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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17472/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 14/6/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza in epigrafe ha riformato la (capi a) e c), rapina ( capo b) e lesioni ( capo d), alla pena di anni 1 e mesi dieci di reclusione oltre alla multa, dichiarando estinti per remissione di querela i reati di cui ai capi a) e c) dell'imputazione con eliminazione della pena di gg. 5 di reclusione per ciascun reato. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo carenza di motivazione in relazione alle deduzioni difensive con le quali era stata contestata l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di rapina non essendo stata rinvenuta la somma di euro 400,00 profitto del reato. 3.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in riferimento alla determinazione della pena posto che il giudice di appello non ha considerato che il reato di cui alcapo c) era stato dichiarato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato.

1.1. Il giudice di appello nel ritenere integrato il delitto di rapina, ha pertinentemente richiamato (pag. 2), la giurisprudenza di legittimità secondo cui "Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione? o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene.( Sez.

U, n. 41570 del 25/05/2023, Rv. 285145; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Rv. 285190).

1.2. Quanto alla determinazione della pena (motivo n. 2) la Corte di merito dopo avere dichiarato estinti per remissione di querela i delitti di cui ai capi a) e c) (tentata violenza privata e violenza privata consumata) e dopo avere precisato che i singoli aumenti di pena per la continuazione dovevano intendersi fissati in gg. 10 di reclusione per "ciascun capo" ( a fronte di un aumento complessivo del primo giudice di mesi uno di reclusione per i tre capi di imputazione), ha rideterminato la pena finale eliminando gg. 15 di reclusione ( ovvero gg. 10 per capo a) e gg. 5 per il residuo reato di cui al capo e) che in origine comprendeva due reati) pervenendo, correttamente, alla pena finale di anni 2 , mesi 8 e gg. 15 di reclusione ed euro 750,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 14/6/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza in epigrafe ha riformato la (capi a) e c), rapina ( capo b) e lesioni ( capo d), alla pena di anni 1 e mesi dieci di reclusione oltre alla multa, dichiarando estinti per remissione di querela i reati di cui ai capi a) e c) dell'imputazione con eliminazione della pena di gg. 5 di reclusione per ciascun reato. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo carenza di motivazione in relazione alle deduzioni difensive con le quali era stata contestata l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di rapina non essendo stata rinvenuta la somma di euro 400,00 profitto del reato. 3.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in riferimento alla determinazione della pena posto che il giudice di appello non ha considerato che il reato di cui alcapo c) era stato dichiarato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è basato su motivi infondati e va rigettato. 1.1. Il giudice di appello nel ritenere integrato il delitto di rapina, ha pertinentemente richiamato (pag. 2), la giurisprudenza di legittimità secondo cui "Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione? o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene.( Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Rv. 285145; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Rv. 285190). 1.2. Quanto alla determinazione della pena (motivo n. 2) la Corte di merito dopo avere dichiarato estinti per remissione di querela i delitti di cui ai capi a) e c) (tentata violenza privata e violenza privata consumata) e dopo avere precisato che i singoli aumenti di pena per la continuazione dovevano intendersi fissati in gg. 10 di reclusione per "ciascun capo" ( a fronte di un aumento complessivo del primo giudice di mesi uno di reclusione per i tre capi di imputazione), ha rideterminato la pena finale eliminando gg. 15 di reclusione ( ovvero gg. 10 per capo a) e gg. 5 per il residuo reato di cui al capo e) che in origine comprendeva due reati) pervenendo, correttamente, alla pena finale di anni 2 , mesi 8 e gg. 15 di reclusione ed euro 750,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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