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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023

Cassazione n. 49474/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in oggetto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di vizi, anche relativi al trattamento punitivo, che i giudici di merito hanno esaminato e ritenuti non fondati; che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] prospetta enunciati in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in oggetto non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della esistenza di vizi, anche relativi al trattamento punitivo, che i giudici di merito hanno esaminato e ritenuti non fondati; che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] prospetta enunciati in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49474/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris