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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 02820/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; h RG 33201/22 Rilevato che con sentenza in data 22 giugno 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 20 luglio 2021 del Tribunale di Monza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 5 dlgs. n. 74 del 2000; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato ha denunciato il vizio di motivazione quanto all'entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche; Ritenuto che la doglianza non abbia alcuna consistenza perché la Corte territoriale ha spiegato che la pena era stata calcolata al minimo edittale previsto all'epoca della commissione dei fatti, pari ad anni 1 e mesi 6 di reclusione (laddove il minimo edittale attuale è di anni 2 di reclusione), e ha giustificato con argomenti immuni da censura il diniego delle generiche per la gravità della condotta, il danno arrecato all'Erario, le omissioni dichiarative negli anni d'imposta precedenti, i precedenti penali anche specifici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; h RG 33201/22 Rilevato che con sentenza in data 22 giugno 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 20 luglio 2021 del Tribunale di Monza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 5 dlgs. n. 74 del 2000; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato ha denunciato il vizio di motivazione quanto all'entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche; Ritenuto che la doglianza non abbia alcuna consistenza perché la Corte territoriale ha spiegato che la pena era stata calcolata al minimo edittale previsto all'epoca della commissione dei fatti, pari ad anni 1 e mesi 6 di reclusione (laddove il minimo edittale attuale è di anni 2 di reclusione), e ha giustificato con argomenti immuni da censura il diniego delle generiche per la gravità della condotta, il danno arrecato all'Erario, le omissioni dichiarative negli anni d'imposta precedenti, i precedenti penali anche specifici; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02820/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris