CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 04445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A VICO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto di convalida emesso dal P.M. presso lo stesso Tribunale in data 9 giugno 2021, avente ad oggetto il sequestro probatorio di documenti (certificati medici e di pronto soccorso) rinvenuti nella disponibilità del ricorrente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo violazione di legge, per mancanza di motivazione, in relazione sia al profilo dell'illustrazione degli elementi descrittivi del fatto contestato, sia alla specifica indicazione delle esigenze probatorie poste a base del provvedimento. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Nel decreto del Pubblico ministero oggetto dell'istanza di riesame non risulta alcuna descrizione del fatto (o dei fatti) per i quali si procedeva nei confronti del ricorrente, risultando unicamente l'indicazione numerica delle norme del codice penale che si assumevano violate (art. 416, 642, 497 cod. pen.), il luogo e la data (corrispondente a quella dell'eseguito sequestro). Una tale indicazione, pur se rapportata alle circostanze in cui avvenne il sequestro (operato dalla polizia giudiziaria nel corso di autonoma e distinta attività di perquisizione diretta nei confronti di altro soggetto, indagato in autonomo procedimento da altra autorità giudiziaria per un'ipotizzata attività illecita concernente la denuncia di falsi sinistri stradali), non consente in alcun modo di individuare gli elementi minimi della contestazione (in difetto di indicazioni, ad esempio, circa l'oggetto materiale dei reati contestati - quanto ai reati di cui agli artt. 642 e 497 cod. pen - oltre che per l'attribuzione in modo del tutto vago della condotta di partecipazione ad un sodalizio non meglio individuato). Tale carenza (che è stata ritenuta motivo di nullità del provvedimento che dispone il sequestro probatorio: Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061 - 0), ove pure volesse ritenersi superata attraverso il richiamo operato dal Tribunale del riesame al collegamento, anch'esso non meglio chiarito, tra la posizione del ricorrente e gli elementi posti a base delle indagini in corso nei confronti di altri soggetti (integrazione della motivazione peraltro non consentita al giudice del riesame: Sez. 2, Sentenza n. 26901 del 24/05/2013, Rapità, Rv. 256656 - 0), si riflette, inevitabilmente, sul connesso profilo che riguarda l'individuazione delle esigenze probatorie. Mancando, infatti, la rappresentazione minimale dei fatti che formano oggetto delle indagini, l'esplicazione delle esigenze probatorie è destinata a rimanere fondata su apodissi e ipotesi astratte, finendo per assumere i contorni di mere finalità esplorative. Sotto altro concorrente profilo la motivazione del decreto di sequestro probatorio è viziata per il carattere tautologico e meramente apparente in punto di esigenze probatorie; le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti 4 corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. Unite, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548) che dia conto del nesso funzionale tra il vincolo imposto e le esigenze di ricerca della prova, non in termini assiomatici (quali quelli che richiamino la necessità di procedere "all'accertamento dei reati") ma aderenti alle concrete caratteristiche dei fatti da accertare e dell'utilità delle cose, così come del corpo del reato, nel costituire strumenti attraverso i quali sia possibile acquisire elementi di prova dei fatti rilevanti ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato, a fronte dell'assoluta genericità della motivazione del decreto del P.M., ha ritenuto di integrare l'apparato logico del provvedimento deducendo il "sospetto" che i documenti sequestrati fossero falsi e, quindi, necessari per accertarne l'autenticità e la provenienza; anche questa parte del provvedimento attesta la palese violazione di legge in cui è incorso il Tribunale cui è precluso il potere di integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato con istanza di riesame (Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 - 01), peraltro con argomenti ancora una volta assertivi e indimostrati (non essendo indicati i dati di indagine che avrebbero sostenuto il "sospetto" della falsità della documentazione sequestrata). 2. In ragione della totale carenza di motivazione sulla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita dal decreto di sequestro, all'annullamento dell'ordinanza impugnata per le ragioni su esposte deve seguire anche l'annullamento del provvedimento del P.M. (Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579 - 01), con il conseguente ordine di restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di convalida del P.M.; dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] l'ere Estensore Il