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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05732/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 17.1.2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen., avendo reso dichiarazioni mendaci sulle sue generalità alla polizia giudiziaria che lo aveva fermato per un controllo.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui censura violazione di legge e vizio di omessa motivazione quanto alla invocata riqualificazione del reato nella sua ipotesi tentata, alla luce delle circostanze concrete di accadimento dei fatti: il ricorrente, privo di documenti al momento del controllo, ha declinato false generalità, che sono state, tuttavia, verificate come tali soltanto grazie alla sua collaborazione spontanea, poco tempo dopo la condotta, quando, riaccompagnato a casa dalla polizia giudiziaria, ha mostrato agli operanti la sua carta di identità.

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.

4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché in fatto e manifestamente infondato.

2. La tesi del ricorrente dimentica, anzitutto, la natura di reato istantaneo del falso in dichiarazione a pubblico ufficiale, pur riconsiderata la condotta di reato, ai sensi dell'art.495 cod. pen., più grave, come da giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra tale delitto la condotta di chi, nel corso di un controllo stradale, renda false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art.496 cod. pen. (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n. 47044 del 10/7/2019, Lauro, Rv. 277839).

Ciò determina che le deduzioni difensive, volte a ritenere configurabile il solo tentativo di reato, si risolvano in una richiesta di rivalutazione dei fatti, inammissibile per il giudice di legittimità.

Come noto, infatti, sono precluse, in sede di giudizio di cassazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a (is quelli adottati dal giudice del merito, senza che siano state addotte manifeste illogicità delle argomentazioni del provvedimento impugnato (cfr., ex multis, tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Inoltre, nel caso di specie, non potrebbe ipotizzarsi una fattispecie di falso tentato neppure a voler immaginare la condotta così come descritta dal ricorrente.

Infatti, in relazione al reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali, destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, di cui all'art. 495, secondo comma, cod. pen., si è chiarito che esso si consuma nel momento in cui le false dichiarazioni vengono rese, indipendentemente dalle circostanze che il pubblico ufficiale possa accertare o meno la qualità personale del dichiarante (ed anche se il pubblico ufficiale - constatata la falsità delle dichiarazioni - non le inserisca nell'atto o le inserisca con la menzione delle opportune verifiche: Sez. 6, n. 7515 del 26/5/1998, Rotondo, Rv. 211248; Sez. 5, n. 41710 del 26/9/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226783).

Analoghe considerazioni valgono nella fattispecie sottoposta al giudizio del Collegio, in cui, peraltro, il ricorrente ha declinato false generalità nell'immediatezza del controllo e successivamente, quando, recatosi con i carabinieri presso la ditta Spinola ove lavorava ed ove aveva dichiarato di aver lasciato la propria patente, ha esibito una fotocopia di una richiesta di revisione del documento intestata a "[OSCURATO:PERSONA]".

Già la Corte d'Appello aveva, perciò, evidenziato - condivisibilmente - che la reiterata affermazione fasulla di chiamarsi in tal modo rivelava la consapevolezza del suo agire e, in ultima analisi, rendeva integrato il reato, respingendo anche il motivo dedicato a riqualificare la condotta come arrestatasi al livello del tentativo delittuoso.

A nulla rileva, pertanto, che il ricorrente abbia, solo dopo un consistente lasso di tempo, svelato la sua vera identità, quando, accompagnato al proprio domicilio, ha mostrato ai militari la carta d'identità con le corrette generalità.

3. Il ricorso, pertanto, è inammissibile e alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 6 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela del 17.1.2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen., avendo reso dichiarazioni mendaci sulle sue generalità alla polizia giudiziaria che lo aveva fermato per un controllo. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui censura violazione di legge e vizio di omessa motivazione quanto alla invocata riqualificazione del reato nella sua ipotesi tentata, alla luce delle circostanze concrete di accadimento dei fatti: il ricorrente, privo di documenti al momento del controllo, ha declinato false generalità, che sono state, tuttavia, verificate come tali soltanto grazie alla sua collaborazione spontanea, poco tempo dopo la condotta, quando, riaccompagnato a casa dalla polizia giudiziaria, ha mostrato agli operanti la sua carta di identità. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 4. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché in fatto e manifestamente infondato. 2. La tesi del ricorrente dimentica, anzitutto, la natura di reato istantaneo del falso in dichiarazione a pubblico ufficiale, pur riconsiderata la condotta di reato, ai sensi dell'art.495 cod. pen., più grave, come da giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra tale delitto la condotta di chi, nel corso di un controllo stradale, renda false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art.496 cod. pen. (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n. 47044 del 10/7/2019, Lauro, Rv. 277839). Ciò determina che le deduzioni difensive, volte a ritenere configurabile il solo tentativo di reato, si risolvano in una richiesta di rivalutazione dei fatti, inammissibile per il giudice di legittimità. Come noto, infatti, sono precluse, in sede di giudizio di cassazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a (is quelli adottati dal giudice del merito, senza che siano state addotte manifeste illogicità delle argomentazioni del provvedimento impugnato (cfr., ex multis, tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre, nel caso di specie, non potrebbe ipotizzarsi una fattispecie di falso tentato neppure a voler immaginare la condotta così come descritta dal ricorrente. Infatti, in relazione al reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali, destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, di cui all'art. 495, secondo comma, cod. pen., si è chiarito che esso si consuma nel momento in cui le false dichiarazioni vengono rese, indipendentemente dalle circostanze che il pubblico ufficiale possa accertare o meno la qualità personale del dichiarante (ed anche se il pubblico ufficiale - constatata la falsità delle dichiarazioni - non le inserisca nell'atto o le inserisca con la menzione delle opportune verifiche: Sez. 6, n. 7515 del 26/5/1998, Rotondo, Rv. 211248; Sez. 5, n. 41710 del 26/9/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226783). Analoghe considerazioni valgono nella fattispecie sottoposta al giudizio del Collegio, in cui, peraltro, il ricorrente ha declinato false generalità nell'immediatezza del controllo e successivamente, quando, recatosi con i carabinieri presso la ditta Spinola ove lavorava ed ove aveva dichiarato di aver lasciato la propria patente, ha esibito una fotocopia di una richiesta di revisione del documento intestata a "[OSCURATO:PERSONA]". Già la Corte d'Appello aveva, perciò, evidenziato - condivisibilmente - che la reiterata affermazione fasulla di chiamarsi in tal modo rivelava la consapevolezza del suo agire e, in ultima analisi, rendeva integrato il reato, respingendo anche il motivo dedicato a riqualificare la condotta come arrestatasi al livello del tentativo delittuoso. A nulla rileva, pertanto, che il ricorrente abbia, solo dopo un consistente lasso di tempo, svelato la sua vera identità, quando, accompagnato al proprio domicilio, ha mostrato ai militari la carta d'identità con le corrette generalità. 3. Il ricorso, pertanto, è inammissibile e alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 dicembre
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