Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20258/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: LASORTE Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ba) il 5 dicembre 1977; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ta) il 10 dicembre 1978; avverso la ordinanza n. 84/2021 RMCP del Tribunale di Taranto del 21 settembre 2021; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentiti il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; sentiti, altresì, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lecce, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bari, e, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Taranto, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Taranto, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 21 settembre 2021, il Tribunale di Taranto ha, per quanto ora interessa, rigettato il ricorso che, in sede di riesame cautelare, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], indagati per taluni fatti di bancarotta patrimoniale e documentale e per la violazione dell'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000, ha presentato avverso il provvedimento con il quale, in data 5 agosto 2021, il Gip del Tribunale di Taranto aveva disposto, per quanto di attuale rilevanza, il sequestro preventivo di un immobile, sto in [OSCURATO:PERSONA], denominato "il Castello", che, secondo la ipotesi accusatoria fatta propria dal Gip del Tribunale di Taranto, sarebbe stato acquistato dai due indagati utilizzando somme di danaro o frutto della attività imprenditoriale svolta dai due, sottratte al patrimonio delle società dichiarate fallite in quanto in istato di insolvenza per debiti anche nei confronti dell'Erario.

Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la comune difesa dei due indagati, affidandolo ad un unico complesso motivo con il quale è stata dedotta sia la violazione di legge che il vizio di motivazione.

In particolare, i ricorrenti, ribadendo un argomento già ampiamente svolto di fronte al Tribunale del riesame, hanno lamentato che il sequestro

6. sebbene sia stato richiesto dal Pm in relazione al reato di cui all'art. 648-ter1 cod. pen. (cioè l'autoriciclaggio), ossia in relazione ad un reato per il quale lo stesso Gip ha ritenuto che non ricorressero i requisiti per riscontrare l'esistenza del fumus delicti. li Essi hanno, pertanto, dedotto la violazione del principio della richiesta cautelare, per avere il Gip, dapprima, ed il Tribunale, poi, emesso e confermato un provvedimento cautelare che era stato richiesto esclusivamente per una ipotesi di reato ritenuta non sussistere dallo stesso organo che il sequestro aveva disposto.

Significativo è sul punto il fatto che in ordine alla insussistenza del fumus dell'autoriciclaggio lo stesso Pm aveva presentato appello cautelare.

Subordinatamente i ricorrenti hanno segnalato la circostanza che gli stessi avevano prodotto copiosa documentazione a comprova del fatto che la provenienza della provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile oggetto di sequestro era indipendente rispetto al costituirsi delle passività che avevano condotto al fallimento delle società facenti capo al gruppo Lasorte, essendo essa frutto di altre iniziative imprenditoriali o, comunque, di causali non riconducibili alla attività svolta da tali società.

Infine, i ricorrenti hanno contestato la finalità impeditiva della dispersione della garanzia patrimoniale offerta dall'immobile quale fattore giustificativo del sequestro, a fronte della inesistenza di elementi fattuali tali da far ritener sussistente il pericolo di tale dispersione, trattandosi di bene stabilmente adibito a domicilio domestico dei nuclei familiari degli odierni ricorrenti. t o-- In data 8 febbraio 2022 * difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire copia del decreto, emesso in data 22 dicembre 2921 dal Tribunale di Taranto, con il quale è stata rigettata la istanza, formulata dalla curatela del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, volta a far dichiarare l'esistenza di una società di fatto fra il due Lasorte e la predetta Società in bonis d il conseguente fallimento personale anche dei due soci persone fisiche [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi contestualmente presentati nell'interesse dei due indagati sono inammisiibili.

Andando ad esaminare, per brevità argomentativa, dapprima il secondo ed il terzo profilo del complesso, unico, motivo di impugnazione presentato dalle ricorrenti difese, si rileva, brevemente, la pretestuosità dell'argomento difensivo riguardante la contestata immediata derivazione della provvista finanziaria necessaria per l'acquisto dell'immobile oggetto di sequestro dalla commissione dei reati per cui i due ricorrenti sono indagati.

Ed invero, per come emerge dallo stesso contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio e per come sarà in seguito nuovamente rilevato, il sequestro preventivo per cui è processo è stato richiesto dal Pm di Taranto e, successivamente, disposto, dal Gip del Tribunale della medesima sede giudiziaria ai sensi, fra l'altro, dell'art. 12 -bis del dlgs n. 74 del 2000; tale disposizione, come è noto, prevede che, in caso di condanna per uno dei reati previsti dal medesimo decreto legislativo, il giudice disponga o la confisca del profitto o del prezzo del reato, ovvero, ove ciò non sia possibile, di un valore monetario equivalente a quelli; logicamente strumentale a tale misura è la possibilità di disporre, come nel nostro caso, il sequestro preventivo in danno dei soggetti indagati.Ciò posto, dovendosi ritenere che il sequestro in questione sia stato disposto, conformemente alla norma di legge indicata come riferimento, anche in quanto finalizzato alla confisca per equivalente, poco significato ha il rilevare che non vi sono elementi per ritenere che la provvista finanziaria utilizzata per l'acquisto dell'immobile sequestrato è indipendente dall'eventuale profitto conseguito attraverso la commissione del reato tributario in questione, posto che, in caso di confisca per equivalente, non vi deve essere un necessario rapporto di pertinenza fra l'oggetto della confisca ed il profitto o il prezzo del reato (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 maggio 2015, n. 20887; idem Sezione II penale, 10 luglio 2014, n. 31229).

Venendo al successivo profilo censoriol si osserva che anche il terzo aspetto del complesso motivo di impugnazione presentato dalle difese del due ricorrenti è chiaramente privo di fondamento; con esso, infatti, si rileva che il Tribunale di Taranto avrebbe contraddittoriamente considerato sussistente il pericolo nel ritardo, quale fattore legittimante il sequestro preventivo, sebbene avesse riconosciuto che l'immobile era destinato ad abitazione del nucleo familiare dei Lasorte; ad avviso dei ricorrenti tale circostanza, in considerazione del fatto che non vi è alcun elemento che possa giustificare il rischio concreto che nelle more del giudizio penale l'immobile possa essere ceduto a terzi, renderebbe sproporzionata ed inutilmente afflittiva la misura cautelare in atto.

L'argomento neppure questa volta coglie nel segno.

Deve, infatti, rilevarsi che, secondo i termini fissati dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. è ammissibile l'impugnazione di fronte a questa Corte di cassazione dei provvedimenti in materia cautelare reale nei soli limiti della denunzia del vizio della violazione di legge.

Ora, sebbene in tale ambito è dato ricondurre anche i più gravi ed evidenti vizi della motivazione, in particolare laddove essa appaia o del tutto inesistente anche dal punto di vista meramente grafico ovvero laddove la stessa risulti essere meramente apparente, cioè inidonea a restituire l'immagine del percorso logico argomentativo seguito dal giudicante onde pervenire alla decisione presa (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 aprile 2017, n. 18951;: idem Sezione IV penale, 17 ottobre 2014, n. 43480; idem Sezione V penale, 11 novembre 2009, n. 43068), tale predicato della motivazione, cioè la totale assenza o la mera apparenza, non è riscontrabile nel caso ora in esame.Infatti tale radicale vizio non è ravvisabile né laddove la motivazione appaia manifestamente illogica né ove la stessa sia, come è affermato nel caso in esame, contraddittoria (Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 5807; idem Sezione V 1 ottobre 2010, n. 35532).

Per la esposta ragione, anche sotto il descritto profilo il ricorso per cassazione presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Venendo a questo punto alla eccezione formulata dalla difesa dei ricorrenti per prima, riguardante la pretesa violazione della domanda cautelare, per avere il Gip di Taranto - senza che successivamente il Tribunale in funzione di giudice del riesame cautelare abbia riscontrato il vizio della ordinanza genetica lamentato in sede di ricorso - provveduto a disporre il sequestro preventivo dell'immobile nella disponibilità dei ricorrenti sebbene il provvedimento fosse stato richiesto, ad avviso dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 648- quater cod. pen., con esclusivo riferimento al reato di autoriciclaggio, si rileva che anche in questo caso la doglianza formulata dai ricorrenti è inammissibile.

Essa, infatti, pur apparentemente sviluppata sotto il profilo della violazione di legge, ha quale suo effettivo contenuto una censura concernente la motivazione della ordinanza stessa sul punto.

Infatti, il Tribunale di Taranto, dandosi carico del rilievo formulato dai ricorrenti in sede di richiesta di riesame / ha osservato che, nella istanza formulata dal Pm e volta alla emissione del provvedimento di sequestro preventivo è stato richiamato, unitamente all'art. 648 -quater cod. pen., anche l'art. 321; il Pm richiedente, osserva, ancora, il Tribunale, ha, altresì, aggiunto il richiamo ad una ampia serie di articoli di legge in materia di confisca e, pertanto, di sequestro preventivo ad essa finalizzato, il cui spettro applicativo è di gran lunga più ampio dell'esclusivo riferimento, postulato dalla difesa dei ricorrenti, al solo reato di autoriciclaggio.

Osserva a questo punto il Collegio che la censura articolata dalla ricorrente difesa - non essendo contestata la correttezza storica di tali riferimenti normativi (cioè il fatto che essi siano stati effettivamente operati dal Pm allorchè ha richiesto l'emissione della misura cautelare), ma esclusivamente la loro rilevanza riguardo alla interpretazione che il Tribunale ha dato della ampiezza della richiesta di misura cautelare formulata dalla pubblica accusa - ha, in sostanza preso di mira la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto che la richiesta in questione comprendesse anche i reati fallimentari e quelli tributari attribuiti, in sede di provvisoria contestazione, ai due indagati.

Operazione che, come già dianzi rilevato, si pone in insanabile contrasto con i già ricordati limiti fissati dal legislatore con l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. alla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia cautelare reale.

Il ricorso ora in esame deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: LASORTE Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ba) il 5 dicembre 1977; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ta) il 10 dicembre 1978; avverso la ordinanza n. 84/2021 RMCP del Tribunale di Taranto del 21 settembre 2021; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentiti il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; sentiti, altresì, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lecce, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bari, e, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Taranto, anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Taranto, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 21 settembre 2021, il Tribunale di Taranto ha, per quanto ora interessa, rigettato il ricorso che, in sede di riesame cautelare, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], indagati per taluni fatti di bancarotta patrimoniale e documentale e per la violazione dell'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000, ha presentato avverso il provvedimento con il quale, in data 5 agosto 2021, il Gip del Tribunale di Taranto aveva disposto, per quanto di attuale rilevanza, il sequestro preventivo di un immobile, sto in [OSCURATO:PERSONA], denominato "il Castello", che, secondo la ipotesi accusatoria fatta propria dal Gip del Tribunale di Taranto, sarebbe stato acquistato dai due indagati utilizzando somme di danaro o frutto della attività imprenditoriale svolta dai due, sottratte al patrimonio delle società dichiarate fallite in quanto in istato di insolvenza per debiti anche nei confronti dell'Erario. Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la comune difesa dei due indagati, affidandolo ad un unico complesso motivo con il quale è stata dedotta sia la violazione di legge che il vizio di motivazione. In particolare, i ricorrenti, ribadendo un argomento già ampiamente svolto di fronte al Tribunale del riesame, hanno lamentato che il sequestro 6. sebbene sia stato richiesto dal Pm in relazione al reato di cui all'art. 648-ter1 cod. pen. (cioè l'autoriciclaggio), ossia in relazione ad un reato per il quale lo stesso Gip ha ritenuto che non ricorressero i requisiti per riscontrare l'esistenza del fumus delicti. li Essi hanno, pertanto, dedotto la violazione del principio della richiesta cautelare, per avere il Gip, dapprima, ed il Tribunale, poi, emesso e confermato un provvedimento cautelare che era stato richiesto esclusivamente per una ipotesi di reato ritenuta non sussistere dallo stesso organo che il sequestro aveva disposto. Significativo è sul punto il fatto che in ordine alla insussistenza del fumus dell'autoriciclaggio lo stesso Pm aveva presentato appello cautelare. Subordinatamente i ricorrenti hanno segnalato la circostanza che gli stessi avevano prodotto copiosa documentazione a comprova del fatto che la provenienza della provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile oggetto di sequestro era indipendente rispetto al costituirsi delle passività che avevano condotto al fallimento delle società facenti capo al gruppo Lasorte, essendo essa frutto di altre iniziative imprenditoriali o, comunque, di causali non riconducibili alla attività svolta da tali società. Infine, i ricorrenti hanno contestato la finalità impeditiva della dispersione della garanzia patrimoniale offerta dall'immobile quale fattore giustificativo del sequestro, a fronte della inesistenza di elementi fattuali tali da far ritener sussistente il pericolo di tale dispersione, trattandosi di bene stabilmente adibito a domicilio domestico dei nuclei familiari degli odierni ricorrenti. t o-- In data 8 febbraio 2022 * difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire copia del decreto, emesso in data 22 dicembre 2921 dal Tribunale di Taranto, con il quale è stata rigettata la istanza, formulata dalla curatela del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, volta a far dichiarare l'esistenza di una società di fatto fra il due Lasorte e la predetta Società in bonis d il conseguente fallimento personale anche dei due soci persone fisiche [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi contestualmente presentati nell'interesse dei due indagati sono inammisiibili. Andando ad esaminare, per brevità argomentativa, dapprima il secondo ed il terzo profilo del complesso, unico, motivo di impugnazione presentato dalle ricorrenti difese, si rileva, brevemente, la pretestuosità dell'argomento difensivo riguardante la contestata immediata derivazione della provvista finanziaria necessaria per l'acquisto dell'immobile oggetto di sequestro dalla commissione dei reati per cui i due ricorrenti sono indagati. Ed invero, per come emerge dallo stesso contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio e per come sarà in seguito nuovamente rilevato, il sequestro preventivo per cui è processo è stato richiesto dal Pm di Taranto e, successivamente, disposto, dal Gip del Tribunale della medesima sede giudiziaria ai sensi, fra l'altro, dell'art. 12 -bis del dlgs n. 74 del 2000; tale disposizione, come è noto, prevede che, in caso di condanna per uno dei reati previsti dal medesimo decreto legislativo, il giudice disponga o la confisca del profitto o del prezzo del reato, ovvero, ove ciò non sia possibile, di un valore monetario equivalente a quelli; logicamente strumentale a tale misura è la possibilità di disporre, come nel nostro caso, il sequestro preventivo in danno dei soggetti indagati.Ciò posto, dovendosi ritenere che il sequestro in questione sia stato disposto, conformemente alla norma di legge indicata come riferimento, anche in quanto finalizzato alla confisca per equivalente, poco significato ha il rilevare che non vi sono elementi per ritenere che la provvista finanziaria utilizzata per l'acquisto dell'immobile sequestrato è indipendente dall'eventuale profitto conseguito attraverso la commissione del reato tributario in questione, posto che, in caso di confisca per equivalente, non vi deve essere un necessario rapporto di pertinenza fra l'oggetto della confisca ed il profitto o il prezzo del reato (si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 maggio 2015, n. 20887; idem Sezione II penale, 10 luglio 2014, n. 31229). Venendo al successivo profilo censoriol si osserva che anche il terzo aspetto del complesso motivo di impugnazione presentato dalle difese del due ricorrenti è chiaramente privo di fondamento; con esso, infatti, si rileva che il Tribunale di Taranto avrebbe contraddittoriamente considerato sussistente il pericolo nel ritardo, quale fattore legittimante il sequestro preventivo, sebbene avesse riconosciuto che l'immobile era destinato ad abitazione del nucleo familiare dei Lasorte; ad avviso dei ricorrenti tale circostanza, in considerazione del fatto che non vi è alcun elemento che possa giustificare il rischio concreto che nelle more del giudizio penale l'immobile possa essere ceduto a terzi, renderebbe sproporzionata ed inutilmente afflittiva la misura cautelare in atto. L'argomento neppure questa volta coglie nel segno. Deve, infatti, rilevarsi che, secondo i termini fissati dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. è ammissibile l'impugnazione di fronte a questa Corte di cassazione dei provvedimenti in materia cautelare reale nei soli limiti della denunzia del vizio della violazione di legge. Ora, sebbene in tale ambito è dato ricondurre anche i più gravi ed evidenti vizi della motivazione, in particolare laddove essa appaia o del tutto inesistente anche dal punto di vista meramente grafico ovvero laddove la stessa risulti essere meramente apparente, cioè inidonea a restituire l'immagine del percorso logico argomentativo seguito dal giudicante onde pervenire alla decisione presa (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 aprile 2017, n. 18951;: idem Sezione IV penale, 17 ottobre 2014, n. 43480; idem Sezione V penale, 11 novembre 2009, n. 43068), tale predicato della motivazione, cioè la totale assenza o la mera apparenza, non è riscontrabile nel caso ora in esame.Infatti tale radicale vizio non è ravvisabile né laddove la motivazione appaia manifestamente illogica né ove la stessa sia, come è affermato nel caso in esame, contraddittoria (Corte di cassazione, Sezione II penale, 8 febbraio 2017, n. 5807; idem Sezione V 1 ottobre 2010, n. 35532). Per la esposta ragione, anche sotto il descritto profilo il ricorso per cassazione presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Venendo a questo punto alla eccezione formulata dalla difesa dei ricorrenti per prima, riguardante la pretesa violazione della domanda cautelare, per avere il Gip di Taranto - senza che successivamente il Tribunale in funzione di giudice del riesame cautelare abbia riscontrato il vizio della ordinanza genetica lamentato in sede di ricorso - provveduto a disporre il sequestro preventivo dell'immobile nella disponibilità dei ricorrenti sebbene il provvedimento fosse stato richiesto, ad avviso dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 648- quater cod. pen., con esclusivo riferimento al reato di autoriciclaggio, si rileva che anche in questo caso la doglianza formulata dai ricorrenti è inammissibile. Essa, infatti, pur apparentemente sviluppata sotto il profilo della violazione di legge, ha quale suo effettivo contenuto una censura concernente la motivazione della ordinanza stessa sul punto. Infatti, il Tribunale di Taranto, dandosi carico del rilievo formulato dai ricorrenti in sede di richiesta di riesame / ha osservato che, nella istanza formulata dal Pm e volta alla emissione del provvedimento di sequestro preventivo è stato richiamato, unitamente all'art. 648 -quater cod. pen., anche l'art. 321; il Pm richiedente, osserva, ancora, il Tribunale, ha, altresì, aggiunto il richiamo ad una ampia serie di articoli di legge in materia di confisca e, pertanto, di sequestro preventivo ad essa finalizzato, il cui spettro applicativo è di gran lunga più ampio dell'esclusivo riferimento, postulato dalla difesa dei ricorrenti, al solo reato di autoriciclaggio. Osserva a questo punto il Collegio che la censura articolata dalla ricorrente difesa - non essendo contestata la correttezza storica di tali riferimenti normativi (cioè il fatto che essi siano stati effettivamente operati dal Pm allorchè ha richiesto l'emissione della misura cautelare), ma esclusivamente la loro rilevanza riguardo alla interpretazione che il Tribunale ha dato della ampiezza della richiesta di misura cautelare formulata dalla pubblica accusa - ha, in sostanza preso di mira la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto che la richiesta in questione comprendesse anche i reati fallimentari e quelli tributari attribuiti, in sede di provvisoria contestazione, ai due indagati. Operazione che, come già dianzi rilevato, si pone in insanabile contrasto con i già ricordati limiti fissati dal legislatore con l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. alla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia cautelare reale. Il ricorso ora in esame deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 20258/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris