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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33037/2026

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, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 marzo 1968 avverso il decreto del 13/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la Corte d'appello di Brescia, Sezione Misure di prevenzione, dichiarava infondata e respingeva l'istanza di revocazione del decreto del Tribunale di Monza in data 28 ottobre 2024 recante la misura di prevenzione della confisca dei beni mobili e immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] avanzata, ai sensi dell'art. 28 1.Igs. 15/2011, nell'interesse del medesimo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, denunciando con un unico motivo, la violazione degli artt. 28 d.lgs. 159/2011, 666 e 125, comma 2, cod. proc. pen., per erronea applicazione dei principi che regolano la revocazione della confisca di prevenzione e per omessa effettiva valutazione degli elementi di prova dedotti dalla difesa, con conseguente motivazione meramente apparente.

Il ricorrente deduce che la Corte, dopo aver riconosciuto che l'informativa della Guardia di Finanza del 26 novembre 1998 e la scrittura privata datata 1marzo 1996 costituiscono prove nuove in quanto emerse dopo la definitività del decreto di prevenzione, ne ha escluso la rilevanza sulla base di un presupposto giuridico erroneo, ovvero ritenendo che l'esame degli elementi dedotti dalla difesa non potrebbe tradursi in una rivalutazione degli elementi posti a fondamento del decreto di prevenzione, poiché ciò determinerebbe una "inammissibile sovrapposizione e duplicazione dell'esame già operato in primo e secondo grado dal Tribunale di Monza e dalla Corte d'appello di Milano".

Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello si è limitata ad una valutazione isolata e atomistica dei documenti prodotti dalla difesa considerato che la confisca dell'immobile è stata disposta limitatamente ad un terzo del valore complessivo del bene, essendo stati ritenuti giustificati i restanti due terzi della provvista impiegata per l'acquisto e che le prove nuove dedotte nel giudizio di revocazione riguardavano proprio la disponibilità di ulteriori risorse economiche riferibili al nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] e risultavano, quindi, direttamente pertinenti alla ricostruzione della provvista economica utilizzata per l'acquisto dell'immobile.

L'aver omesso di valutare tali risorse economiche in relazione alla quota di provvista ritenuta ingiustificata dal Giudice della prevenzione si pone, dunque, in contrasto con la ratio dell'art. 28 del d.lgs. 159/2011 e con il principio di effettività dei rimedi giurisdizionali riconosciuto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che la revocazione della decisione definitiva sulla confisca, munita di copertura sia a livello costituzionale (ex art. 24, terzo comma, Cost.) che nelle fonti normative internazionali (ai sensi dell'art. 14, par. 6, del Patto internazionale sui diritti civili e politici - adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 e ratificato nel nostro ordinamento a seguito della legge 25 ottobre 1977, n. 881 - e dell'art. 4, par. 2, Prot. 7 CEDU, ratificato con legge 9 aprile 1990, n. 98), è stata espressamente introdotta nell'ordinamento a seguito dell'entrata in vigore del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, emanato con il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Nell'intento del legislatore, la previsione del rimedio introdotto dall'art. 28 d.lgs. cit. mirava a colmare un vuoto normativo all'origine di rilevanti problemi cui la giurisprudenza [...] aveva tentato di porre rimedio in via interpretativa con le richiamate decisioni delle Sezioni Unite Pisco e Auddino. 2Secondo la relazione illustrativa di commento al codice antimafia, la previsione di un rimedio ad hoc, delineato in tutti i suoi elementi distintivi (presupposti, ambito di operatività, soggetti legittimati, effetti e finalità), mirava a superare le incertezze legate alla sovrapposizione di strumenti di controllo che connotavano l'applicazione della previgente normativa: il sistema, infatti, consentiva la presentazione di una istanza di revoca in funzione di revisione della confisca da parte di coloro che avevano partecipato al procedimento di prevenzione e contemporaneamente permetteva ai terzi estranei, incisi dal provvedimento, di proporre incidente di esecuzione.

Evenienza procedimentale, questa, che rendeva particolarmente instabile il c.d.

"giudicato di prevenzione", da un lato permettendo che i beni confiscati ritornassero, attraverso meccanismi di interposizioni ed intestazioni fittizie spesso difficilmente dimostrabili, nella disponibilità degli ablati, dall'altro lato rendendo impossibile, per i soggetti (nella maggior parte dei casi gli enti comunali) in favore dei quali erano stati destinati i beni confiscati, qualsiasi forma di investimento sui relativi compendi patrimoniali, in funzione del loro riutilizzo per finalità pubbliche o sociali.

Di qui, come posto in rilievo nella relazione illustrativa, l'esigenza di predisporre una disciplina che evitasse tali inconvenienti, bilanciando le opposte esigenze di tutelare gli interessati con la previsione delle necessarie garanzie e, al contempo, di consentire alla confisca di mantenere, dopo la sua "definitività", il connotato della "irreversibilità" degli effetti.

Il legislatore ha ritenuto di prevedere una disciplina unica, volta ad accomunare nella sua sfera applicativa sia i soggetti direttamente coinvolti nel procedimento di prevenzione, sia i terzi titolari di diritti sul bene, superando in tal modo «[...] il doppio binario "revoca/incidente di prevenzione"».

Entro tale prospettiva, dunque, la revocazione, come osservato dalla dottrina, si inserisce nel sistema delle misure di prevenzione assumendo i tratti di uno strumento che «mira a realizzare una non facile mediazione tra la tendenza autoconservativa del giudicato di prevenzione e la necessità di verificare l'errore giudiziario».

2.1. L'istituto viene comunemente fatto rientrare nella categoria dei mezzi straordinari di impugnazione, deponendo in tal senso, anzitutto, la sua collocazione normativa, posta all'interno del Capo III del Libro II dei d.igs. n. 159 del 2011, ossia di un capo autonomo e distinto da quello che immediatamente lo precede, riservato alle impugnazioni ordinarie.

Per espressa indicazione del legislatore, inoltre, esso ha ad oggetto la «decisione definitiva sulla confisca di prevenzione» e mira alla riparazione di un errore giudiziario, tanto che la sua esperibilità è legata alla ricorrenza di un novum probatorio che, se palesato al momento del provvedimento impugnato, avrebbe condotto ad una decisione di segno inverso.

La revocazione, tuttavia, non si presenta come un'azione di annullamento, tipica dei rimedi straordinari, ma assume, come posto in rilievo 3dalla dottrina, un carattere "prevalentemente riparatorio/risarcitorio piuttosto che restitutorio".

L'art. 28, comma 4, d.lgs. cit. stabilisce, infatti, che la Corte di appello, in caso di accoglimento della richiesta di revocazione della confisca, «provvede, ove del caso, ai sensi dell'art. 46»: disposizione, questa, che a sua volta disciplina la restituzione per equivalente, con la conseguenza che l'accoglimento della richiesta comporta per l'interessato il diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore del bene e non necessariamente la sua restituzione.

Al riguardo occorre verificare, in particolare, se sussistono in concreto le condizioni per una riparazione solo economica dell'errore giudiziario ovvero anche reale, tenuto conto dell'esigenza prioritaria di tutela dei soggetti (pubblici o privati) in favore dei quali sono stati destinati i beni confiscati, specie nell'ipotesi, espressamente prevista dall'art. 46, comma 1, d.lgs. cit., in cui i beni medesimi «sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di 13 ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico».

2.2. Diversamente dalla revoca di cui all'art. 7 legge cit., concepita dal legislatore quale atto di ritiro del provvedimento ad opera dello stesso giudice che lo aveva emesso, la competenza a provvedere in merito alla revocazione della decisione definitiva sulla confisca è stata attribuita, nelle forme previste dagli artt. 630 ss. cod. proc. pen., "in quanto compatibili", alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen., ispirandosi l'istituto al generale modello di riferimento rappresentato dalla revisione della sentenza di condanna.

Nonostante l'imprecisa formulazione del richiamo operato dall'art. 28, comma 1, d.lgs. cit. alle "forme previste dagli artt. 630 e seguenti del codice di procedura penale", deve ritenersi che il legislatore delegato abbia inteso riferirsi, con l'uso del plurale, al procedimento di revisione nel suo complesso, le cui prescrizioni formali - pur non specificamente richiamate - sono da osservare compatibilmente con le peculiarità del procedimento di prevenzione.

In linea con le direttive stabilite dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il legislatore delegato ha disciplinato il nuovo istituto prevedendo che la revocazione possa essere proposta al solo fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura, in presenza di ipotesi specificamente e tassativamente individuate: a) la scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) l'ipotesi in cui i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) il caso in cui la decisione sulla confisca sia stata 4motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità verificatesi nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

Osservati nel loro insieme, i casi di revocazione delineati nell'art. 28, comma 1, d.igs. cit.

«1.1 restituiscono una configurazione del presupposto della revocazione correlata all'accertamento di un difetto originario dei presupposti della confisca, sicché restano del tutto estranee all'ambito di operatività dell'istituto patologie diverse da quelle riconducibili al genus indicato, quali, ad esempio, quelle afferenti all'iter procedimentale che ha condotto all'adozione del provvedimento ablatorio.» (Sez.

U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282474).

La ricostruzione del rapporto fra i primi due commi della suddetta disposizione è stata operata da questa Corte attribuendo al secondo comma una "valenza integratrice" dei casi espressamente previsti nei primo, sulla base del rilievo che il egislatore vi ha delineato una "fattispecie aperta", per ricomprendervi «[...] ipotesi diverse da quelle - espressione di elementi fattuali - delineate dal comma 1, purché riconducibili al medesimo tipo, ossia a fattispecie dimostrative della carenza originaria dei presupposti della confisca [...]», ferma restando l'irrilevanza, ai fini dell'idoneità a legittimare il ricorso alla revocazione, di fattispecie non espressive di un difetto originario di tali presupposti (Sez.

U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

Una specifica condizione, a pena di inammissibilità della domanda, è stata espressamente prevista dal legislatore nell'art. 28, comma 3, d.igs. cit., con riferimento alla necessità di agire in revocazione entro il termine di sei mesi dalla data in cui si è verificata una delle condizioni indicate, ovvero in un termine maggiore, qualora l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.

Diversamente dalla revisione delle sentenze di condanna, che ai sensi dell'art. 629 cod. proc. pen. è ammessa "in ogni tempo", l'istanza di revocazione della confisca è soggetta, pertanto, alla previsione di un termine di decadenza individuato nel decorso di un semestre dalla verificazione di una delle cause espressamente indicate nell'art. 28, comma 1, d.lgs. cit., la cui mancata osservanza viene sanzionata con l'inammissibilità dell'istanza.

L'istituto della revocazione, infine, è applicabile soltanto alle confische la cui proposta sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ossia dopo il 13 ottobre 2011, mentre per i provvedimenti di confisca anteriormente adottati continua ad applicarsi il previgente art. 7 legge cit., secondo cui la competenza per la revoca deve attribuirsi all'organo giudicante che ha provveduto alla loro deliberazione (Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Pipitone, Rv. 258599).

Per le misure di prevenzione personali continua invece ad applicarsi, in base alla disposizione di cui all'art. 11, comma 2, d.lgs. cit., l'istituto della revoca, cui provvede, con efficacia ex nunc ovvero ex tunc, a seconda delle evenienze 5rispettivamente legate alla sopravvenuta cessazione di pericolosità del prevenuto o all'accertamento della sua originaria insussistenza anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura, la stessa autorità giudiziaria che ha adottato il relativo provvedimento (S.U. n. 43668 del 26/05/2022 Cc., Rv. 283707 - 01). 2.3.-Pe‘to che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (S.U. n. 43668 del 26/05/2022 Cc., Rv. 283707 - 01),_aisensi-e1~- le Ve. 2.3.1:rie fini della perimetrazione dei vizi censurabili in sede di legittimità, "in tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione non soggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo detto ricorso regolato, in forza del rinvio dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., dall'art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al riguardo" (Sez. 1, n. 35763 del 04/06/2019, Rv. 277132 - 01).

3. La Corte di appello ha fatto buon governo dei principi generali in tema di violazione di legge, forgiando una motivazione tutt'altro che apparente in quanto in concreto valutativa delle due prove nuove dedotte dalla difesa.

3.1. Come si è già osservato, i ricorrenti hanno fondato la richiesta di revocazione sul novum probatorio costituito da due elementi documentali (l'informativa della Guardia di Finanza del 26 novembre 1998 e la scrittura privata datata 1 marzo 1996) acquisiti dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca.

3.2. Ebbene, la Corte di appello, ha esaustivamente valutato entrambe le prove, evidenziando, in particolare, per la prima, l'idoneità della stessa ad ipotizzare il reato di riciclaggio, ovvero un reato parimenti a lucro genetico; per la seconda, l'inidoneità a dimostrare la lecita provenienza delle ingenti risorse impiegate dal [OSCURATO:PERSONA] per acquistare i beni immobili oggetto di confisca (v. pagg. 13 e segg. ordinanza impugnata).

3.3. A fronte della puntuale ed esaustiva motivazione, il motivo del ricorso è aspecifico, in quanto elude il confronto con la ratio decidendi, con conseguente declaratoria di inammissibilità.

64. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

D P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ,-.-..1i Depr,r3iata SEI, 2026 .. ,.„,. il . ..... )1Z1ARIO I Al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 marzo 1968 avverso il decreto del 13/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la Corte d'appello di Brescia, Sezione Misure di prevenzione, dichiarava infondata e respingeva l'istanza di revocazione del decreto del Tribunale di Monza in data 28 ottobre 2024 recante la misura di prevenzione della confisca dei beni mobili e immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] avanzata, ai sensi dell'art. 28 1.Igs. 15/2011, nell'interesse del medesimo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, denunciando con un unico motivo, la violazione degli artt. 28 d.lgs. 159/2011, 666 e 125, comma 2, cod. proc. pen., per erronea applicazione dei principi che regolano la revocazione della confisca di prevenzione e per omessa effettiva valutazione degli elementi di prova dedotti dalla difesa, con conseguente motivazione meramente apparente. Il ricorrente deduce che la Corte, dopo aver riconosciuto che l'informativa della Guardia di Finanza del 26 novembre 1998 e la scrittura privata datata 1marzo 1996 costituiscono prove nuove in quanto emerse dopo la definitività del decreto di prevenzione, ne ha escluso la rilevanza sulla base di un presupposto giuridico erroneo, ovvero ritenendo che l'esame degli elementi dedotti dalla difesa non potrebbe tradursi in una rivalutazione degli elementi posti a fondamento del decreto di prevenzione, poiché ciò determinerebbe una "inammissibile sovrapposizione e duplicazione dell'esame già operato in primo e secondo grado dal Tribunale di Monza e dalla Corte d'appello di Milano". Lamenta il ricorrente che la Corte d'appello si è limitata ad una valutazione isolata e atomistica dei documenti prodotti dalla difesa considerato che la confisca dell'immobile è stata disposta limitatamente ad un terzo del valore complessivo del bene, essendo stati ritenuti giustificati i restanti due terzi della provvista impiegata per l'acquisto e che le prove nuove dedotte nel giudizio di revocazione riguardavano proprio la disponibilità di ulteriori risorse economiche riferibili al nucleo familiare del [OSCURATO:PERSONA] e risultavano, quindi, direttamente pertinenti alla ricostruzione della provvista economica utilizzata per l'acquisto dell'immobile. L'aver omesso di valutare tali risorse economiche in relazione alla quota di provvista ritenuta ingiustificata dal Giudice della prevenzione si pone, dunque, in contrasto con la ratio dell'art. 28 del d.lgs. 159/2011 e con il principio di effettività dei rimedi giurisdizionali riconosciuto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che la revocazione della decisione definitiva sulla confisca, munita di copertura sia a livello costituzionale (ex art. 24, terzo comma, Cost.) che nelle fonti normative internazionali (ai sensi dell'art. 14, par. 6, del Patto internazionale sui diritti civili e politici - adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 e ratificato nel nostro ordinamento a seguito della legge 25 ottobre 1977, n. 881 - e dell'art. 4, par. 2, Prot. 7 CEDU, ratificato con legge 9 aprile 1990, n. 98), è stata espressamente introdotta nell'ordinamento a seguito dell'entrata in vigore del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, emanato con il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Nell'intento del legislatore, la previsione del rimedio introdotto dall'art. 28 d.lgs. cit. mirava a colmare un vuoto normativo all'origine di rilevanti problemi cui la giurisprudenza [...] aveva tentato di porre rimedio in via interpretativa con le richiamate decisioni delle Sezioni Unite Pisco e Auddino. 2Secondo la relazione illustrativa di commento al codice antimafia, la previsione di un rimedio ad hoc, delineato in tutti i suoi elementi distintivi (presupposti, ambito di operatività, soggetti legittimati, effetti e finalità), mirava a superare le incertezze legate alla sovrapposizione di strumenti di controllo che connotavano l'applicazione della previgente normativa: il sistema, infatti, consentiva la presentazione di una istanza di revoca in funzione di revisione della confisca da parte di coloro che avevano partecipato al procedimento di prevenzione e contemporaneamente permetteva ai terzi estranei, incisi dal provvedimento, di proporre incidente di esecuzione. Evenienza procedimentale, questa, che rendeva particolarmente instabile il c.d. "giudicato di prevenzione", da un lato permettendo che i beni confiscati ritornassero, attraverso meccanismi di interposizioni ed intestazioni fittizie spesso difficilmente dimostrabili, nella disponibilità degli ablati, dall'altro lato rendendo impossibile, per i soggetti (nella maggior parte dei casi gli enti comunali) in favore dei quali erano stati destinati i beni confiscati, qualsiasi forma di investimento sui relativi compendi patrimoniali, in funzione del loro riutilizzo per finalità pubbliche o sociali. Di qui, come posto in rilievo nella relazione illustrativa, l'esigenza di predisporre una disciplina che evitasse tali inconvenienti, bilanciando le opposte esigenze di tutelare gli interessati con la previsione delle necessarie garanzie e, al contempo, di consentire alla confisca di mantenere, dopo la sua "definitività", il connotato della "irreversibilità" degli effetti. Il legislatore ha ritenuto di prevedere una disciplina unica, volta ad accomunare nella sua sfera applicativa sia i soggetti direttamente coinvolti nel procedimento di prevenzione, sia i terzi titolari di diritti sul bene, superando in tal modo «[...] il doppio binario "revoca/incidente di prevenzione"». Entro tale prospettiva, dunque, la revocazione, come osservato dalla dottrina, si inserisce nel sistema delle misure di prevenzione assumendo i tratti di uno strumento che «mira a realizzare una non facile mediazione tra la tendenza autoconservativa del giudicato di prevenzione e la necessità di verificare l'errore giudiziario». 2.1. L'istituto viene comunemente fatto rientrare nella categoria dei mezzi straordinari di impugnazione, deponendo in tal senso, anzitutto, la sua collocazione normativa, posta all'interno del Capo III del Libro II dei d.igs. n. 159 del 2011, ossia di un capo autonomo e distinto da quello che immediatamente lo precede, riservato alle impugnazioni ordinarie. Per espressa indicazione del legislatore, inoltre, esso ha ad oggetto la «decisione definitiva sulla confisca di prevenzione» e mira alla riparazione di un errore giudiziario, tanto che la sua esperibilità è legata alla ricorrenza di un novum probatorio che, se palesato al momento del provvedimento impugnato, avrebbe condotto ad una decisione di segno inverso. La revocazione, tuttavia, non si presenta come un'azione di annullamento, tipica dei rimedi straordinari, ma assume, come posto in rilievo 3dalla dottrina, un carattere "prevalentemente riparatorio/risarcitorio piuttosto che restitutorio". L'art. 28, comma 4, d.lgs. cit. stabilisce, infatti, che la Corte di appello, in caso di accoglimento della richiesta di revocazione della confisca, «provvede, ove del caso, ai sensi dell'art. 46»: disposizione, questa, che a sua volta disciplina la restituzione per equivalente, con la conseguenza che l'accoglimento della richiesta comporta per l'interessato il diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore del bene e non necessariamente la sua restituzione. Al riguardo occorre verificare, in particolare, se sussistono in concreto le condizioni per una riparazione solo economica dell'errore giudiziario ovvero anche reale, tenuto conto dell'esigenza prioritaria di tutela dei soggetti (pubblici o privati) in favore dei quali sono stati destinati i beni confiscati, specie nell'ipotesi, espressamente prevista dall'art. 46, comma 1, d.lgs. cit., in cui i beni medesimi «sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di 13 ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico». 2.2. Diversamente dalla revoca di cui all'art. 7 legge cit., concepita dal legislatore quale atto di ritiro del provvedimento ad opera dello stesso giudice che lo aveva emesso, la competenza a provvedere in merito alla revocazione della decisione definitiva sulla confisca è stata attribuita, nelle forme previste dagli artt. 630 ss. cod. proc. pen., "in quanto compatibili", alla Corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen., ispirandosi l'istituto al generale modello di riferimento rappresentato dalla revisione della sentenza di condanna. Nonostante l'imprecisa formulazione del richiamo operato dall'art. 28, comma 1, d.lgs. cit. alle "forme previste dagli artt. 630 e seguenti del codice di procedura penale", deve ritenersi che il legislatore delegato abbia inteso riferirsi, con l'uso del plurale, al procedimento di revisione nel suo complesso, le cui prescrizioni formali - pur non specificamente richiamate - sono da osservare compatibilmente con le peculiarità del procedimento di prevenzione. In linea con le direttive stabilite dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante delega al Governo per l'emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il legislatore delegato ha disciplinato il nuovo istituto prevedendo che la revocazione possa essere proposta al solo fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura, in presenza di ipotesi specificamente e tassativamente individuate: a) la scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) l'ipotesi in cui i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) il caso in cui la decisione sulla confisca sia stata 4motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità verificatesi nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato. Osservati nel loro insieme, i casi di revocazione delineati nell'art. 28, comma 1, d.igs. cit. «1.1 restituiscono una configurazione del presupposto della revocazione correlata all'accertamento di un difetto originario dei presupposti della confisca, sicché restano del tutto estranee all'ambito di operatività dell'istituto patologie diverse da quelle riconducibili al genus indicato, quali, ad esempio, quelle afferenti all'iter procedimentale che ha condotto all'adozione del provvedimento ablatorio.» (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282474). La ricostruzione del rapporto fra i primi due commi della suddetta disposizione è stata operata da questa Corte attribuendo al secondo comma una "valenza integratrice" dei casi espressamente previsti nei primo, sulla base del rilievo che il egislatore vi ha delineato una "fattispecie aperta", per ricomprendervi «[...] ipotesi diverse da quelle - espressione di elementi fattuali - delineate dal comma 1, purché riconducibili al medesimo tipo, ossia a fattispecie dimostrative della carenza originaria dei presupposti della confisca [...]», ferma restando l'irrilevanza, ai fini dell'idoneità a legittimare il ricorso alla revocazione, di fattispecie non espressive di un difetto originario di tali presupposti (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], cit.). Una specifica condizione, a pena di inammissibilità della domanda, è stata espressamente prevista dal legislatore nell'art. 28, comma 3, d.igs. cit., con riferimento alla necessità di agire in revocazione entro il termine di sei mesi dalla data in cui si è verificata una delle condizioni indicate, ovvero in un termine maggiore, qualora l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile. Diversamente dalla revisione delle sentenze di condanna, che ai sensi dell'art. 629 cod. proc. pen. è ammessa "in ogni tempo", l'istanza di revocazione della confisca è soggetta, pertanto, alla previsione di un termine di decadenza individuato nel decorso di un semestre dalla verificazione di una delle cause espressamente indicate nell'art. 28, comma 1, d.lgs. cit., la cui mancata osservanza viene sanzionata con l'inammissibilità dell'istanza. L'istituto della revocazione, infine, è applicabile soltanto alle confische la cui proposta sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ossia dopo il 13 ottobre 2011, mentre per i provvedimenti di confisca anteriormente adottati continua ad applicarsi il previgente art. 7 legge cit., secondo cui la competenza per la revoca deve attribuirsi all'organo giudicante che ha provveduto alla loro deliberazione (Sez. 6, n. 17854 del 27/05/2020, Lunetto, Rv. 279283; Sez. 1, n. 2945 del 17/10/2013, dep. 2014, Pipitone, Rv. 258599). Per le misure di prevenzione personali continua invece ad applicarsi, in base alla disposizione di cui all'art. 11, comma 2, d.lgs. cit., l'istituto della revoca, cui provvede, con efficacia ex nunc ovvero ex tunc, a seconda delle evenienze 5rispettivamente legate alla sopravvenuta cessazione di pericolosità del prevenuto o all'accertamento della sua originaria insussistenza anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura, la stessa autorità giudiziaria che ha adottato il relativo provvedimento (S.U. n. 43668 del 26/05/2022 Cc., Rv. 283707 - 01). 2.3.-Pe‘to che, in tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (S.U. n. 43668 del 26/05/2022 Cc., Rv. 283707 - 01),_aisensi-e1~- le Ve. 2.3.1:rie fini della perimetrazione dei vizi censurabili in sede di legittimità, "in tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione non soggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo detto ricorso regolato, in forza del rinvio dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., dall'art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al riguardo" (Sez. 1, n. 35763 del 04/06/2019, Rv. 277132 - 01). 3. La Corte di appello ha fatto buon governo dei principi generali in tema di violazione di legge, forgiando una motivazione tutt'altro che apparente in quanto in concreto valutativa delle due prove nuove dedotte dalla difesa. 3.1. Come si è già osservato, i ricorrenti hanno fondato la richiesta di revocazione sul novum probatorio costituito da due elementi documentali (l'informativa della Guardia di Finanza del 26 novembre 1998 e la scrittura privata datata 1 marzo 1996) acquisiti dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca. 3.2. Ebbene, la Corte di appello, ha esaustivamente valutato entrambe le prove, evidenziando, in particolare, per la prima, l'idoneità della stessa ad ipotizzare il reato di riciclaggio, ovvero un reato parimenti a lucro genetico; per la seconda, l'inidoneità a dimostrare la lecita provenienza delle ingenti risorse impiegate dal [OSCURATO:PERSONA] per acquistare i beni immobili oggetto di confisca (v. pagg. 13 e segg. ordinanza impugnata). 3.3. A fronte della puntuale ed esaustiva motivazione, il motivo del ricorso è aspecifico, in quanto elude il confronto con la ratio decidendi, con conseguente declaratoria di inammissibilità. 64. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. D P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ,-.-..1i Depr,r3iata SEI, 2026 .. ,.„,. il . ..... )1Z1ARIO I Al
Decreto Cassazione n. 33037/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris