CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 35117/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8842/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE IMPRESE E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] STRAORDINARIA, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), presso cui è elettivamente domiciliata. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 826/2024 depositata il 06/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 30 luglio 1991, la società [OSCURATO:SOCIETA]., l’allora Ministero della [OSCURATO:PERSONA], l’allora Ministero del Tesoro e l’allora Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] sottoscrivevano la Convenzione rep. 1, stipulata, ai sensi della L. 684/74, avente ad oggetto l’esercizio dei servizi di collegamento con le isole maggiori (Sicilia e Sardegna). In virtù della suddetta Convenzione, e successive proroghe, la società [OSCURATO:SOCIETA]. svolgeva, pertanto, sino al 19 luglio 2012 (data nella quale veniva ceduto il complesso aziendale della medesima società), i suddetti servizi di collegamento marittimo, per il trasporto di merci e di persone, tramite l’utilizzo di mezzi nautici aventi caratteristiche ben individuate e acquistati dalla società medesima che ne avrebbe ottenuto ristoro tramite idonee componenti della sovvenzione annuale. Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione, la Società era obbligata a svolgere i servizi indicati nei c.d. “piani quinquennali” da presentare al Ministero della [OSCURATO:PERSONA] (successivamente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) “non oltre il terzo trimestre dell’anno precedente l’inizio del quinquennio” e contenenti la descrizione dell’ “assetto dei servizi da eseguire”, ovverosia delle linee da svolgere, della frequenza di ogni singola linea, dei tipi di nave da adibire ad ogni singola linea. 1.1. Come corrispettivo per lo svolgimento del servizio, l’articolo 3 della Convenzione obbligava le Amministrazioni a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]., ogni anno, una “sovvenzione annua di equilibrio”, che veniva “determinata per ciascun anno, sulla base di una richiesta presentata dalla Società entro il mese di febbraio (successivamente posticipato al mese di giugno con Atto modificativo del 22 giugno 1994 rep. n. 13) del medesimo anno, con decreto del Ministro della marina mercantile emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali […] secondo i criteri riportati nei successivi artt. 4 e 5”. Inoltre, la medesima Convenzione autorizzava le Amministrazioni ad individuare eventuali modifiche dell’assetto dei servizi (art. 1, comma 4, della Convenzione). Tra le suddette modifiche era compresa anche quella relativa all’impossibilità di impiegare le navi e i beni strumentali sulle navi su cui era stato programmato il relativo utilizzo o su altre rotte commerciali, con conseguente necessità di procedere alla loro “anticipata radiazione”, da intendersi come esclusione dal servizio. In tal caso, era prevista una rigorosa procedura di regolazione delle perdite “derivanti alla società dalla eventuale vendita della nave”. 1.2. Nel corso di vigenza della Convenzione, l’assetto dei “servizi da eseguire” della Tirrenia veniva modificato, con specifico riferimento alle unità oggetto del presente ricorso, con i seguenti atti: - Nota del [OSCURATO:PERSONA] 292 del 27 gennaio 2003, con la quale veniva disposto l’utilizzo di una nave di tipo “Aries” in sostituzione della nave “Scatto” sulla linea Fiumicino/Arbatax; - Decreto interministeriale in data 9 marzo 2004, con il quale veniva disposta la cessazione dell’impiego di una nave di tipo “Aries” sulla linea Civitavecchia/Olbia; - Determinazione della Conferenza di Servizi tra MIT, MEF e MISE in data 3 maggio 2006 (comunicata con nota del [OSCURATO:PERSONA]/1316 del 15 maggio 2006), con la quale veniva disposta la sospensione della linea Civitavecchia/Olbia, su cui era impiegata una nave di tipo “Aries”; -Determinazione della Conferenza di Servizi tra MIT, MEF e MISE in data 25 marzo 2009 (comunicata con nota del MIT 6856 del 22 aprile 2009), con la quale veniva disposta la soppressione della linea Fiumicino/Arbatax e l’abolizione di una nave di tipo “Aries”, impiegata in precedenza su tale linea; - Determinazione della Conferenza di Servizi tra MIT, MEF e MISE in data 26 novembre 2009 (comunicata con nota del MIT 17178 del 2 dicembre 2009), con la quale veniva disposta la sostituzione di una nave veloce di riserva di tipo “Aries” con una di tipo “Scatto”, da impiegare sul collegamento Bari/Durazzo. Le modifiche apportate a tali piani comportavano, in definitiva, la radiazione anticipata di quattro navi veloci di tipo “Aries” (denominate Aries, Capricorn, Scorpio e Taurus) e di una di tipo “Scatto” (denominata Scatto), regolarmente autorizzate dalle Amministrazioni vigilanti (MIT, MISE, MEF) nelle suddette Conferenze di Servizi. Nel mese di dicembre 2009, la Tirrenia riceveva dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.A. Est. una offerta per l’acquisto delle navi Aries, Scorpion e Capricorn e stipulava con quest’ultima un Memorandum of Agreement (contratto preliminare di compravendita), subordinando la stipulazione del contratto definitivo alla valutazione di congruità del prezzo di vendita da parte del MIT (in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della Convenzione). A seguito dell’emanazione del d.l. 5 agosto 2010 n. 125 (convertito in legge 1° ottobre 2010, n. 163), l’art. 1, comma 5 bis, espressamente disponeva la proroga della Convenzione in oggetto relativamente alle sole “clausole necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuità territoriale”, così ponendo la questione se l’art. 7 della Convenzione avesse o meno perso efficacia. Con D.P.C.M. 5 agosto 2010, la Tirrenia veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 347/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/2004 e successive mod ifiche; c on successivo provvedimento in data 26 novembre 2010, prot. n. 0175722, avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione all’avvio della procedura di vendita delle navi cd. “veloci”, il Ministero vigilante (MISE) sull’amministrazione straordinaria, dando atto (a) dell’esigenza “di reperire liquidità necessaria a garantire la copertura dei costi necessari ad assicurare la copertura del servizio pubblico di trasporto marittimo”, (b) nonché della necessità ed urgenza di procedere alla cessione delle “[OSCURATO:PERSONA]” Aries, Capricorn, Scatto, Scorpio, Taurus, in considerazione “dei costi di gestione e di manutenzione […], che grava[va]no sulla situazione di illiquidità senza alcuna contropartita, stante l’impossibilità di utilizzare tali unità per lo svolgimento del servizio di collegamento attualmente svolto da Tirrenia e Siremar”, autorizzava [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. ad avviare la procedura di vendita di tali imbarcazioni. Al riguardo: -per la nave Aries, veniva presentata una offerta di acquisto al prezzo di 970.000,00 euro, da parte della società [OSCURATO:PERSONA]. STI; - per la nave Capricorn, veniva presentata una offerta di acquisto al prezzo di 1.025.000,00 euro, da parte della società [OSCURATO:PERSONA]; - per la nave Scatto, veniva presentata una offerta di acquisto al prezzo di 271.000,00 euro da parte della società [OSCURATO:PERSONA]; - per la nave Scorpio, veniva presentata una offerta di acquisto prezzo di 981.000,00 euro, da parte della società [OSCURATO:PERSONA]; - per la nave Taurus, veniva presentata una offerta di acquisto al prezzo di 955.000,00 euro, da parte della società [OSCURATO:PERSONA]. Con provvedimento in data 12 maggio 2011, prot. n. 0090700, il Ministero vigilante (MISE) sull’amministrazione straordinaria, rilevando che le offerte pervenute risultavano congrue rispetto ai valori delle navi come determinati nelle perizie di valutazione, autorizzava Tirrenia a vendere le navi veloci ai prezzi sopraindicati alle rispettive società. Pertanto, in data 12 e 14 luglio 2011, le navi venivano vendute alle società acquirenti. 1.3. Per effetto della vendita disposta in conseguenza della “anticipata radiazione” delle navi veloci, la società Tirrenia, lamentando di aver subìto una ingente perdita patrimoniale pari a complessivi euro 166.399.441,66, oltre oneri finanziari, con atto in data 1° e 10 giugno 2011, intimava al MIT di esprimere la formale valutazione di congruità del prezzo, nonché ai Ministri competenti di adottare, entro 30 giorni, il decreto per la regolazione della complessiva perdita, in adempimento di quanto prescritto dall’articolo 7 della Convenzione. Il MIT e gli altri Ministeri non provvedevano e dunque Tirrenia, lamentando il loro inadempimento, li conveniva innanzi al Tribunale di Roma, giudizio nel quale i Ministeri tutti si costituivano, resistendo. 2. Con sentenza n. 2054/2018 del 30 gennaio 2018 il Tribunale di Roma rigettava la domanda attorea. 3. Avverso tale sentenza Tirrenia proponeva appello e, c on sentenza n. 826/2024 del 6 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata, condannava i Ministeri a pagarle la cd. regolazione perdite. 4. Avverso tale sentenza i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Economia e delle Finanze e delle I mprese e del Made in Italy propongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso Tirrenia. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. I Ministeri ricorrenti e la società resistente hanno depositato rispettive memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono “Violazione e/o falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale e, in particolare degli artt. 1362 e ss. cod. civ. con riferimento all’interpretazione dell’art. 7 della Convenzione del 30 luglio 1991 Rep. n.1, e dell’art. 1, comma 5 bis DL n.125/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 163/2010 e 19 ter commi 6, 16, 21 e 23 DL 135/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 166/2009 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.”. 2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 346 cod. proc. civ., ex art. 360, comma primo, n. 4”. 3. Rileva,in via preliminare , il Collegio che il ricorso verte in tema di concessione-contratto, avente ad oggetto il trasporto pubblico marittimo sulle tratte di collegamento con le isole maggiori Sicilia e Sardegna, ed in particolare in tema di interpretazione della clausola che — in caso di soppressione di alcune tratte e di conseguente anticipata radiazione di alcune navi dal servizio — prevede, a seguito di procedimento amministrativo e nel coinvolgimento del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la regolazione delle perdite subite dalla società proprietaria della nave. Il ricorso deve, pertanto, essere rinviato a nuovo ruolo e deve contestualmente segnalarsi alla Prima Presidente l’opportunità di assegnare il presente ricorso alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente in materia di controversie con la [OSCURATO:PERSONA] (cod. 100). P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento alla Prima Presidente, affinché valuti l’opportunit