CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 39526/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] E CHIEDE L'ANNULLAMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 22 febbraio 2021 per i reati di cui agli artt. 110 e 416-bis cod.pen. [capo 9] e di cui agli artt. 81 cpv., 615-ter cod.pen. [capo 10]. Si contesta all'indagato di avere messo a disposizione dell'associazione criminale '[OSCURATO:PERSONA]', pur senza avervi preso parte, le proprie funzioni di Ispettore della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Canicattì, veicolando reiteratamente all'[OSCURATO:PERSONA] e al suo compagno [OSCURATO:PERSONA], intranei a famiglie mafiose dell'agrigentino, informazioni segrete su attività investigative in corso, nonché redigendo, su sollecitazione della Porcello, annotazioni di servizio finalizzate all'avvio di indagini nei confronti di esponenti di famiglie antagoniste; gli si addebita, altresì, di essersi abusivamente introdotto nel sistema informatico SDI per finalità estranee alla funzione; fatti, tutti, commessi fino alla data della richiesta di misura cautelare. 1.1. Il Tribunale del riesame ha fondato il giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'addebito provvisorio mossogli di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, richiamando tutte le risultanze diffusamente illustrate nell'ordinanza genetica ed esaminando specificamente le conversazioni intercettate presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] atte a delineare le variegate attività con le quali l'indagato aveva messo a disposizione della congrega criminale operante nell'agrigentino la propria competenza e professionalità, fornendo alla stessa un rilevante e prezioso contributo e rafforzandone potere e vitalità; ha, poi, osservato come ricorressero anche in concreto le esigenze cautelari ex art. 274, lett. a) e c), cod.proc.pen. avuto riguardo al radicamento dell'indagato nel contesto sociale del territorio di riferimento e alla dimostrata sua capacità di indirizzare notizie e informazioni alle illecite finalità perseguite. 2. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducono, per plurimi profili, vizi di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. Quanto al profilo dei gravi indizi di colpevolezza, rilevano che il Tribunale del riesame, violando le prescrizioni di cui agli artt. 273 cod.proc.pen., 110, 416- bis e 81 cpv., 615-ter cod.pen., avrebbe valorizzato il contenuto delle intercettazioni in atti - riguardanti colloqui intrattenuti dalla Porcello con terze persone, segnatamente: quella del 21 maggio 2019 (in ordine alle modalità del controllo di [OSCURATO:PERSONA], ristretto in detenzione domiciliare); del 13 settembre 2019 (episodio Boncori, reso partecipe dalla Porcello della disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] ad essere interpellato); nonché le ulteriori afferenti alle modalità d'incontro dell'ispettore con la Porcello ovvero all'avvio di indagini nei confronti del Chiazza - senza verificare, alla stregua delle massime di comune esperienza, se le stesse fossero in grado di denotare l'effettiva efficienza eziologica dei contributi offerti dal [OSCURATO:PERSONA] alla conservazione e al rafforzamento della compagine criminale destinataria degli stessi e se l'agire di questi fosse realmente animato dalla coscienza e volontà di contribuire con la propria condotta ai detti obiettivi e alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio o non fosse, piuttosto, diretto ad esplorare piste investigative suscettibili di lecito approfondimento. 2.2. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, rilevano i difensori, denunciando la violazione degli artt. 274 cod.proc.pen., 110, 416-bis e 81 cpv., 615-ter cod.pen., come la motivazione addotta a sostegno dell'esistenza del pericolo di inquinamento probatorio e di quello di reiterazione del reato sia apodittica, perché affidata ad espressioni stereotipe (la personalità mistificatoria del cautelato, la sua capacità di indirizzare notizie ed informazioni il suo radicamento nel territorio) scollegate da qualsivoglia specifico elemento fattuale idoneo a consentire di ricostruire in termini di attualità e di concretezza i rischi paventati, vieppiù tenuto conto dello stato di quiescienza dell'indagato. 2.3. Quanto al profilo dell'adeguatezza della misura inflitta, lamentano i difensori la violazione degli artt. 275 cod.proc.pen., 110, 416-bis e 81 cpv., 615- ter cod.pen. e deducono che il Tribunale non solo avrebbe errato nel far ricorso alla «presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere» (pag. 24 del ricorso, penultimo capoverso), ma avrebbe reso una motivazione contraddittoria laddove aveva valorizzato il dato dell'inserimento territoriale del [OSCURATO:PERSONA] senza poi vagliare la possibile applicazione di misura atta a rescindere lo stesso, ad esempio quella del divieto di dimora.3. Con nota in data 14 luglio 2021, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno tempestivamente depositato richiesta di trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate. 1. Generiche e manifestamente infondate sono le censure con le quali, allegando violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorso attacca la valutazione effettuata dal Tribunale degli elementi indiziari e, segnatamente, del contenuto delle intercettazioni ambientali - stimate dal decidente di «rara chiarezza e di rilievo probatorio eccezionale>> perché riproducenti conversazioni intrattenute nello studio dell'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto luogo sicuro in ragione delle preclusioni investigative di cui all'art. 103 cod.proc.pen. (pag. 2 ordinanza impugnata) - riferite agli incontri e ai colloqui dell'[OSCURATO:PERSONA] con esponenti di vertice delle famiglie mafiose dell'agrigentino ([OSCURATO:PERSONA] e Boncori) ovvero con lo stesso ricorrente (quanto alla necessità di adottare particolari cautele negli incontri ovvero nei rapporti con altri appartenenti alla polizia giudiziaria o, ancora, quanto alle iniziative investigative intraprese nei confronti di un gruppo mafioso opposto a quello di riferimento dell'avvocato in questione). 1.1. Invero, i rilievi articolati dalla difesa con il primo motivo di ricorso, che - lo si deve precisare - si limita ad enunciare la violazione dell'art. 615-ter cod.pen. senza addurre nessuna ragione a sostegno, realizzano una inammissibile scomposizione del compendio indiziario, la cui gravità è stata ritenuta dal Tribunale del riesame sulla base di un giudizio, espresso con una motivazione esente da patenti illogicità o contraddittorietà, fondato su una lettura sinergica e ragionata di specifici e decisivi elementi di riscontro alla tesi d'accusa: ossia che l'Ispettore della Polizia di Stato, [OSCURATO:PERSONA], in forza al Commissariato di Canicattì, pur senza essere intraneo alle famiglie mafiose dell'agrigentino, abbia offerto reiterati contributi, dotati di fondamentale importanza per la conservazione e il rafforzamento di '[OSCURATO:PERSONA]' (nelle sue espressioni territoriali) e assistiti dalla sua piena consapevolezza della loro efficienza causale rispetto alla realizzazione dei detti obiettivi e del programma criminale del sodalizio. Elementi di cui il Tribunale ha dato puntualmente conto, evidenziando: I.) come il ricorrente, con il fornire informazioni riservate sulle modalità di controllo del ristretto in detenzione domiciliare, [OSCURATO:PERSONA] (capo del mandamento di Canicattì), avesse offerto un prezioso ausilio all'associazione criminale - rivelando che il dispositivo elettronico applicato al detenuto non si attivava allorché questi riceveva visite nel luogo di sua dimora -, perché questo avrebbe consentito al detto esponente di vertice del sodalizio di continuare a dirigerlo, ricevendo affiliati presso la sua abitazione ed impartendo indicazione di rilievo strategico ed organizzativo; II.) come le informazioni trasmesse a [OSCURATO:PERSONA], tramite l'[OSCURATO:PERSONA], circa l'assenza di iniziative giudiziarie in atto nei confronti di membri della congrega da lui capeggiata, consentisse al destinatario delle informazioni di calibrare lo svolgimento delle dinamiche criminali dell'associazione senza «particolare allarme e senza la predisposizione di particolari cautele aggiuntive» (pag. 7 penultimo capoverso ordinanza impugnata); III) come l'invito rivolto dal [OSCURATO:PERSONA] alla Porcello di adottare particolari cautele nella scelta dei luoghi deputati ai loro incontri ovvero nei rapporti con altri esponenti delle Forze dell'Ordine (il poliziotto D'Andrea) disvelasse la piena consapevolezza da parte del primo dell'importanza strategica per l'associazione del suo contributo, posto che, nell'ambito di questa, la seconda esercitava un ruolo rilevantissimo di coordinamento e di veicolazione delle informazioni; IV) come la predisposizione da parte dell'ispettore, su sollecitazione della Porcello e del Buggea, di relazioni di servizio suscettibili di pregiudicare sul piano investigativo e giudiziario esponenti di gruppi criminali opposti alla fazione di costoro (affare Chiazza), si riverberasse sulla potenza dell'associazione criminale favorita dall'indagato, che, indubbiamente, vedeva neutralizzata una fastidiosa concorrenza nella gestione del lucroso settore delle intermediazioni nel commercio dell'uva. 1.2. Alla stregua di quanto riportato, reputa, dunque, il Collegio che le deduzioni articolate dalla difesa, sulla scorta, peraltro, di un'operazione non consentita nella fase cautelare - posto che il giudizio di gravità indiziaria postula una considerazione non frazionata ma coordinata degli elementi acquisiti, che consenta di verificare se la valutazione sinottica di essi sia o meno idonea a sciogliere le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall'esame parcellizzato dei singoli elementi di prova (Sez. 1, n. 39125 del 22/09/2015, Rv. 264780; conf. Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789) - non inficino le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale del riesame, neppure sul piano della corretta applicazione della norma di cui agli artt. 110 e 416-bis cod.pen., poiché la motivazione rassegnata offre compiuta ragione, nei termini dianzi illustrati, della sussistenza, nella fattispecie concreta, sia dell'elemento oggettivo del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (sotto il profilo dell'effettiva rilevanza causale del contributo offerto alla conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, rivelandosi in tal senso condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231673; Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014, Rv. 258807), che dell'elemento soggettivo (sotto il profilo del dolo diretto, che deve investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231672; Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, Rv. 276768). 2. Quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura imposta - profili, questi, censurati con il secondo e con il terzo motivo di ricorso -, va rilevato che il Tribunale, al di là del generico riferimento alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di «adeguatezza della sola custodia in carcere», neppure, peraltro, pertinentemente invocata, posto che al ricorrente è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, ha motivato sull'esistenza di esigenze cautelari ancora attuali e sull'indispensabilità della misura restrittiva prescelta, valendosi di espressioni assertive, che tradiscono un argomentare apodittico, giacché privo del sostegno di concreti elementi di fatto, specificamente richiamati, idonei a dare effettiva ragione delle affermazioni rassegnate. Nulla di circostanziato (con riguardo a persone e/o episodi) è stato, invero, addotto per spiegare come potesse atteggiarsi l'evocato forte, stabile e duraturo rapporto personale tra l'indagato ed altri soggetti, segnatamente tra «colleghi ed esponenti degli ambienti criminali [come è emerso dalla presente indagine]» (pagina 11, penultimo capoverso dell'ordinanza impugnata), tale da ragionevolmente giustificare una valutazione prognostica positiva quantomeno in ordine alla ripetibilità della situazione che ha consentito che i contributi dell'"extraneus" alla vita della consorteria avessero luogo, tanto più in considerazione del sopravvenuto stato di 'quiescienza' del sottufficiale: si tratta, infatti, di valutazione prognostica che rifugge l'astrattezza e che, invece, come insegnato da questa Corte, va effettuata tenendo conto dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Rv. 272900; Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Rv. 264209). 3. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Palermo. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul pun