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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28256/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura di Stato, quale rapp.te del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato l'inam- missibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'inte- resse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare per il reato di cui agli artt. 110 e 624 bis, commi primo e terzo, cod. pen., in relazione al quale era assolto con sentenza del medesimo ufficio del 22 feb- braio 2016, irrevocabile il 23 maggio 2016.

La Corte territoriale ha rilevato che il ricorso era tardivo, in quanto presentato in data 19 luglio 2018, cioè dopo oltre due anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione (art. 315, comma 2, cod. proc. pen.); inoltre, ha osservato che la data di apposizione dell'attestazione di passaggio in giudicato sulla sentenza del 4 ottobre 2016 era del tutto irrilevante, trattandosi di atto meramente ricognitivo di quanto precedentemente avvenuto.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo cinque motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 645 cod. proc. pen. e 27 D.M. n. 334 del 1989 e vizio di motivazione.

Si deduce che l'istanza avrebbe dovuto essere considerata tempestiva dalla Corte distrettuale, in quanto il termine per proporla inizia a decorrere dalla data di attesta- zione del cancelliere della definitività della sentenza e - non come ritenuto dalla Corte territoriale - dalla data di irrevocabilità, non potendo l'imputato conoscere l'eventuale definitività della sentenza prima di detta attestazione.

Tale affermazione deriva dalla natura civilistica e pubblicistica e dal fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione.

Appare illogico porre a carico del richiedente il decorso del tempo impiegato dal cancelliere per ap- porre l'attestazione del passaggio in giudicato.

2.2. Violazione degli artt. 587 e 648 cod. pen. e vizio di motivazione.

Si osserva che, non potendo il ricorrente verificare l'esistenza di eventuali impu- gnazioni da parte della Procura Generale, l'effettività del termine previsto dall'art.315 cod. proc. pen. deve necessariamente decorrere dalla data di attestazione di passaggio in giudicato da parte del cancelliere.

Non si era tenuto conto della circostanza che per altri coimputati il termine per impugnare era scaduto in data successiva e, in particolare, per l'ultimo, il Gallina, in data 5 ottobre 2017, di dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso per Cassazione da lui proposto).

Tale impugnazione impediva che il proscioglimento divenisse irre- vocabile.

2.3. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Si rileva che la presentazione di ricorso, sia pur dichiarato inammissibile per di- fetto di procura speciale, alla luce del principio di conservazione degli atti, aveva comportato l'interruzione del termine di impugnazione.

2.4. Violazione dell'art. 2697 cod. civ. e vizio di motivazione.

Si deduce che la Corte territoriale ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso, mentre in realtà il P.M. avrebbe dovuto eccepirla.

Peraltro, in una precedente com- posizione, la Corte veneta aveva deciso di acquisire il fascicolo di primo e di secondo grado, escludendo implicitamente la tardività del ricorso.

2.5. Violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato assenso della parte al mutamento del Collegio.

Si osserva che anche in ipotesi di rito camerale risulta necessario il consenso dell'imputato al mutamento del Collegio.

Il riferimento nell'ordinanza impugnata alla natura del rito camerale non appare pertinente, alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte Edu (Sezione Seconda, sentenza del 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia).

La questione assume particolare rilevanza, in quanto in data 7 novem- bre 2018 il Boldrin era stato ascoltato dal primo Collegio investito della decisione.

3. Con memoria difensiva, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, osserva che la Corte veneziana ha correttamente esaminato le datazioni dell'ir- revocabilità della sentenza di proscioglimento e del deposito dell'istanza, da cui trae la inconfutabile conseguenza della tardività della medesima.

Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subor- dinata, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso va premesso che il ricorrente non può invocare l'attestazione della Cancelleria a sostegno di un diverso inizio del termine di decorrenza, essendo ovviamente onere di chi intende proporre una domanda non solo all'autorità giudiziaria, ma a qualsiasi pubblica autorità verificare la decorrenza dei termini per evitare di incorrere in decadenza (Sez. 4, n. 10599 del 13/01/2009, Femiani, non massimata).

Né avrebbe senso attribuire un'efficacia fidefaciente ad un'annotazione, che può essere inficiata da errori lasciando così dipendere il decorso dei termini da un dato incerto, come l'esistenza di un'attestazione di un cancelliere.2.

In ordine al secondo motivo di impugnazione, va rilevato che, in tema di ripa- razione per l'ingiusta detenzione il termine per la proposizione della domanda può decorre anche dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati per lo stesso fatto o per gli stessi fatti addebitati in concorso necessario o in concorso even- tuale ex art. 110 cod. pen., qualora l'eventuale accoglimento dell'impugnazione pro- posta da qualcuno di essi possa ridondare a favore dell'imputato, anche con deter- minazioni suscettibili di incidere sulla riparazione, a condizione che vi sia specifica allegazione in tal senso da parte del richiedente (Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021, Abbate, Rv. 281786).

Ebbene, il ricorrente, non forniva nessun tipo di elemento al riguardo, così non soddisfacendo l'onere di allegazione.

Peraltro, la data di attestazione da parte del cancelliere è del tutto irrilevante, in quanto essa ha natura meramente ricognitiva ed essendo onere dell'istante di verifi- care quale sia stato l'effettivo momento di irrevocabilità (Sez. 4, n. 23144 del 02/02/2017, Terlizzi, Rv. 270101).

3. Quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte veneta ha logicamente escluso ogni rilievo alla circostanza del pregresso e tempestivo deposito di altro analogo ricorso, dichiarato inammissibile in quanto privo di procura speciale, dovendosi considerare l'atto colpito da giudizio di inammissibilità tamquam non esset.

Una diversa valutazione, d'altronde, determinerebbe una sorta di non consentita sanatoria ex post del difetto di rappresentanza.

4. In relazione al al quarto motivo di ricorso, alla luce del testuale dettato di cui all'art. 315, comma 1, cod. proc. pen., l'istanza di ingiusta detenzione deve essere proposta «a pena di inammissibilità entro il [...]».

Non v'è quindi ragione di escludere la rilevabilità d'ufficio di tale termine, spet- tando al Collegio giudicante tale verifica di carattere preliminare.

Né rileva che nella fattispecie un Collegio - inizialmente investito dell'esame del procedimento e diverso da quello decidente - aveva acquisito documentazione e aveva ascoltato il richiedente, senza rilevare immediatamente la tardività dell'istanza.

Il potere di verifica dell'organo giudicante, infatti, sussiste fino alla fase della deci- sione, indipendentemente dall'eventuale pregresso espletamento di attività istrutto- ria.

5. Per quanto attiene al quinto motivo di ricorso, deve rilevarsi che, nel procedi- mento camerale in materia di ingiusta detenzione deve essere assicurata l'immuta- bilità del giudice nelle fasi della trattazione e della discussione della causa, mentre, ai fini della decisione, possono essere utilizzati atti precedentemente ammessi o ac- quisiti innanzi al giudice in diversa composizione (per riferimenti, vedi Sez. 5, n. 48094 del 18/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278037, in materia di procedimento di preven- zione).

Tale conclusione discende dal rilievo che, a differenza del giudizio dibattimentale regolato dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui «alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al di- battimento»), per la procedura camerale prevista in materia di misure di prevenzione non vige analoga regola.

Inoltre, il procedimento per ingiusta detenzione è ispirato ai principi del processo civile, per cui non ricorrono le ragioni di garanzia sottese alla disciplina prevista dall'art. 525 cit..

Ciò posto, nel caso di specie, le parti avevano rassegnato le proprie conclusioni dinanzi al Collegio decidente, per cui non si era concretizzata nessuna violazione di legge e non rilevava che il Boldrin fosse stato ascoltato da un Collegio in diversa composizione fisica.

6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Minister

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura di Stato, quale rapp.te del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato l'inam- missibilità della domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'inte- resse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare per il reato di cui agli artt. 110 e 624 bis, commi primo e terzo, cod. pen., in relazione al quale era assolto con sentenza del medesimo ufficio del 22 feb- braio 2016, irrevocabile il 23 maggio 2016. La Corte territoriale ha rilevato che il ricorso era tardivo, in quanto presentato in data 19 luglio 2018, cioè dopo oltre due anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione (art. 315, comma 2, cod. proc. pen.); inoltre, ha osservato che la data di apposizione dell'attestazione di passaggio in giudicato sulla sentenza del 4 ottobre 2016 era del tutto irrilevante, trattandosi di atto meramente ricognitivo di quanto precedentemente avvenuto. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 645 cod. proc. pen. e 27 D.M. n. 334 del 1989 e vizio di motivazione. Si deduce che l'istanza avrebbe dovuto essere considerata tempestiva dalla Corte distrettuale, in quanto il termine per proporla inizia a decorrere dalla data di attesta- zione del cancelliere della definitività della sentenza e - non come ritenuto dalla Corte territoriale - dalla data di irrevocabilità, non potendo l'imputato conoscere l'eventuale definitività della sentenza prima di detta attestazione. Tale affermazione deriva dalla natura civilistica e pubblicistica e dal fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione. Appare illogico porre a carico del richiedente il decorso del tempo impiegato dal cancelliere per ap- porre l'attestazione del passaggio in giudicato. 2.2. Violazione degli artt. 587 e 648 cod. pen. e vizio di motivazione. Si osserva che, non potendo il ricorrente verificare l'esistenza di eventuali impu- gnazioni da parte della Procura Generale, l'effettività del termine previsto dall'art.315 cod. proc. pen. deve necessariamente decorrere dalla data di attestazione di passaggio in giudicato da parte del cancelliere. Non si era tenuto conto della circostanza che per altri coimputati il termine per impugnare era scaduto in data successiva e, in particolare, per l'ultimo, il Gallina, in data 5 ottobre 2017, di dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso per Cassazione da lui proposto). Tale impugnazione impediva che il proscioglimento divenisse irre- vocabile. 2.3. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Si rileva che la presentazione di ricorso, sia pur dichiarato inammissibile per di- fetto di procura speciale, alla luce del principio di conservazione degli atti, aveva comportato l'interruzione del termine di impugnazione. 2.4. Violazione dell'art. 2697 cod. civ. e vizio di motivazione. Si deduce che la Corte territoriale ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso, mentre in realtà il P.M. avrebbe dovuto eccepirla. Peraltro, in una precedente com- posizione, la Corte veneta aveva deciso di acquisire il fascicolo di primo e di secondo grado, escludendo implicitamente la tardività del ricorso. 2.5. Violazione dell'art. 525 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato assenso della parte al mutamento del Collegio. Si osserva che anche in ipotesi di rito camerale risulta necessario il consenso dell'imputato al mutamento del Collegio. Il riferimento nell'ordinanza impugnata alla natura del rito camerale non appare pertinente, alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte Edu (Sezione Seconda, sentenza del 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia). La questione assume particolare rilevanza, in quanto in data 7 novem- bre 2018 il Boldrin era stato ascoltato dal primo Collegio investito della decisione. 3. Con memoria difensiva, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, osserva che la Corte veneziana ha correttamente esaminato le datazioni dell'ir- revocabilità della sentenza di proscioglimento e del deposito dell'istanza, da cui trae la inconfutabile conseguenza della tardività della medesima. Il Ministero, quindi, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in via subor- dinata, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso va premesso che il ricorrente non può invocare l'attestazione della Cancelleria a sostegno di un diverso inizio del termine di decorrenza, essendo ovviamente onere di chi intende proporre una domanda non solo all'autorità giudiziaria, ma a qualsiasi pubblica autorità verificare la decorrenza dei termini per evitare di incorrere in decadenza (Sez. 4, n. 10599 del 13/01/2009, Femiani, non massimata). Né avrebbe senso attribuire un'efficacia fidefaciente ad un'annotazione, che può essere inficiata da errori lasciando così dipendere il decorso dei termini da un dato incerto, come l'esistenza di un'attestazione di un cancelliere.2. In ordine al secondo motivo di impugnazione, va rilevato che, in tema di ripa- razione per l'ingiusta detenzione il termine per la proposizione della domanda può decorre anche dalla definizione irrevocabile della posizione dei coimputati per lo stesso fatto o per gli stessi fatti addebitati in concorso necessario o in concorso even- tuale ex art. 110 cod. pen., qualora l'eventuale accoglimento dell'impugnazione pro- posta da qualcuno di essi possa ridondare a favore dell'imputato, anche con deter- minazioni suscettibili di incidere sulla riparazione, a condizione che vi sia specifica allegazione in tal senso da parte del richiedente (Sez. 4, n. 31432 del 14/04/2021, Abbate, Rv. 281786). Ebbene, il ricorrente, non forniva nessun tipo di elemento al riguardo, così non soddisfacendo l'onere di allegazione. Peraltro, la data di attestazione da parte del cancelliere è del tutto irrilevante, in quanto essa ha natura meramente ricognitiva ed essendo onere dell'istante di verifi- care quale sia stato l'effettivo momento di irrevocabilità (Sez. 4, n. 23144 del 02/02/2017, Terlizzi, Rv. 270101). 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte veneta ha logicamente escluso ogni rilievo alla circostanza del pregresso e tempestivo deposito di altro analogo ricorso, dichiarato inammissibile in quanto privo di procura speciale, dovendosi considerare l'atto colpito da giudizio di inammissibilità tamquam non esset. Una diversa valutazione, d'altronde, determinerebbe una sorta di non consentita sanatoria ex post del difetto di rappresentanza. 4. In relazione al al quarto motivo di ricorso, alla luce del testuale dettato di cui all'art. 315, comma 1, cod. proc. pen., l'istanza di ingiusta detenzione deve essere proposta «a pena di inammissibilità entro il [...]». Non v'è quindi ragione di escludere la rilevabilità d'ufficio di tale termine, spet- tando al Collegio giudicante tale verifica di carattere preliminare. Né rileva che nella fattispecie un Collegio - inizialmente investito dell'esame del procedimento e diverso da quello decidente - aveva acquisito documentazione e aveva ascoltato il richiedente, senza rilevare immediatamente la tardività dell'istanza. Il potere di verifica dell'organo giudicante, infatti, sussiste fino alla fase della deci- sione, indipendentemente dall'eventuale pregresso espletamento di attività istrutto- ria. 5. Per quanto attiene al quinto motivo di ricorso, deve rilevarsi che, nel procedi- mento camerale in materia di ingiusta detenzione deve essere assicurata l'immuta- bilità del giudice nelle fasi della trattazione e della discussione della causa, mentre, ai fini della decisione, possono essere utilizzati atti precedentemente ammessi o ac- quisiti innanzi al giudice in diversa composizione (per riferimenti, vedi Sez. 5, n. 48094 del 18/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278037, in materia di procedimento di preven- zione). Tale conclusione discende dal rilievo che, a differenza del giudizio dibattimentale regolato dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui «alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al di- battimento»), per la procedura camerale prevista in materia di misure di prevenzione non vige analoga regola. Inoltre, il procedimento per ingiusta detenzione è ispirato ai principi del processo civile, per cui non ricorrono le ragioni di garanzia sottese alla disciplina prevista dall'art. 525 cit.. Ciò posto, nel caso di specie, le parti avevano rassegnato le proprie conclusioni dinanzi al Collegio decidente, per cui non si era concretizzata nessuna violazione di legge e non rilevava che il Boldrin fosse stato ascoltato da un Collegio in diversa composizione fisica. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Minister
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