CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 19901/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
si dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] controtempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4104/2023 depositatail 28/09/2023.Numero registro generale 4919/2024Numero sezionale 627/2026Numero di raccolta generale 19901/2026Data pubblicazione 15/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon citazione dell’11.3.2015 Paolo, Daniela e [OSCURATO:PERSONA] e IdaPapa convenivano in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. (venditrice) e [OSCURATO:PERSONA]Alterio(acquirente, in regime di separazione dei beni) per sentire dichiarareinefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto stipulato dal notaio Monda del16.4.2013, avente ad oggetto la compravendita di una villetta sita inGiugliano.A sostegno della domanda deducevano che l’atto era stato preceduto dauna serie di compravendite facenti capo alla venditrice la quale non avevaadempiuto all’obbligazione di estinguere il mutuo gravante sui dettiimmobili e che, conseguentemente, non era stata cancellata l'ipoteca entroil termine del 31.3.2011, contrattualmente stabilito.La venditrice si era disfatta velocemente degli ultimi beni di cui eraproprietaria nell’arco di tempo che andava dal 14.3.2013 al 16.4.2013;l’ultimo trasferimento immobiliare era stato quello stipulato dal notaioMonda e, secondo gli attori, integravano la fattispecie di cui all'art. 2901c.c., in quanto arrecavano pregiudizio alle loro ragioni creditorie.Costituitisi in giudizio i convenuti chiedevano il rigetto della domanda. Nellemore, la causa veniva dichiarata interrotta per il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]e, quindi, riassunta nei confronti della curatela fallimentare.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 4.12.2017 rigettava la domandaper la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. della compravendita trala [OSCURATO:SOCIETA]. e D’Alterio.Il Tribunale, qualificato l’atto per cui è causa come atto a titolo onerososuccessivo al sorgere del credito, escludeva in fatto la sussistenza dellascienza damni in capo al terzo acquirente, ritenendo tale elemento nonprovato né in via diretta, né per presunzioni e, quindi, ritenuto assorbitoNumero registro generale 4919/2024Numero sezionale 627/2026Numero di raccolta generale 19901/2026Data pubblicazione 15/06/2026l’accertamento dell’ulteriore requisito dell’eventus damni, rigettava ladomanda.In particolare, per quanto riferisce la sentenza impugnata, posto che ilricorso tace sul punto, il primo giudice escludeva che la prova dellaconoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie da parte del terzoacquirente potesse evincersi dalla mera conoscenza degli atti di venditaposti in essere dalla società MC, tra il marzo e l’aprile 2013, ritenendo che,anche ammessa tale conoscenza da parte del terzo, trattandosi dell’unicacircostanza invocata dagli attori, sarebbe stata, comunque, inidonea afondare una presunzione.Avverso tale decisione proponevano appello gli odierni ricorrenti con attonotificato il 31.12.2017, rilevando che secondo la giurisprudenza dilegittimità, ai fini della scientia damni per gli atti compiuti dal debitoresuccessivamente al sorgere del credito, sarebbe sufficiente la diminuzionedel patrimonio del debitore, mentre, nella specie, il venditore-debitore siera disfatto, nell’arco di appena un mese (tra il 14.3.2013 e il 16.4.2013),dei rimanenti suoi beni.Precisavano, inoltre, che la scientia damni doveva presumersi a carico degliappellati, perché sia l’esistenza del credito che le vendite succitate,risultavano dimostrate dalla trascrizione degli atti ai sensi dell’art. 2643 c.c.,e perché la semplice conoscenza andava equiparata all’agevoleconoscibilità.[OSCURATO:PERSONA]Alterio resisteva all’appello e ne chiedeva il rigetto, mentre la CuratelaCon sentenza del 28.9.2023, la Corte di Appello di Napoli rigettava ilgravame e condannava gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio.Avverso tale decisione Paolo, Daniela e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA]Alterio, mentre è rimasta intimata la Curatela.I ricorrenti depositano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 4919/2024Numero sezionale 627/2026Numero di raccolta generale 19901/2026Data pubblicazione 15/06/2026Motivi della decisioneCon il primo motivo si lamenta: “la violazione dell’art. 2901 c.c. (art. 360n. 3 c.p.c.) . Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 n.5 c.p.c.). Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)”.Con l’atto introduttivo del giudizio, dopo avere evidenziato che la M.C. nonaveva adempiuto alla obbligazione di estinguere il mutuo e di far cancellarel’ipoteca iscritta sui loro beni, gli attori avevano dedotto che la debitrice siera disfatta velocemente degli ultimi beni posseduti, tra cui quello indicatonel rogito del 19.4.2013, avente ad oggetto l’abitazione acquistata daD’[OSCURATO:PERSONA].Tale abitazione costituiva l’ultimo bene posseduto dalla debitrice, per cui sidoveva presumere la scientia damni in testa alla venditrice e all’acquirentea sostegno della domanda revocatoria.Secondo i ricorrenti, nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo diuna pluralità di beni del debitore, ovvero della vendita dell’unico beneimmobile di proprietà del debitore, l’esistenza e la consapevolezza deldebitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali attirecano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio da parte di questidell’azione pauliana, possono ritenersi “in re ipsa” (Cass. 7507/2007).Sarebbe incontestato il fatto che il quartino venduto al D’Alterio era l’ultimoposseduto dalla M.C., cioè “l’unico bene immobile di proprietà delladebitrice”, pertanto la Corte di Appello avrebbe violato le norme indicateper avere omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio nonché ilrelativo motivo di appello.Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.In primo luogo, perché consiste in una contestazione in ordine allaricostruzione fattuale della vicenda come operata dal Tribunale econfermata dalla Corte territoriale e integra una censura per mancatoesame di fatti storici rilevanti ex art. 360 n. 5 c.p.c.Numero registro generale 4919/2024Numero sezionale 627/2026Numero di raccolta generale 19901/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il ricorso è stato notificato il 21 febbraio 2024 e pertanto trova applicazioneil nuovo testo dell’art. 360 quarto comma c.p.c. relativo ai giudizi giàpendenti alla data del 1° gennaio 2023 ai sensi dell’art. 35 comma 5 deld.lgs. n. 149 del 2022.L’art. 360, quarto comma, c.p.c. prevede che “nel caso in cui la sentenzad’appello confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerentiai medesimi fatti, il ricorso per Cassazione può essere propostoesclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., primo comma 1, nn. 1,2, 3 e 4”.Pertanto, a tenore dell’art. 360 c.p.c., quarto comma, il vizio di motivazionenon è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. “doppia conforme”.Come è noto, ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», con conseguenteinammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non soloquando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quelladi primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sulmedesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggettodella causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dalprimo giudice (Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n.26934/2023).Per superare tale inammissibilità parte ricorrente avrebbe dovuto indicarespecificamente quale parte della motivazione della seconda decisioneavesse caratteri differenziali rispetto a quella adottata dal Giudice di primogrado, ovvero dimostrare la assoluta inesistenza della motivazione.Tali profili difettano del tutto e neppure può dirsi che la motivazione siatotalmente mancante, perplessa e/o contraddittoria.La sentenza impugnata, oltre a non presentare – come immediatamente sidirà - alcun error in procedendo per omessa pronuncia su critiche formulatenell'atto di appello, ha confermato con motivazione articolata e ragionevoleNumero registro generale 4919/2024Numero sezionale 627/2026Numero di raccolta generale 19901/2026Data pubblicazione 15/06/2026la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto infondata la domanda permancanza di prova.La censura di omesso esame di un fatto è comunque manifestamente privadi fondamento, in quanto parte ricorrente dopo avere indicato – sotto lalettera b) a pag. 6 - il preteso fatto omesso nella circostanza che l’immobileoggetto della vendita revocanda sarebbe stato l’ultimo alienato, pretende diassumerne la decisività sulla base della sentenza del 2007 di questa Corte,richiamata pure dalla sentenza, assumendo di identificare l’ultimaalienazione di cui trattasi, solo perché ultima, con l’ipotesi della “venditadell’unico bene immobile” di proprietà del debitore, così palesementetrasformando il “fatto della vendita per ultimo”.Anche la censura di omessa pronuncia sul motivo di appello è priva difondamento per il medesimo motivo, perché la Corte territoriale haesaminato il motivo in quanto deducente della vendita del bene “perultimo”.Di conseguenza e sempre per la stessa ragione, cioè per essere una cosa“la vendita per ultimo” e altra la “vendita dell’unico bene”, risultaassolutamente priva di fondamento la prospettazione che la Cortenapoletana avrebbe violato lo stesso principio di diritto della sentenza del2007, che ha richiamato.Con il secondo motivo si deduce: “violazione dell’art. 2901 c.c. (art. 360 n.3 c.p.c.). Nullità della sentenza per illogicità manifesta e motivazioneapparente. Violazione dell’art. 132, comma 2, N. 4 (art. 360 n. 4 c.p.c.)”.Secondo la Corte di Appello non ricorrerebbe l’ipotesi della venditacontestuale di una molteplicità di beni, la quale presupporrebbe la venditadi più beni immobili ad uno stesso acquirente in un medesimo frangentetemporale e non potrebbe estendersi anche alla vendita di più beni immobilia diversi acquirenti in differenti contesti spazio-temporali.Numero registro generale 4919/2024Numero sezionale 627/2026Numero di raccolta generale 19901/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ad avviso dei ricorrenti la Corte avrebbe violato le regole giurisprudenzialiche in caso di contestualità degli atti dispositivi ritiene sussistente unapresunzione di conoscenza del pregiudizio.Il motivo è inammissibile perché critica la sentenza senza considerare la suaeffettiva e completa motivazione. La Corte napoletana ha solo escluso chenel caso di vendite non contestuali, come nella specie, possa applicarsi lapresunzione di cui dice il principio di diritto della sentenza del 2007. Ha poiaffermato che in tale caso occorrono altri elementi per far presumere laconoscenza del pregiudizio.Ebbene, parte ricorrente assume in modo del tutto assertorio che taleconclusione sarebbe illogica non spiegando perché la motivazione sarebbeviziata da illogicità.Ed anzi con argomentazione non congruente sostiene, in sostanza, che undebitore che possieda 20 appartamenti, se ne alienasse 10 con unico attopotrebbe invocare la scientia damni dell’acquirente, malgrado il venditore-debitore abbia ancora 10 appartamenti sufficienti a soddisfare tale creditoreal contrario, ma anzi si risolve in un postulato questo sì illogico, dato chenon si comprende come potrebbe ragionarsi di scientia damni se ci sono glialtri appartamenti.Il motivo enuncia dunque una illogicità inesistente e tanto si rileva nonsenza doversi considerare che la motivazione si sviluppa con altreconsiderazioni enunciate dalla quintultima proposizione della pagina quattrofino alla seconda della pagina successiva.Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2901 c.c.(art. 360 n. 3 c.p.c.). Violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. (art. 360n. 3 c.p.c.). Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.).La Corte di Appello, nell’escludere la scientia damni, non avrebbe ravvisatonella vendita fatta dalla M.C. al D’Alterio nessun elemento anomalo, ancheperché gli appellanti non avrebbero fornito la prova che il prezzo corrispostosarebbe stato sensibilmente inferiore a quello di mercato, e perché nonNumero registro generale 4919/2024Numero sezionale 627/2026Numero di raccolta generale 19901/2026Data pubblicazione 15/06/2026sarebbe stata fornita la prova di pregressi rapporti di conoscenza oparentela tra le parti.Vi si osserva che con il secondo motivo di gravame gli appellanti avevanodedotto che tutti i rogiti notarili indicati in citazione dovevano considerarsipresuntivamente conosciuti dal D’Alterio, perché resi pubblici ai sensidell’art. 2643 c.c.Inoltre, si sostiene che né la [OSCURATO:SOCIETA]. né il D’Alterio avevanospecificatamente contestato una serie di allegazioni degli attori.La mancata contestazione specifica dei fatti esposti dagli attori avrebbedovuto indurre il Giudice di primo grado a porli a fondamento della suadecisione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c.Il motivo è inammissibile.La censura dovrebbe illustrare tre diverse doglianze, ma nella suaesposizione non solo non viene espressamente fatto riferimento ad alcunadelle norme oggetto delle stesse, ma nemmeno si scorge alcunché che, aldi là di una evocazione espressa, sia riconducibile ad esse.Non vi è alcun riferimento diretto alla violazione dell’art. 2901 c.c.Nessuna argomentazione appare riferibile a quella dell’art. 2697 c.c., attesoche nessun riferimento si fa ad una violazione della regola dell’onere dellaprova e nulla si deduce quanto agli art. 2727 e 2729 c.c. Nello stesso modonon si coglie l’oggetto dell’omissione di pronuncia riconducibile allaviolazione dell’art. 112.Mette conto, comunque, di rilevare che il modo di dedurre la violazionedell’art. 2697 c.c. è stato indicato a suo tempo da Cass., Sez. Un., n. 16597del 2016, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, eribadito ex multis da Cass. n. 26769 del 2018. Si vedano pure Cass. n.13395 del 2018 e le successive conformi. A sua volta il modo di dedurre laviolazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è stato indicato dalle Sezioni Unitenella sentenza n. 1785 del 2018, in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto: se ne vedano i paragrafi 4 e ss. della motivazione.Numero registro generale 4919/2024Numero sezionale 627/2026Numero di raccolta generale 19901/2026Data pubblicazione 15/06/2026Quanto si argomenta a pag. 12, dopo che l’illustrazione ha riprodotto ilcontenuto di un rogito e parte dell’atto di appello, si risolve solo inaffermazioni del tutto generiche e meramente assertorie.Il motivo è inammissibile quanto a tutte e tre le doglianze.Con l’ultimo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 115 c.p.c.(art. 360 n. 4 c.p.c.). e l’omesso esame del secondo motivo dell’appello;violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.).Vi si lamenta che col secondo motivo di appello, “gli appellanti avevanodedotto, tra l’altro, che le vendite in discussione erano state fatte in unperiodo di contrazione del mercato immobiliare, e che le medesime eranostate possibili perché gli acquirenti avevano beneficiato di un prezzoparticolarmente vantaggioso”.La venditrice e l’acquirente non avrebbero sollevato alcuna contestazionespecifica dei fatti esposti dagli attori. Perciò, dal momento che talecircostanza non era stata esaminata dal Tribunale, ne avevano fatto unospecifico motivo di gravame, lamentando la violazione dell’art. 115 c.p.c.,che ritiene pacifici i fatti non contestati.Senonché la Corte di merito avrebbe erroneamente ignorato il rilievo,addebitando agli appellanti la mancanza della prova al riguardo.Il motivo è inammissibile.Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciarel’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivantedalla assenza di contestazioni della controparte su una determinatacircostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa dirisposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modopuntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto(Cass. n. 12840 del 22/05/2017, Rv. 644383 - 01).Pertanto, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intendadenunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, richiedel’allegazione di due elementi: i fatti che dovrebbero essere contestati e ciòNumero registro generale 4919/2024Numero sezionale 627/2026Numero di raccolta generale 19901/2026Data pubblicazione 15/06/2026allegazioni delle parti e la prova dell’assenza di contestazioni dellacontroparte su una determinata circostanza attraverso la specificaindicazione del contenuto della comparsa di risposta avversaria e degliulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità ol’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto.Nel caso di specie nell’illustrazione dell’appello nella parte trascritta sisostiene che i convenuti non avrebbero specificamente contestato i fattidedotti da parte attrice. Senonché, questi pretesi fatti sono indicati conespressioni che evocano valutazioni e non fatti storici. Dunque, l’assunto èprivo di pregio, tenuto conto che la motivazione su quelle valutazioni è stataenunciata dalla Corte territoriale alle pagg. 4-5.Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in favore del controricorrente in € 6.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltreesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e con distrazionein favore del difensore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 4919/2024Numero sezionale 627/2026Numero di raccolta generale 19901/2026Data pubblicazione 15/06/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]