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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 14544/2026

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avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] PAVIAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazionePASQUALE SANSONETTI che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza dell’11 dicembre 2025, depositata in data 12 dicembre 2025, ilTribunale di Pavia, sezione del [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto del 31 ottobre 2025del Pubblico ministero presso il Tribunale di Pavia di convalida del sequestroprobatorio effettuato dalla Guardia di Finanza di Melegnano avente ad oggettoaccessori per telefonia mobile riproducenti marchi e/o modelli registrati da Apple, prividi etichettatura, per i reati di cui agli artt. 474 e 517 cod. pen.2.

Avverso l’ordinanza indicata hanno proposto ricorso l’indagato e la società [OSCURATO:SOCIETA]. quale terza interessata con atto sottoscritto dal comune difensore difiducia, nonché procuratore speciale per il terzo interessato, ed articolato nei motividi seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo comune i ricorrenti denunziano violazione di legge perassenza di un capo di incolpazione.In particolare, i ricorrenti lamentano che già in sede di riesame avevanosottolineato la assenza di un capo di incolpazione del decreto di convalida del PM cherinviava integralmente al verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria.Sullo specifico punto il Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a motivare che lecircostanze fattuali sono esplicitate attraverso l’espresso riferimento al verbale diispezione della polizia giudiziaria.Da siffatto verbale non si evince tuttavia quale delle due fattispecie di reatoindicate (artt. 474 e 517 cod. pen.) debbano ritenersi contestate dal momento che sitratta di fattispecie disomogenee dal momento che:- l’art.474 cod. pen. si riferisce a prodotti recanti marchi contraffatti delle ditteproduttrici e dunque presuppone a monte una condotta delittuosa dicontraffazione;- l’art.517 cod. pen. punisce la messa in circolazione di prodotti con marchi osegni falsamente indicativi ed è sufficiente la mera attitudine a trarre ininganno il consumatore.Si tratta di reati che non possono concorrere e si pongono in rapporto disussidiarietà a favore della fattispecie di cui all’art.474 cod. pen.Evidenzia la difesa come questa Corte ha più volte evidenziato che il decreto disequestro probatorio non può contenere quanto al fumus delicti unicamente laindicazione delle norme di legge che si intendono violate e il luogo e il tempo delcommesso reato, ma deve indicare la fattispecie provvisoria nei suoi elementiessenziali (Sez.2, n.46130 del 04/10/2023; Sez.6, n.56733 del 12/09/2018, Macris,Rv.274781)2.2.

Con il secondo e il terzo motivo comune i ricorrenti denunziano vizio dimotivazione tradottosi in violazione di legge per omessa motivazione quanto allamancata risposta alle doglianze avanzate in sede di riesame sulla valutazione degliA fronte di uno specifico motivo con cui si lamentava il mancato vaglio critico daparte del Pubblico ministero in sede di convalida degli atti di indagine compiuti dallapolizia giudiziaria, l’ordinanza impugnata non ha fornito alcuna risposta.Analogamente in sede di riesame i ricorrenti lamentavano che il fumus commissidelicti si fondava su di una valutazione eseguita da un ausiliario di Polizia giudiziariadi cui non si conosceva il nome e sulla base di fotografie dei prodotti poi sequestratia questi inviate, anche esse sconosciute alla difesa.La risposta del Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno e omette diconfrontarsi con la effettiva doglianza difensiva.2.3.

Con il quarto motivo comune i ricorrenti denunziano vizio di motivazionetradottosi in violazione di legge per omessa motivazione quanto alla mancata rispostasulle ragioni del sequestro probatorio.Le ragioni poste a fondamento della convalida del decreto del Pubblico ministeroe cioè la necessità di svolgere accertamenti tecnici per verificare genuinità della merceed eventuale contraffazione del marchio sono state condivise dal Tribunale delRiesame.La difesa ne lamenta la genericità a fronte delle numerose pronunzie di questaCorte che richiedono una motivazione effettiva e idonea motivazione in ordine allefinalità perseguite con il provvedimento di sequestro.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono nel loro complesso infondati.1.

Occorre preliminarmente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Cortehanno stabilito che anche il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto diconvalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, devecontenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente dellafinalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018,Botticelli, Rv. 273548).Accanto a siffatto principio che sancisce dunque l’obbligo motivazionale anche inrelazione alle ipotesi di sequestro probatorio, va egualmente considerato il principiofissato sempre dalle Sezioni unite, secondo il quale nel procedimento di riesameavverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere diannullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nonodell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324,comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e lafunzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestroprobatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnatose la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi chene costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.(Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789).Dunque, anche nell’ipotesi di provvedimenti di sequestro non è riconosciuto alTribunale del [OSCURATO:PERSONA] il potere di integrare motivazioni carenti o mancanti delprovvedimento genetico.2.Operate queste premesse, che rappresentano dunque le coordinateermeneutiche da osservare nell’esame dei ricorsi, va altresì ricordato che il ricorsoper cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo oprobatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerariologico seguito dal giudice (S.U., n. 25932 del 29/05/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 239692).2.1.

Il primo motivo comune di ricorso risulta infondato.2.1.1.

Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto neiricorsi, ribadisce che il decreto di convalida del sequestro non si limita a richiamare lenorme di legge che si ritengono violate, ma opera dei riferimenti al tempo, al luogodella condotta illecita ipotizzata e alla sua riferibilità all’indagato nella sua qualità dititolare dell’esercizio commerciale presso il quale gli accessori erano detenuti per lavendita.Inoltre, riproduce alcune specifiche circostanze fattuali quali il rinvenimentoall’interno dell’esercizio commerciale di accessori per telefonia mobile riproducentimarchi e/o modelli registrati da Apple privi di etichettatura e contraffatti.Dunque, sussistono tutti gli elementi per ritenere delineata una contestazionecongrua del fatto tenuto conto del momento processuale in cui è intervenuto ilsequestro.2.1.2.

Né può ritenersi fondata la censura relativa alla indicazione nelprovvedimento di due diverse fattispecie incriminatrici (artt. 474 e 517 cod. pen.) benpotendo il pubblico ministero ricorrere alla contestazione alternativa.Questa Corte ha chiarito che anche a seguito dell’esercizio dell’azione penale, inpresenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimentodell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, èlegittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazionialternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto talemetodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le lineedirettrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza delladifesa. (Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Bottiglieri, Rv. 285378)Siffatto principio risulta senz’altro valido nella fase delle indagini preliminari,rispetto all’attività svolta dal Pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria in relazionead un provvedimento di sequestro probatorio.2.2.

Il secondo e il terzo motivo comuni di ricorso risultano manifestamenteinfondati.Ed invero il provvedimento del Pubblico ministero ricostruisce analiticamente lavicenda attraverso l’espresso e diretto richiamo al provvedimento di perquisizione esequestro allegato al decreto di convalida quale parte integrante del medesimo ed inesso recepito.Dunque, il provvedimento di convalida opera un rinvio per relationem ai contenutidel provvedimento di iniziativa della Polizia giudiziaria, rinvio per relationemriconosciuto legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte purché sussistanodeterminate condizioni (S.U. n.17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664),condizioni nel caso di specie rispettate.Così come l’ordinanza impugnata ha chiarito, con motivazione non apparente eimmune da vizi logici, che:- l’attività di perquisizione ha condotto al sequestro degli accessori di telefoniada parte della Guardia di Finanza, in primo luogo, alla luce della preliminarevalutazione effettuata da personale di Polizia giudiziaria in possesso di specifichecompetenze tecniche nel settore della contraffazione di marchi e segni distintivi diprodotti commerciali;- il controllo è stato effettuato nel piano di interventi finalizzati al contrasto allacontraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato ai sensi del d.lgs. n.68 del19 marzo 2001;- l’accertamento qualificato e preliminare della polizia giudiziaria è statoconfortato dall’esame fotografico a distanza di un consulente tecnico del marchioApple, di cui si è dato atto nel medesimo verbale di perquisizione e sequestro.2.3.

Il quarto motivo comune di ricorso è infondato.La ordinanza impugnata ha chiarito che dalla lettura unitaria del provvedimentodi convalida e di quello convalidato risulta “[..] adeguatamente esplicitata la relazioneesistente fra i beni sottoposti a vincolo e l’incolpazione provvisoria, id est le ragioniche hanno imposto il trasferimento della loro disponibilità in capo all’Autoritàprocedente: accertarne la contraffazione attraverso una consulenza tecnica [..].”Nel provvedimento del PM, dunque, vi è l’indicazione che quanto oggetto disequestro è corpo di reato e vi è vincolo diretto tra il bene e l’illecito; l’apprensionedel bene avviene a fini probatori per la necessità di proseguire le indagini e svolgeregli opportuni accertamenti tecnici tramite apposita consulenza al fine di verificare lagenuinità della merce e la reale contraffazione del marchio e/o dei segni dei modellidi titolarità di Apple.3.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] PAVIAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazionePASQUALE SANSONETTI che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’11 dicembre 2025, depositata in data 12 dicembre 2025, ilTribunale di Pavia, sezione del [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto del 31 ottobre 2025del Pubblico ministero presso il Tribunale di Pavia di convalida del sequestroprobatorio effettuato dalla Guardia di Finanza di Melegnano avente ad oggettoaccessori per telefonia mobile riproducenti marchi e/o modelli registrati da Apple, prividi etichettatura, per i reati di cui agli artt. 474 e 517 cod. pen.2. Avverso l’ordinanza indicata hanno proposto ricorso l’indagato e la società [OSCURATO:SOCIETA]. quale terza interessata con atto sottoscritto dal comune difensore difiducia, nonché procuratore speciale per il terzo interessato, ed articolato nei motividi seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo comune i ricorrenti denunziano violazione di legge perassenza di un capo di incolpazione.In particolare, i ricorrenti lamentano che già in sede di riesame avevanosottolineato la assenza di un capo di incolpazione del decreto di convalida del PM cherinviava integralmente al verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria.Sullo specifico punto il Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a motivare che lecircostanze fattuali sono esplicitate attraverso l’espresso riferimento al verbale diispezione della polizia giudiziaria.Da siffatto verbale non si evince tuttavia quale delle due fattispecie di reatoindicate (artt. 474 e 517 cod. pen.) debbano ritenersi contestate dal momento che sitratta di fattispecie disomogenee dal momento che:- l’art.474 cod. pen. si riferisce a prodotti recanti marchi contraffatti delle ditteproduttrici e dunque presuppone a monte una condotta delittuosa dicontraffazione;- l’art.517 cod. pen. punisce la messa in circolazione di prodotti con marchi osegni falsamente indicativi ed è sufficiente la mera attitudine a trarre ininganno il consumatore.Si tratta di reati che non possono concorrere e si pongono in rapporto disussidiarietà a favore della fattispecie di cui all’art.474 cod. pen.Evidenzia la difesa come questa Corte ha più volte evidenziato che il decreto disequestro probatorio non può contenere quanto al fumus delicti unicamente laindicazione delle norme di legge che si intendono violate e il luogo e il tempo delcommesso reato, ma deve indicare la fattispecie provvisoria nei suoi elementiessenziali (Sez.2, n.46130 del 04/10/2023; Sez.6, n.56733 del 12/09/2018, Macris,Rv.274781)2.2. Con il secondo e il terzo motivo comune i ricorrenti denunziano vizio dimotivazione tradottosi in violazione di legge per omessa motivazione quanto allamancata risposta alle doglianze avanzate in sede di riesame sulla valutazione degliA fronte di uno specifico motivo con cui si lamentava il mancato vaglio critico daparte del Pubblico ministero in sede di convalida degli atti di indagine compiuti dallapolizia giudiziaria, l’ordinanza impugnata non ha fornito alcuna risposta.Analogamente in sede di riesame i ricorrenti lamentavano che il fumus commissidelicti si fondava su di una valutazione eseguita da un ausiliario di Polizia giudiziariadi cui non si conosceva il nome e sulla base di fotografie dei prodotti poi sequestratia questi inviate, anche esse sconosciute alla difesa.La risposta del Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] non coglie nel segno e omette diconfrontarsi con la effettiva doglianza difensiva.2.3. Con il quarto motivo comune i ricorrenti denunziano vizio di motivazionetradottosi in violazione di legge per omessa motivazione quanto alla mancata rispostasulle ragioni del sequestro probatorio.Le ragioni poste a fondamento della convalida del decreto del Pubblico ministeroe cioè la necessità di svolgere accertamenti tecnici per verificare genuinità della merceed eventuale contraffazione del marchio sono state condivise dal Tribunale delRiesame.La difesa ne lamenta la genericità a fronte delle numerose pronunzie di questaCorte che richiedono una motivazione effettiva e idonea motivazione in ordine allefinalità perseguite con il provvedimento di sequestro.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono nel loro complesso infondati.1. Occorre preliminarmente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Cortehanno stabilito che anche il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto diconvalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, devecontenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente dellafinalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018,Botticelli, Rv. 273548).Accanto a siffatto principio che sancisce dunque l’obbligo motivazionale anche inrelazione alle ipotesi di sequestro probatorio, va egualmente considerato il principiofissato sempre dalle Sezioni unite, secondo il quale nel procedimento di riesameavverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere diannullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nonodell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324,comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e lafunzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestroprobatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnatose la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi chene costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.(Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789).Dunque, anche nell’ipotesi di provvedimenti di sequestro non è riconosciuto alTribunale del [OSCURATO:PERSONA] il potere di integrare motivazioni carenti o mancanti delprovvedimento genetico.2.Operate queste premesse, che rappresentano dunque le coordinateermeneutiche da osservare nell’esame dei ricorsi, va altresì ricordato che il ricorsoper cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo oprobatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerariologico seguito dal giudice (S.U., n. 25932 del 29/05/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 239692).2.1. Il primo motivo comune di ricorso risulta infondato.2.1.1. Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto neiricorsi, ribadisce che il decreto di convalida del sequestro non si limita a richiamare lenorme di legge che si ritengono violate, ma opera dei riferimenti al tempo, al luogodella condotta illecita ipotizzata e alla sua riferibilità all’indagato nella sua qualità dititolare dell’esercizio commerciale presso il quale gli accessori erano detenuti per lavendita.Inoltre, riproduce alcune specifiche circostanze fattuali quali il rinvenimentoall’interno dell’esercizio commerciale di accessori per telefonia mobile riproducentimarchi e/o modelli registrati da Apple privi di etichettatura e contraffatti.Dunque, sussistono tutti gli elementi per ritenere delineata una contestazionecongrua del fatto tenuto conto del momento processuale in cui è intervenuto ilsequestro.2.1.2. Né può ritenersi fondata la censura relativa alla indicazione nelprovvedimento di due diverse fattispecie incriminatrici (artt. 474 e 517 cod. pen.) benpotendo il pubblico ministero ricorrere alla contestazione alternativa.Questa Corte ha chiarito che anche a seguito dell’esercizio dell’azione penale, inpresenza di una condotta dell'imputato tale da richiedere un approfondimentodell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, èlegittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazionialternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto talemetodo, ponendo l'imputato nella condizione di conoscere esattamente le lineedirettrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un'esigenza delladifesa. (Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Bottiglieri, Rv. 285378)Siffatto principio risulta senz’altro valido nella fase delle indagini preliminari,rispetto all’attività svolta dal Pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria in relazionead un provvedimento di sequestro probatorio.2.2. Il secondo e il terzo motivo comuni di ricorso risultano manifestamenteinfondati.Ed invero il provvedimento del Pubblico ministero ricostruisce analiticamente lavicenda attraverso l’espresso e diretto richiamo al provvedimento di perquisizione esequestro allegato al decreto di convalida quale parte integrante del medesimo ed inesso recepito.Dunque, il provvedimento di convalida opera un rinvio per relationem ai contenutidel provvedimento di iniziativa della Polizia giudiziaria, rinvio per relationemriconosciuto legittimo dalla giurisprudenza di questa Corte purché sussistanodeterminate condizioni (S.U. n.17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664),condizioni nel caso di specie rispettate.Così come l’ordinanza impugnata ha chiarito, con motivazione non apparente eimmune da vizi logici, che:- l’attività di perquisizione ha condotto al sequestro degli accessori di telefoniada parte della Guardia di Finanza, in primo luogo, alla luce della preliminarevalutazione effettuata da personale di Polizia giudiziaria in possesso di specifichecompetenze tecniche nel settore della contraffazione di marchi e segni distintivi diprodotti commerciali;- il controllo è stato effettuato nel piano di interventi finalizzati al contrasto allacontraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato ai sensi del d.lgs. n.68 del19 marzo 2001;- l’accertamento qualificato e preliminare della polizia giudiziaria è statoconfortato dall’esame fotografico a distanza di un consulente tecnico del marchioApple, di cui si è dato atto nel medesimo verbale di perquisizione e sequestro.2.3. Il quarto motivo comune di ricorso è infondato.La ordinanza impugnata ha chiarito che dalla lettura unitaria del provvedimentodi convalida e di quello convalidato risulta “[..] adeguatamente esplicitata la relazioneesistente fra i beni sottoposti a vincolo e l’incolpazione provvisoria, id est le ragioniche hanno imposto il trasferimento della loro disponibilità in capo all’Autoritàprocedente: accertarne la contraffazione attraverso una consulenza tecnica [..].”Nel provvedimento del PM, dunque, vi è l’indicazione che quanto oggetto disequestro è corpo di reato e vi è vincolo diretto tra il bene e l’illecito; l’apprensionedel bene avviene a fini probatori per la necessità di proseguire le indagini e svolgeregli opportuni accertamenti tecnici tramite apposita consulenza al fine di verificare lagenuinità della merce e la reale contraffazione del marchio e/o dei segni dei modellidi titolarità di Apple.3. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]