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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 44511/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, che in parziale riforma della pronuncia resa il 28 gennaio 2019 dal Tribunale di Bologna di condanna per i reati di cui agli artt.648, comma 2, 651, 337 cod. pen., 186, comma 7, 187, comma 8, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Bologna il 24 maggio 2017, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati; considerato che il ricorso concerne questione (non configurabilità del concorso dei reati di cui all'art.186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada) non sottoposta al vaglio del giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414), in quanto tale inammissibile; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2023 estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, che in parziale riforma della pronuncia resa il 28 gennaio 2019 dal Tribunale di Bologna di condanna per i reati di cui agli artt.648, comma 2, 651, 337 cod. pen., 186, comma 7, 187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Bologna il 24 maggio 2017, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati; considerato che il ricorso concerne questione (non configurabilità del concorso dei reati di cui all'art.186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada) non sottoposta al vaglio del giudice di appello (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414), in quanto tale inammissibile; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 estenso
Sentenza Cassazione n. 44511/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris