CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 38528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avv)6(o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., cod. pen., 73, comma 4 e 80 comma 1, lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Carinola, in data anteriore e prossima al 18 ottobre 2019). Considerato che l'unico motivo di ricorso sollevato (violazione dell'art. 62- bis cod. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]