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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 08315/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna a suo carico per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen All'imputato era contestato di essersi impossessato di n. 6 sedie prelevate dall'esercizio commerciale di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; fatto commesso in Margherita di Savoia il 7/3/2012.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

Deve osservarsi come l'art. 625, comma 3, cod. pen., introdotto dall'art. 2 lett. i) d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, preveda la procedibilità a querela del furto.

La persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nel verbale di riconoscimento e restituzione in atti, redatto dai Carabinieri della Stazione di Zapponeta (FG) del 14/3/2012, ha dichiarato espressamente di non volere sporgere querela nei confronti dell'imputato.

La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è improcedibile per mancanza di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara non doversi procedere per difetto di querela.

Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna a suo carico per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen All'imputato era contestato di essersi impossessato di n. 6 sedie prelevate dall'esercizio commerciale di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; fatto commesso in Margherita di Savoia il 7/3/2012. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Deve osservarsi come l'art. 625, comma 3, cod. pen., introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, preveda la procedibilità a querela del furto. La persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nel verbale di riconoscimento e restituzione in atti, redatto dai Carabinieri della Stazione di Zapponeta (FG) del 14/3/2012, ha dichiarato espressamente di non volere sporgere querela nei confronti dell'imputato. La sentenza deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il reato è improcedibile per mancanza di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara non doversi procedere per difetto di querela. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] id
Decreto Cassazione n. 08315/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris