Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39158/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 17 gennaio 2017, all'esito del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui al capo C) ex art. 485 cod. pen., accertato in Scalenghe il 30 agosto 2013, perché il fatto non costituisce reato; è stato condannato alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione, ritenuta la continuazione e più grave il reato sub A), per i reati di cui ai capi: A) ex art. 440 cod. pen. accertato in Scalenghe il 11 luglio 2013; B) ex art. 515 cod. pen. accertato in Scalenghe il 30 agosto 2013; D) ex art. 445 cod. pen. accertato in Scalenghe il 30 agosto 2013; E) ex art. 358 cod. pen. accertato in Scalenghe il 11 luglio 2013; F) ex art. 5, lett. a), e 6 legge 283/1962 accertato in Scalenghe il 11 luglio 2013; G) ex art. 544-ter cod. pen. accertato in Scalenghe il 11 luglio 2013.

1.1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi F ed A), qualificato nella contravvenzione ex art. 5 legge 283/1962, perché estinti per prescrizione; ha assolto l'imputato dei reati di cui ai capi D), E), e G) perché il fatto non sussiste; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.

1.2. La Corte territoriale ha confermato la condanna ritenendo che non fosse stata proposta impugnazione per il reato di cui al capo B) e che pertanto sul capo si sia formata l'irrevocabilità della pronuncia; ha rilevato che nella sentenza di primo grado non vi fosse la motivazione sulla responsabilità per tale capo, per il quale furono inflitti tre mesi di reclusione quale aumento per la continuazione.

2. Avverso tale sentenza proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce che la motivazione sulla mancata proposizione dell'appello sul capo B) sarebbe manifestamente illogica perché con l'atto d'appello si chiese di assolvere l'imputato dalle imputazioni ascritte, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., quindi anche dal capo B).

L'impugnazione si sarebbe riferita anche al capo B) poiché era stata contestata la motivazione sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], erano state richieste la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la riduzione della pena inflitta - sia il reato più grave e per quelli reati satellite - e la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

In punto di diritto si rileva che nel caso de quo, per la data di presentazione dell'appello, troverebbe applicazione l'art. 581 cod. proc. pen. nel testo in vigore in precedenza; si richiamano il concetto di capo della sentenza ed il principio di specificità dei motivi di appello.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di risposta al motivo di appello con cui si chiese la concessione delle circostanze attenuanti generiche in base all'entità del fatto, alla corretta condotta processuale dell'imputato, all'incensuratezza ed alla condotta processuale dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo si deduce l'omessa risposta al motivo di appello con cui si contestò la quantificazione della pena, che concerne anche il capo B) dell'imputazione, perché eccessiva, sia per il reato base che per i reati satellite.

Il motivo di appello sarebbe stato specifico perché si fondava sull'incensuratezza dell'imputato, sulla natura e quantità del mezzo usato, sulla rilevanza del pericolo cagionato e sulla condotta contemporanea e susseguente al reato; si rileva, quanto alla pena, che il reato è punito con pena alternativa e che l'aumento per la continuazione di 3 mesi è superiore al minimo edittale.

2.4. Con il quarto motivo si deduce l'omessa risposta al motivo di appello con cui si chiese la sospensione condizionale della pena ove l'entità di quella inflitta ne consentisse l'applicazione.

2.5. È stata depositata infine una memoria sulla concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta non manifestamente infondato.

1.1. A fronte dell'inesistenza, nella sentenza di primo grado, della motivazione sulla condanna per il reato di cui al capo B) era sufficiente che con l'appello si chiedesse l'assoluzione per tutti i capi di imputazione, quindi anche per tale imputazione, come effettivamente avvenuto: la motivazione ha, infatti, la funzione di rendere conoscibili alla collettività le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto alla decisione, permettendo in pari tempo alle parti del processo di dedurre ed esporre eventuali motivi di impugnazione.

Motivi di impugnazione che non avrebbero potuto essere esposti in assenza della motivazione della condanna.

1.2. Alla nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., verificatasi la Corte di appello avrebbe dovuto rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge, motivando sulla sussistenza della responsabilità (così Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 - 0).

1.3. Inoltre, con l'appello l'imputato impugnò anche i capi della sentenza relativi all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, ed alla quantificazione della pena.Va però ribadito il costante orientamento della giurisprudenza per cui ove manchi l'impugnazione sull'an della responsabilità, come sarebbe avvenuto per il capo B) secondo la Corte di appello, sul capo la pronuncia non diviene irrevocabile ma si verifica solo una preclusione processuale relativa all'an della responsabilità.

Cfr. in tal senso Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239: «Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.

Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce».

Cfr. Sez. 3, n. 40452 del 05/06/2018, F., Rv. 275253 - 01, per cui in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze o la pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.

Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha dichiarato d'ufficio la prescrizione del reato laddove la difesa aveva impugnato il punto della decisione relativo all'omessa valutazione del motivo d'appello sul beneficio della non menzione).

1.4. La Corte di appello non ha applicato correttamente tali principi, ritenendo invece che sul capo B) la pronuncia fosse irrevocabile.

La preclusione sull'an della responsabilità, invece, non esonerava la Corte territoriale dall'obbligo di decidere sui motivi di appello relativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'entità della pena ed alla sospensione condizionale della pena: motivi di appello che non risultano in alcun modo èsaminati.

2. Deve però prendersi atto che è decorso al 28 febbraio 2021 il termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi, non emergendo in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per il residuo reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione.

Quanto alle per le sanzioni amministrative di cui ai capi A), B) e C), va rilevato che il Giudice per le indagini preliminari non ha assunto alcuna decisione e che la sentenza non è stata impugnata sul punto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 17 gennaio 2017, all'esito del giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui al capo C) ex art. 485 cod. pen., accertato in Scalenghe il 30 agosto 2013, perché il fatto non costituisce reato; è stato condannato alla pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione, ritenuta la continuazione e più grave il reato sub A), per i reati di cui ai capi: A) ex art. 440 cod. pen. accertato in Scalenghe il 11 luglio 2013; B) ex art. 515 cod. pen. accertato in Scalenghe il 30 agosto 2013; D) ex art. 445 cod. pen. accertato in Scalenghe il 30 agosto 2013; E) ex art. 358 cod. pen. accertato in Scalenghe il 11 luglio 2013; F) ex art. 5, lett. a), e 6 legge 283/1962 accertato in Scalenghe il 11 luglio 2013; G) ex art. 544-ter cod. pen. accertato in Scalenghe il 11 luglio 2013. 1.1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi F ed A), qualificato nella contravvenzione ex art. 5 legge 283/1962, perché estinti per prescrizione; ha assolto l'imputato dei reati di cui ai capi D), E), e G) perché il fatto non sussiste; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado. 1.2. La Corte territoriale ha confermato la condanna ritenendo che non fosse stata proposta impugnazione per il reato di cui al capo B) e che pertanto sul capo si sia formata l'irrevocabilità della pronuncia; ha rilevato che nella sentenza di primo grado non vi fosse la motivazione sulla responsabilità per tale capo, per il quale furono inflitti tre mesi di reclusione quale aumento per la continuazione. 2. Avverso tale sentenza proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce che la motivazione sulla mancata proposizione dell'appello sul capo B) sarebbe manifestamente illogica perché con l'atto d'appello si chiese di assolvere l'imputato dalle imputazioni ascritte, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., quindi anche dal capo B). L'impugnazione si sarebbe riferita anche al capo B) poiché era stata contestata la motivazione sulla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], erano state richieste la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la riduzione della pena inflitta - sia il reato più grave e per quelli reati satellite - e la concessione del beneficio della sospensione condizionale. In punto di diritto si rileva che nel caso de quo, per la data di presentazione dell'appello, troverebbe applicazione l'art. 581 cod. proc. pen. nel testo in vigore in precedenza; si richiamano il concetto di capo della sentenza ed il principio di specificità dei motivi di appello. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di risposta al motivo di appello con cui si chiese la concessione delle circostanze attenuanti generiche in base all'entità del fatto, alla corretta condotta processuale dell'imputato, all'incensuratezza ed alla condotta processuale dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo si deduce l'omessa risposta al motivo di appello con cui si contestò la quantificazione della pena, che concerne anche il capo B) dell'imputazione, perché eccessiva, sia per il reato base che per i reati satellite. Il motivo di appello sarebbe stato specifico perché si fondava sull'incensuratezza dell'imputato, sulla natura e quantità del mezzo usato, sulla rilevanza del pericolo cagionato e sulla condotta contemporanea e susseguente al reato; si rileva, quanto alla pena, che il reato è punito con pena alternativa e che l'aumento per la continuazione di 3 mesi è superiore al minimo edittale. 2.4. Con il quarto motivo si deduce l'omessa risposta al motivo di appello con cui si chiese la sospensione condizionale della pena ove l'entità di quella inflitta ne consentisse l'applicazione. 2.5. È stata depositata infine una memoria sulla concessione della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta non manifestamente infondato. 1.1. A fronte dell'inesistenza, nella sentenza di primo grado, della motivazione sulla condanna per il reato di cui al capo B) era sufficiente che con l'appello si chiedesse l'assoluzione per tutti i capi di imputazione, quindi anche per tale imputazione, come effettivamente avvenuto: la motivazione ha, infatti, la funzione di rendere conoscibili alla collettività le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto alla decisione, permettendo in pari tempo alle parti del processo di dedurre ed esporre eventuali motivi di impugnazione. Motivi di impugnazione che non avrebbero potuto essere esposti in assenza della motivazione della condanna. 1.2. Alla nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., verificatasi la Corte di appello avrebbe dovuto rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge, motivando sulla sussistenza della responsabilità (così Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 - 0). 1.3. Inoltre, con l'appello l'imputato impugnò anche i capi della sentenza relativi all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, ed alla quantificazione della pena.Va però ribadito il costante orientamento della giurisprudenza per cui ove manchi l'impugnazione sull'an della responsabilità, come sarebbe avvenuto per il capo B) secondo la Corte di appello, sul capo la pronuncia non diviene irrevocabile ma si verifica solo una preclusione processuale relativa all'an della responsabilità. Cfr. in tal senso Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239: «Poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce». Cfr. Sez. 3, n. 40452 del 05/06/2018, F., Rv. 275253 - 01, per cui in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze o la pena, sicché la res iudicata si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha dichiarato d'ufficio la prescrizione del reato laddove la difesa aveva impugnato il punto della decisione relativo all'omessa valutazione del motivo d'appello sul beneficio della non menzione). 1.4. La Corte di appello non ha applicato correttamente tali principi, ritenendo invece che sul capo B) la pronuncia fosse irrevocabile. La preclusione sull'an della responsabilità, invece, non esonerava la Corte territoriale dall'obbligo di decidere sui motivi di appello relativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, all'entità della pena ed alla sospensione condizionale della pena: motivi di appello che non risultano in alcun modo èsaminati. 2. Deve però prendersi atto che è decorso al 28 febbraio 2021 il termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi, non emergendo in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per il residuo reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione. Quanto alle per le sanzioni amministrative di cui ai capi A), B) e C), va rilevato che il Giudice per le indagini preliminari non ha assunto alcuna decisione e che la sentenza non è stata impugnata sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è
Sentenza Cassazione n. 39158/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris