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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36432/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarata penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Messina con sentenza 21 dicembre 2020 rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia previa esclusione della recidiva e concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MACCARRONE Roberto.

3. Il ricorso è inammissibile

3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità titolo di truffa, risulta inammissibile in quanto finalizzato a una mera rilettura del compendio processuale a fronte di una motivazione logica congrua, con cui il ricorrente nemmeno compiutamente si confronta.

In tale apparto motivazionale, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato la complessità dell'agire del ricorrente e il protrarsi delle condotte decettive ed ha coerentemente dedotto la presenza in capo alla persona offesa della piena convinzione di avere contratto una polizza assicurativa sino a periodo immediatamente precedente alla presentazione della querela.

3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si afferma la tardività della querela, risulta conseguenza della erronea impostazione, fattuale e valutativa, del primo motivo laddove propone una ricostruzione degli eventi del tutto ipotetica, che non comprende alcuna giustificazione della dazione del denaro che la persona offesa indica come corrispettivo della polizza che era convinta di stipulare e che di fatto offre una ricostruzione alternativa priva di riscontri nella logica e nel fascicolo processuale, di per sé non idonea ad intaccare la logica motivazione del provvedimento impugnato..

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso/dfi Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarata penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Messina con sentenza 21 dicembre 2020 rideterminando la pena nei limiti ritenuti di giustizia previa esclusione della recidiva e concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MACCARRONE Roberto. 3. Il ricorso è inammissibile 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità titolo di truffa, risulta inammissibile in quanto finalizzato a una mera rilettura del compendio processuale a fronte di una motivazione logica congrua, con cui il ricorrente nemmeno compiutamente si confronta. In tale apparto motivazionale, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato la complessità dell'agire del ricorrente e il protrarsi delle condotte decettive ed ha coerentemente dedotto la presenza in capo alla persona offesa della piena convinzione di avere contratto una polizza assicurativa sino a periodo immediatamente precedente alla presentazione della querela. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si afferma la tardività della querela, risulta conseguenza della erronea impostazione, fattuale e valutativa, del primo motivo laddove propone una ricostruzione degli eventi del tutto ipotetica, che non comprende alcuna giustificazione della dazione del denaro che la persona offesa indica come corrispettivo della polizza che era convinta di stipulare e che di fatto offre una ricostruzione alternativa priva di riscontri nella logica e nel fascicolo processuale, di per sé non idonea ad intaccare la logica motivazione del provvedimento impugnato.. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso/dfi Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensor
Sentenza Cassazione n. 36432/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris