CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 04943/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen. per mancanza del reato presupposto, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che la Corte di merito, richiamando correttamente l'orientamento della giurisprudenza sul punto (si veda pag. 3 della sentenza), ha evidenziato come i reati di cui agli artt. 473-474 cod. pen. tutelino non tanto la libera determinazione dell'acquirente, il quale potrebbe essere in grado - data la grossolanità della contraffazione, la vendita della merce a prezzi più bassi del normale e in luoghi non autorizzati - di accorgersi della natura non autentica dei prodotti, quanto invece la fede pubblica, intesa come legittimo affidamento nella veridicità dei marchi e dei segni distintivi. Nel caso di specie dunque, il comportamento dell'agente, preposto alla vendita di profumi contraffatti, integra compiutamente il reato di cui agli artt. 474 cod. pen. e 648 cod. pen., avendo egli la disponibilità di beni provento del delitto di cui all'art. 473 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente \[OSCURATO:PERSONA] S [OSCURATO:PERSONA] C!