CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08804/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. B.MARTINI 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Perugia n.211/2022 pubblicata in data 11 maggio 2022; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienz