Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2020

Cassazione n. 08430/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Cannizzaro e MichelePontecorvo, presso il cui studio in Roma, via Asiago, n. 9, è elettivamentedomiciliato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Interlandi, presso il cui studio in Milano, via E. Chiesa, n. 2, èelettivamente domiciliata;-controricorrente-Avverso la sentenza n. 1322/2020 emessa dalla Corte d’appello di Milanoin data 8/4/2020, pubblicata e notificata il 1/6/2020.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano,[OSCURATO:PERSONA], perché venisse accertato il suo inadempimentocontrattuale sia con riferimento a quanto pattuito con l'accordo verbale dimodifica dalle condizioni economiche del contratto di servizi già da tempoin essere, intervenuto nei primi mesi del 2014, sia con riferimento alrecesso dallo stesso operato il 26/10/2015, e perché venisse condannatoal risarcimento dei danni nella misura non inferiore a euro 350.000,00.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto della domanda.Con sentenza n. 11155/2018, il Tribunale di Milano condannò VincenzoGambino a pagare alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di euro149.500,00 a titolo di risarcimento dei danni, accertando che il contrattointercorso tra le parti nel 2007 e della durata di due anni, rinnovabile dianno in anno, prevedeva l’obbligo, per la struttura, che gestiva unpoliambulatorio medico in Milano, via Quadronno, n. 20, sotto ladenominazione [OSCURATO:PERSONA], di mettere a disposizione delmedico locali, macchinari e personale per l’esecuzione di interventi ditrapianto di capelli, dietro pagamento del 30 per cento del guadagno sugliinterventi e del 50 per cento sulle visite; che all’inizio del 2014, in seguitoall’introduzione di un nuovo macchinario, l’entità del compenso allastruttura era stato ridotto al 20 per cento in previsione dell’aumento delfatturato, salvo il riconoscimento all’istituto di percepire nuovamente il 30del fatturato nel caso in cui non ci fosse stato detto aumento; che, nonessendovi stato l’aumento del fatturato, la struttura aveva chiesto ditornare alle precedenti determinazioni contrattuali e che il medico avevainterrotto ad nutum il rapporto inter partes.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che propose appello incidentale, chiedendola condanna della controparte alla corresponsione, in proprio favore,dell'ulteriore importo di euro 27.942,40, pari al mancato guadagno per ilNumero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026periodo 5/6/2015-26/10/2015, con la sentenza n. 1322/2020, pubblicatail 1° giugno 2020, con la quale la Corte d’appello di Milano respinsel'appello principale, dichiarò inammissibile quello incidentale e compensòle spese del giudizio.Per quanto qui rileva, i giudici ritennero che non sussistessero ipresupposti per l’operatività dell’art. 2237 c.c., invocato dall’appellante,sia in quanto la condizione sfavorevole per il professionista (ossia ilmancato incremento del fatturato conseguente al riconoscimento dimaggior partecipazione ai guadagni da parte del poliambulatorio) nonaveva determinato un impedimento alla possibilità di proseguire, sia puretemporaneamente, il rapporto che il medesimo si era impegnato asvolgere, sia in quanto il comportamento del predetto aveva precluso allasocietà di riorganizzare l’erogazione delle prestazioni di trapianto dicapelli, così violando il principio della buona fede.Esclusero altresì che il rapporto fosse stato risolto per mutuo consenso, inassenza di elementi atti a dimostrare la volontà comune delle parti, nonessendo cessato l’interesse della società alla prosecuzione del rapporto colmedico.2.

Contro la sentenza della Corte d’appello propone ricorso VincenzoGambino, affidandolo a cinque motivi.Resiste con controricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].Entrambe le parti hanno depositato memorie.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’error in procedendo inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art.112 c.p.c. per omesso esame e omessa pronuncia sul primo motivod'appello, per avere i giudici di merito omesso di riportare e poi esaminareuna parte dei primi due motivi d’appello, avendo valutato soltanto ladedotta violazione degli artt. 2237 e 2119 c.c., ma non anche lalamentata violazione degli artt. 2721 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., benchéNumero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026costituisse il presupposto della prima, così dando per provate circostanzecontestate che non erano neppure state esaminate dal primo giudice e cheerano smentite dai documenti in atti.Col primo motivo d’appello il ricorrente si era doluto, in particolare,dell’omesso esame, da parte del primo giudice, dell’effettiva causalesottesa all’accordo di modifica delle condizioni economiche, benchédecisiva e posta da entrambe le parti a fondamento delle rispettivepretese, la quale andava ricondotta non già all’arrivo, nella struttura, delnuovo macchinario Artas, ma ai maggiori costi che il professionistaavrebbe dovuto sostenere per effetto dell’assunzione di un nuovocollaboratore e al suo potere contrattuale dovuto alla possibilità diesercitare altrove la professione.In secondo luogo, la Corte di merito non soltanto aveva ammesso la provatestimoniale per dimostrare il contenuto di un patto aggiunto a precedentecontratto, in violazione dei limiti posti dall’art. 2721 c.c., ma aveva ancheomesso di valutare l’attendibilità del teste Iaccarino ai sensi dell’art. 2723c.c., commercialista della controparte e portatore di un potenzialeinteresse proprio dato dalla possibilità di percepire i propri proventi,ancorché contestata, tanto da avere dato luogo a un procedimento penale,conclusosi con archiviazione.1.1.

Il motivo è infondato.Quanto alla questione relativa all’omesso esame della doglianza afferentealla violazione dell’art. 2721, secondo comma, c.c., si osservapreliminarmente che quest’ultima disposizione, in deroga al limite fissatodal primo comma per il valore eccedente quello di euro 2,58, consente algiudice di merito di ammettere la prova testimoniale del contratto ancheoltre il predetto limite sulla base della qualità delle parti, della natura delcontratto e di ogni altra circostanza, purché fornisca adeguata motivazionedella scelta operata (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022;Cass., Sez. 2, Sentenza, n. 1751 del 24/01/2018; Cass., Sez. 6-3,Numero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ordinanza n. 14457 del 07/06/2013), e che, in siffatti casi, l'ammissionedella prova orale costituisce un potere discrezionale del giudice di merito,il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimitàove sia correttamente motivato (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 190 del09/01/2020).La Corte osserva, al riguardo, che la parte che contesti una provatestimoniale per violazione dei limiti di valore ha l’onere non solo dieccepirne l'inammissibilità prima della sua assunzione, ma anche, ovequesta sia egualmente avvenuta, di eccepirne la nullità nella prima istanzao difesa successiva all'atto, verificandosene, in difetto, la sanatoria (Cass.,Sez. 6-3, Ordinanza n. 3763 del 15/02/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n.21443 del 19/09/2013).

Pertanto, non avendo il ricorrente specificatoquando avesse sollevato in primo grado la relativa eccezione, deveescludersi che il dedotto omesso esame possa condurre a un giudizio difondatezza della censura.Quanto, invece, alla dedotta inattendibilità del teste, si osserva che lavalutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità deitesti, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenutepiù idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta il vizio di motivazione e lafalsa applicazione di legge, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5,c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54, conv. dalla leggen. 134 del 2012, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c.Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero compiuto una noncorretta ricostruzione degli accordi realmente conclusi tra le parti,omettendo di considerare una serie di elementi di prova a lorodisposizione e valutandone altri in modo non corrispondente al vero.2.1.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026Infatti, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., ilricorrente, in presenza di una c.d.

«doppia conforme», è tenuto, a pena diinammissibilità del ricorso per cassazione, a indicare le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5,11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez.L., 06/08/2019, n. 20994), incombenza questa rimasta, nella specieinadempiuta.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione di legge, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,con riferimento agli artt. 2237, 2119, 1175 e 1375 c.c., 2 Cost., 2729 c.c.e 115 c.p.c., perché, a causa delle omissioni sopra citate, i giudici dimerito avevano escluso la ricorrenza, nella specie, dei presupposti perl'operatività dell’art. 2237 c.c. sulla base di assunti erronei e fuorviati dallaparziale, confusa e omissiva ricostruzione dei fatti di causa, condizionata,in particolare, dall'erronea presupposizione che la testimonianza resa dalteste Iaccarino fosse stata già valutata e giudicata attendibileverosimilmente per l’intervenuta archiviazione della denuncia sporta a suocarico.3.1.

Il motivo è inammissibile.Premessi e richiamati i noti limiti stabiliti da questa Corte per la rilevanzadel vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Sezioni Unite, sentenza 7aprile 2014, n. 8053, più volte confermata in seguito), il Collegio rilevache tale vizio non sussiste nella specie, avendo i giudici di merito datoconto delle ragioni per le quali hanno ritenuto di non riconoscere né ilrecesso per giusta causa, né la risoluzione del contratto per mutuoconsenso.

La Corte di merito ha sostenuto, quanto al primo istituto, che ilmancato incremento del fatturato e il correlativo incremento dei guadagnida parte della società non costituisse ragione impeditiva della possibilità diNumero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026proseguire lo svolgimento dell’attività cui il ricorrente si era obbligato eche il comportamento posto in essere avesse impedito alla società diriorganizzare l’erogazione delle prestazioni rientranti nel novero dellapropria offerta alla clientela, così da violare il principio della buona fede, e,quanto al secondo, che mancassero elementi per affermare che vi fosseuna volontà comune per porre fine al vincolo contrattuale e che la societànon ne avesse interesse.Né può dirsi che i giudici abbiano violato le norme in materia.Al riguardo si osserva che, come già affermato da questa Corte, alcontratto d’opera, va riferita, in via preferenziale ed essenziale, lanormativa di cui all’art. 2230 c.c. e ss. e che l’art. 2237, secondo comma,c.c., a differenza di quanto previsto dal primo comma con riguardo alcliente, consente al prestatore d’opera di recedere dal contratto soltantoper giusta causa, in assenza della quale, non potendosi imporrecoattivamente l’esercizio dell’attività professionale, la manifestazione dellavolontà di recesso produce egualmente l’effetto estintivo del rapporto, e,dunque, la risoluzione o lo scioglimento del contratto d’opera, con ladifferenza che, nel primo caso, il professionista che recede e chiede ilcompenso per le sue prestazioni, ai sensi dell’art. 2237, secondo comma,c.c., ha l’onere di dimostrare l’esistenza del credito, quindi anche ilrisultato utile derivato al cliente dallo svolgimento della sua opera, mentrenel secondo, il cliente ha diritto a ottenere il risarcimento del dannosubito, sempre che l’esistenza di un danno risarcibile sia provata (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 6170 del 16/03/2011).Sussiste la giusta causa del recesso quando si verifichi un evento cherenda impossibile, anche temporaneamente, la prosecuzione del rapporto,il cui accertamento in fatto spetta al giudice di merito ed è insindacabile insede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. Sez.

L, n. 24367dell'1/10/2008 e a Cass., Sez. 3, n. 422 del 12/1/2006).Numero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026Posto che i giudici di merito hanno argomentato, come si è visto, sulleragioni per le quali hanno ritenuto insussistente la dedotta “giusta causa”,deve ritenersi che il ricorrente solo apparentemente denunci il vizio diviolazione di legge, atteso che la censura investe il merito dell'esame delmateriale probatorio, che però è stato adeguatamente scrutinato dallaCorte d'appello.4.

Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione di legge, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,con riferimento agli artt. 115 c.p.c., 1223 e 1697 c.c., per avere la Cortedi merito rigettato il terzo motivo d'appello, afferente all'omessavalutazione, da parte del primo giudice, della corretta modalità di calcolodell'importo eventualmente dovuto alla società a titolo di lucro cessante.4.1.

Il motivo è infondato.Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di affermare che l'onere dicontestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anchequando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché lanegazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamentel'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre lacontestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma,dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere lapropria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sulquantum debeatur.

Ne consegue che la parte, qualora neghi nonl'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passivadell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dallacontestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, siconsolidano nell'importo formulato (tra le tante, Cass., Sez.

L, Sentenza n.10116 del 18/05/2015; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 29236 del06/12/2017).Alla luce di tali principi correttamente i giudici di merito hanno quantificatoil risarcimento del danno dando rilievo alla rinuncia, effettuata dalNumero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026ricorrente, a contestare il quantum della pretesa attorea e provveduto aliquidare l’importo preteso dalla società in ragione della mancatacontestazione sul punto.5.

Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta l'error in procedendo, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art.112 c.p.c., per omesso esame e omessa pronuncia in merito al quartomotivo d'appello con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c., nel quale ilricorrente aveva lamentato di aver subito, in primo grado, la condannaintegrale alla rifusione delle spese in favore della società, nonostante fossestato rigettato il primo capo della domanda dalla stessa proposta, volto aottenere il pagamento della somma di euro 200.000, in tal modoessendosi determinata una parziale soccombenza della stessa.5.1.

Il motivo è infondato.La Corte osserva, da un lato, che il parziale accoglimento della domandaproposta dalla controparte non avrebbe determinato, di per sé, lasoccombenza parziale.

Oltre a ciò, si deve ribadire che il potere dicompensazione, parziale o integrale, delle spese è affidato alladiscrezionalità assoluta del giudice di merito, il quale non è tenuto a dareragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà,con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche seadottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione,non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo dellamancanza di motivazione (Cass., Sezioni Unite, sentenza 15 luglio 2005,n. 14989, e Sez. 6-3, 26/4/2019, n. 11329).Nella specie, comunque, avendo la Corte di merito rigettato in totol’appello e confermato la decisione del Tribunale, anche il motivo sullespese è da ritenere implicitamente rigettato.6.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.Numero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, del contributounificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cannizzaro e MichelePontecorvo, presso il cui studio in Roma, via Asiago, n. 9, è elettivamentedomiciliato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Interlandi, presso il cui studio in Milano, via E. Chiesa, n. 2, èelettivamente domiciliata;-controricorrente-Avverso la sentenza n. 1322/2020 emessa dalla Corte d’appello di Milanoin data 8/4/2020, pubblicata e notificata il 1/6/2020.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano,[OSCURATO:PERSONA], perché venisse accertato il suo inadempimentocontrattuale sia con riferimento a quanto pattuito con l'accordo verbale dimodifica dalle condizioni economiche del contratto di servizi già da tempoin essere, intervenuto nei primi mesi del 2014, sia con riferimento alrecesso dallo stesso operato il 26/10/2015, e perché venisse condannatoal risarcimento dei danni nella misura non inferiore a euro 350.000,00.Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto della domanda.Con sentenza n. 11155/2018, il Tribunale di Milano condannò VincenzoGambino a pagare alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di euro149.500,00 a titolo di risarcimento dei danni, accertando che il contrattointercorso tra le parti nel 2007 e della durata di due anni, rinnovabile dianno in anno, prevedeva l’obbligo, per la struttura, che gestiva unpoliambulatorio medico in Milano, via Quadronno, n. 20, sotto ladenominazione [OSCURATO:PERSONA], di mettere a disposizione delmedico locali, macchinari e personale per l’esecuzione di interventi ditrapianto di capelli, dietro pagamento del 30 per cento del guadagno sugliinterventi e del 50 per cento sulle visite; che all’inizio del 2014, in seguitoall’introduzione di un nuovo macchinario, l’entità del compenso allastruttura era stato ridotto al 20 per cento in previsione dell’aumento delfatturato, salvo il riconoscimento all’istituto di percepire nuovamente il 30del fatturato nel caso in cui non ci fosse stato detto aumento; che, nonessendovi stato l’aumento del fatturato, la struttura aveva chiesto ditornare alle precedenti determinazioni contrattuali e che il medico avevainterrotto ad nutum il rapporto inter partes.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che propose appello incidentale, chiedendola condanna della controparte alla corresponsione, in proprio favore,dell'ulteriore importo di euro 27.942,40, pari al mancato guadagno per ilNumero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026periodo 5/6/2015-26/10/2015, con la sentenza n. 1322/2020, pubblicatail 1° giugno 2020, con la quale la Corte d’appello di Milano respinsel'appello principale, dichiarò inammissibile quello incidentale e compensòle spese del giudizio.Per quanto qui rileva, i giudici ritennero che non sussistessero ipresupposti per l’operatività dell’art. 2237 c.c., invocato dall’appellante,sia in quanto la condizione sfavorevole per il professionista (ossia ilmancato incremento del fatturato conseguente al riconoscimento dimaggior partecipazione ai guadagni da parte del poliambulatorio) nonaveva determinato un impedimento alla possibilità di proseguire, sia puretemporaneamente, il rapporto che il medesimo si era impegnato asvolgere, sia in quanto il comportamento del predetto aveva precluso allasocietà di riorganizzare l’erogazione delle prestazioni di trapianto dicapelli, così violando il principio della buona fede.Esclusero altresì che il rapporto fosse stato risolto per mutuo consenso, inassenza di elementi atti a dimostrare la volontà comune delle parti, nonessendo cessato l’interesse della società alla prosecuzione del rapporto colmedico.2. Contro la sentenza della Corte d’appello propone ricorso VincenzoGambino, affidandolo a cinque motivi.Resiste con controricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].Entrambe le parti hanno depositato memorie.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l’error in procedendo inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art.112 c.p.c. per omesso esame e omessa pronuncia sul primo motivod'appello, per avere i giudici di merito omesso di riportare e poi esaminareuna parte dei primi due motivi d’appello, avendo valutato soltanto ladedotta violazione degli artt. 2237 e 2119 c.c., ma non anche lalamentata violazione degli artt. 2721 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., benchéNumero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026costituisse il presupposto della prima, così dando per provate circostanzecontestate che non erano neppure state esaminate dal primo giudice e cheerano smentite dai documenti in atti.Col primo motivo d’appello il ricorrente si era doluto, in particolare,dell’omesso esame, da parte del primo giudice, dell’effettiva causalesottesa all’accordo di modifica delle condizioni economiche, benchédecisiva e posta da entrambe le parti a fondamento delle rispettivepretese, la quale andava ricondotta non già all’arrivo, nella struttura, delnuovo macchinario Artas, ma ai maggiori costi che il professionistaavrebbe dovuto sostenere per effetto dell’assunzione di un nuovocollaboratore e al suo potere contrattuale dovuto alla possibilità diesercitare altrove la professione.In secondo luogo, la Corte di merito non soltanto aveva ammesso la provatestimoniale per dimostrare il contenuto di un patto aggiunto a precedentecontratto, in violazione dei limiti posti dall’art. 2721 c.c., ma aveva ancheomesso di valutare l’attendibilità del teste Iaccarino ai sensi dell’art. 2723c.c., commercialista della controparte e portatore di un potenzialeinteresse proprio dato dalla possibilità di percepire i propri proventi,ancorché contestata, tanto da avere dato luogo a un procedimento penale,conclusosi con archiviazione.1.1. Il motivo è infondato.Quanto alla questione relativa all’omesso esame della doglianza afferentealla violazione dell’art. 2721, secondo comma, c.c., si osservapreliminarmente che quest’ultima disposizione, in deroga al limite fissatodal primo comma per il valore eccedente quello di euro 2,58, consente algiudice di merito di ammettere la prova testimoniale del contratto ancheoltre il predetto limite sulla base della qualità delle parti, della natura delcontratto e di ogni altra circostanza, purché fornisca adeguata motivazionedella scelta operata (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022;Cass., Sez. 2, Sentenza, n. 1751 del 24/01/2018; Cass., Sez. 6-3,Numero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ordinanza n. 14457 del 07/06/2013), e che, in siffatti casi, l'ammissionedella prova orale costituisce un potere discrezionale del giudice di merito,il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimitàove sia correttamente motivato (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 190 del09/01/2020).La Corte osserva, al riguardo, che la parte che contesti una provatestimoniale per violazione dei limiti di valore ha l’onere non solo dieccepirne l'inammissibilità prima della sua assunzione, ma anche, ovequesta sia egualmente avvenuta, di eccepirne la nullità nella prima istanzao difesa successiva all'atto, verificandosene, in difetto, la sanatoria (Cass.,Sez. 6-3, Ordinanza n. 3763 del 15/02/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n.21443 del 19/09/2013). Pertanto, non avendo il ricorrente specificatoquando avesse sollevato in primo grado la relativa eccezione, deveescludersi che il dedotto omesso esame possa condurre a un giudizio difondatezza della censura.Quanto, invece, alla dedotta inattendibilità del teste, si osserva che lavalutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità deitesti, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenutepiù idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta il vizio di motivazione e lafalsa applicazione di legge, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5,c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54, conv. dalla leggen. 134 del 2012, con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c.Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero compiuto una noncorretta ricostruzione degli accordi realmente conclusi tra le parti,omettendo di considerare una serie di elementi di prova a lorodisposizione e valutandone altri in modo non corrispondente al vero.2.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026Infatti, ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., ilricorrente, in presenza di una c.d. «doppia conforme», è tenuto, a pena diinammissibilità del ricorso per cassazione, a indicare le ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5,11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez.L., 06/08/2019, n. 20994), incombenza questa rimasta, nella specieinadempiuta.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione di legge, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,con riferimento agli artt. 2237, 2119, 1175 e 1375 c.c., 2 Cost., 2729 c.c.e 115 c.p.c., perché, a causa delle omissioni sopra citate, i giudici dimerito avevano escluso la ricorrenza, nella specie, dei presupposti perl'operatività dell’art. 2237 c.c. sulla base di assunti erronei e fuorviati dallaparziale, confusa e omissiva ricostruzione dei fatti di causa, condizionata,in particolare, dall'erronea presupposizione che la testimonianza resa dalteste Iaccarino fosse stata già valutata e giudicata attendibileverosimilmente per l’intervenuta archiviazione della denuncia sporta a suocarico.3.1. Il motivo è inammissibile.Premessi e richiamati i noti limiti stabiliti da questa Corte per la rilevanzadel vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Sezioni Unite, sentenza 7aprile 2014, n. 8053, più volte confermata in seguito), il Collegio rilevache tale vizio non sussiste nella specie, avendo i giudici di merito datoconto delle ragioni per le quali hanno ritenuto di non riconoscere né ilrecesso per giusta causa, né la risoluzione del contratto per mutuoconsenso. La Corte di merito ha sostenuto, quanto al primo istituto, che ilmancato incremento del fatturato e il correlativo incremento dei guadagnida parte della società non costituisse ragione impeditiva della possibilità diNumero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026proseguire lo svolgimento dell’attività cui il ricorrente si era obbligato eche il comportamento posto in essere avesse impedito alla società diriorganizzare l’erogazione delle prestazioni rientranti nel novero dellapropria offerta alla clientela, così da violare il principio della buona fede, e,quanto al secondo, che mancassero elementi per affermare che vi fosseuna volontà comune per porre fine al vincolo contrattuale e che la societànon ne avesse interesse.Né può dirsi che i giudici abbiano violato le norme in materia.Al riguardo si osserva che, come già affermato da questa Corte, alcontratto d’opera, va riferita, in via preferenziale ed essenziale, lanormativa di cui all’art. 2230 c.c. e ss. e che l’art. 2237, secondo comma,c.c., a differenza di quanto previsto dal primo comma con riguardo alcliente, consente al prestatore d’opera di recedere dal contratto soltantoper giusta causa, in assenza della quale, non potendosi imporrecoattivamente l’esercizio dell’attività professionale, la manifestazione dellavolontà di recesso produce egualmente l’effetto estintivo del rapporto, e,dunque, la risoluzione o lo scioglimento del contratto d’opera, con ladifferenza che, nel primo caso, il professionista che recede e chiede ilcompenso per le sue prestazioni, ai sensi dell’art. 2237, secondo comma,c.c., ha l’onere di dimostrare l’esistenza del credito, quindi anche ilrisultato utile derivato al cliente dallo svolgimento della sua opera, mentrenel secondo, il cliente ha diritto a ottenere il risarcimento del dannosubito, sempre che l’esistenza di un danno risarcibile sia provata (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 6170 del 16/03/2011).Sussiste la giusta causa del recesso quando si verifichi un evento cherenda impossibile, anche temporaneamente, la prosecuzione del rapporto,il cui accertamento in fatto spetta al giudice di merito ed è insindacabile insede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. Sez. L, n. 24367dell'1/10/2008 e a Cass., Sez. 3, n. 422 del 12/1/2006).Numero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026Posto che i giudici di merito hanno argomentato, come si è visto, sulleragioni per le quali hanno ritenuto insussistente la dedotta “giusta causa”,deve ritenersi che il ricorrente solo apparentemente denunci il vizio diviolazione di legge, atteso che la censura investe il merito dell'esame delmateriale probatorio, che però è stato adeguatamente scrutinato dallaCorte d'appello.4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione di legge, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,con riferimento agli artt. 115 c.p.c., 1223 e 1697 c.c., per avere la Cortedi merito rigettato il terzo motivo d'appello, afferente all'omessavalutazione, da parte del primo giudice, della corretta modalità di calcolodell'importo eventualmente dovuto alla società a titolo di lucro cessante.4.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di affermare che l'onere dicontestare specificamente i conteggi relativi al quantum sussiste anchequando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché lanegazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamentel'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre lacontestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma,dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere lapropria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sulquantum debeatur. Ne consegue che la parte, qualora neghi nonl'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la propria titolarità passivadell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dallacontestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, siconsolidano nell'importo formulato (tra le tante, Cass., Sez. L, Sentenza n.10116 del 18/05/2015; Cass., Sez. L, Sentenza n. 29236 del06/12/2017).Alla luce di tali principi correttamente i giudici di merito hanno quantificatoil risarcimento del danno dando rilievo alla rinuncia, effettuata dalNumero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026ricorrente, a contestare il quantum della pretesa attorea e provveduto aliquidare l’importo preteso dalla società in ragione della mancatacontestazione sul punto.5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta l'error in procedendo, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art.112 c.p.c., per omesso esame e omessa pronuncia in merito al quartomotivo d'appello con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c., nel quale ilricorrente aveva lamentato di aver subito, in primo grado, la condannaintegrale alla rifusione delle spese in favore della società, nonostante fossestato rigettato il primo capo della domanda dalla stessa proposta, volto aottenere il pagamento della somma di euro 200.000, in tal modoessendosi determinata una parziale soccombenza della stessa.5.1. Il motivo è infondato.La Corte osserva, da un lato, che il parziale accoglimento della domandaproposta dalla controparte non avrebbe determinato, di per sé, lasoccombenza parziale. Oltre a ciò, si deve ribadire che il potere dicompensazione, parziale o integrale, delle spese è affidato alladiscrezionalità assoluta del giudice di merito, il quale non è tenuto a dareragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà,con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche seadottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione,non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo dellamancanza di motivazione (Cass., Sezioni Unite, sentenza 15 luglio 2005,n. 14989, e Sez. 6-3, 26/4/2019, n. 11329).Nella specie, comunque, avendo la Corte di merito rigettato in totol’appello e confermato la decisione del Tribunale, anche il motivo sullespese è da ritenere implicitamente rigettato.6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.Numero registro generale 20133/2020Numero sezionale 586/2026Numero di raccolta generale 8430/2026Data pubblicazione 03/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, del contributounificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/3/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08430/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris