CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36008/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 5 marzo 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in data 21 luglio 2023 dal Tribunale di Como, con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 7, cod. strada, commesso il 31 agosto 2020. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine all'erronea applicazione della fattispecie di reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Il difensore ha depositato memoria con la quale ha insistito per la declaratoria di prescrizione del reato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Premesso che, in ragione della data del commesso reato ( 31 agosto 2020), non si applica il regime della prescrizione, ma della improcedibilità, non ancora maturata, si rileva che le prospettate censure sono del tutto generiche e aspecifiche, non tenendo conto della esaustiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). 4. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec