Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 20368/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 23 MAG. 2024 [OSCURATO:PERSONA] ,i, -.

Luci, [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, di convalida del provvedimento del 12/10/2023 emesso dal Questore di Siracusa, con il quale è stato disposto il divieto di accesso nei luoghi del territorio nazionale in cui si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e l'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] in occasione di tutte le partite calcistiche delle squadre di calcio delle serie A, B e C, anche amichevoli, per la durata di anni cinque.

2. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione dì legge e carenza di motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità della condotta ascritta al ricorrente nonché alle ragioni di necessità ed urgenza, rappresentando l' unicità dell'episodio a lui ascritto, ed evidenziando che l'alzabandiera tenuto in mano, di cui si contesta l'uso, non fosse idoneo ad assolvere le funzioni tipiche di un'arma.

Rappresenta altresì che le valutazioni del giudice sono astratte e non individualizzanti, posto che il giudice non ha preso in considerazione quanto emerge da alcuni frames delle immagini di videosorveglianza, ove si vede il ricorrente procedere a piedi con le mani in tasca a volto scoperto, costeggiando un muro e seguendo il deflusso degli altri tifosi.

Il giudice nulla ha affermato anche in ordine alle censure mosse alla congruità della durata della misura e alla proporzionalità della stessa in relazione al fatto contestato, argomenti che erano stati comunque rappresentati anche con la memoria difensiva depositata in data 19/10/2023 alle ore 17,51.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Si ricorda che le Sezioni Unite di codesta Corte hanno affermato che, in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziati atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa a fondamento del provvedimento del Questore.

Ne segue che il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa, impositivo dell'obbligo di presentazione, quali: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401;d) la congruità della durata della misura (Sez.

U, n. 44273 del 27/10/20D4, Rv. 229112; Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146).

2. Nel caso in disamina, nell'effettuare il controllo di legalità sui presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, il giudice ha esaminato le immagini di videosorveglianza e richiamato il cnr in atti, affermando che il ricorrente ha preso parte ad un episodio di vera e propria guerriglia urbana organizzata tra le due opposte fazioni, entrambe armate di bastoni e di cinture, in occasione della quale sono state danneggiate parecchie vetrine dì negozi, autovetture, è stata danneggiata una videocamera ed è stato ferito un operatore di polizia.

In particolare, il giudice ha richiamato in particolare la visione del frame n. 4, ove si scorge il ricorrente gridare unitamente ad altri soggetti, munito di bastone, e la visione del frame n.6.

Il giudice ha anche richiamato le ragioni di urgenza, costituite dal fatto che i campionati di calcio sono ancora in corso di svolgimento, ed evidenziato il rischio che simili episodi di guerriglia urbana, con violenza su persone e cose, possano essere reiterati, ritenendo congrua e proporzionata, in ragione della gravità della condotta e della personalità del ricorrente, l'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia della durata di anni cinque.

Inoltre, in merito alla doglianza con la quale il ricorrente lamenta una sostanziale omessa valutazione delle argomentazioni difensive, sì osserva che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il giudice non solo ha fatto espresso riferimento alla memoria, dichiarando di averne letto il contenuto, ma anche concretamente ed effettivamente valutato le censure in essa contenute, qualificando il contegno del ricorrente tutt'altro che passivo, al contrario, preordinato la creazione di disordini.

Il giudice il giudice ha anche replicato che l'asta portabandiera tenuta in mano dal ricorrente ben può svolgere le funzioni tipiche di arma.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 23 MAG. 2024 [OSCURATO:PERSONA] ,i, -. Luci, [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, di convalida del provvedimento del 12/10/2023 emesso dal Questore di Siracusa, con il quale è stato disposto il divieto di accesso nei luoghi del territorio nazionale in cui si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e l'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] in occasione di tutte le partite calcistiche delle squadre di calcio delle serie A, B e C, anche amichevoli, per la durata di anni cinque. 2. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione dì legge e carenza di motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità della condotta ascritta al ricorrente nonché alle ragioni di necessità ed urgenza, rappresentando l' unicità dell'episodio a lui ascritto, ed evidenziando che l'alzabandiera tenuto in mano, di cui si contesta l'uso, non fosse idoneo ad assolvere le funzioni tipiche di un'arma. Rappresenta altresì che le valutazioni del giudice sono astratte e non individualizzanti, posto che il giudice non ha preso in considerazione quanto emerge da alcuni frames delle immagini di videosorveglianza, ove si vede il ricorrente procedere a piedi con le mani in tasca a volto scoperto, costeggiando un muro e seguendo il deflusso degli altri tifosi. Il giudice nulla ha affermato anche in ordine alle censure mosse alla congruità della durata della misura e alla proporzionalità della stessa in relazione al fatto contestato, argomenti che erano stati comunque rappresentati anche con la memoria difensiva depositata in data 19/10/2023 alle ore 17,51. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Si ricorda che le Sezioni Unite di codesta Corte hanno affermato che, in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziati atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa a fondamento del provvedimento del Questore. Ne segue che il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa, impositivo dell'obbligo di presentazione, quali: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401;d) la congruità della durata della misura (Sez. U, n. 44273 del 27/10/20D4, Rv. 229112; Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146). 2. Nel caso in disamina, nell'effettuare il controllo di legalità sui presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, il giudice ha esaminato le immagini di videosorveglianza e richiamato il cnr in atti, affermando che il ricorrente ha preso parte ad un episodio di vera e propria guerriglia urbana organizzata tra le due opposte fazioni, entrambe armate di bastoni e di cinture, in occasione della quale sono state danneggiate parecchie vetrine dì negozi, autovetture, è stata danneggiata una videocamera ed è stato ferito un operatore di polizia. In particolare, il giudice ha richiamato in particolare la visione del frame n. 4, ove si scorge il ricorrente gridare unitamente ad altri soggetti, munito di bastone, e la visione del frame n.6. Il giudice ha anche richiamato le ragioni di urgenza, costituite dal fatto che i campionati di calcio sono ancora in corso di svolgimento, ed evidenziato il rischio che simili episodi di guerriglia urbana, con violenza su persone e cose, possano essere reiterati, ritenendo congrua e proporzionata, in ragione della gravità della condotta e della personalità del ricorrente, l'ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia della durata di anni cinque. Inoltre, in merito alla doglianza con la quale il ricorrente lamenta una sostanziale omessa valutazione delle argomentazioni difensive, sì osserva che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il giudice non solo ha fatto espresso riferimento alla memoria, dichiarando di averne letto il contenuto, ma anche concretamente ed effettivamente valutato le censure in essa contenute, qualificando il contegno del ricorrente tutt'altro che passivo, al contrario, preordinato la creazione di disordini. Il giudice il giudice ha anche replicato che l'asta portabandiera tenuta in mano dal ricorrente ben può svolgere le funzioni tipiche di arma. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 mar
Sentenza Cassazione n. 20368/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris