sono state depositate conclusioni, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Come costantemente affermato dall'ormai costante giurisprudenza di legittimità, con la quale peraltro la censura non mostra di confrontarsi, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune delle più recenti: Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206; Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, M., Rv. 273995).Nella specie, la Corte territoriale, peraltro con motivazione insuscettibile di sindacato in questa sede in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha valorizzato in senso negativo circa la prognosi di ricaduta nel reato una pluralità di elementi, tra cui il carattere professionale della continuativa condotta, sostanziatasi in una pluralità di vendite e cessioni di stupefacente, protratta dal 22 febbraio 2011 fino alla data dell'arresto. Sono stata altresì valutate le modalità organizzative dello spaccio, in quanto eseguito nell'abitazione ove era ristretto agli arresti donniciliari un prossimo congiunto ed in concorso con questi, oltre che l'assenza di attività lavorativa dell'imputata. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle