CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 30618/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 27 770 / 20 15 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli Avv . ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il primo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 466 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -resistente- avverso la sentenza n. 2115 / 201 5 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositatail 19 maggio 2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; con detta pronunzia veniva confermat a la decisione della Commissione tributaria provinciale di Monza e Brianza, con la quale era stata respinta l’impugnazione proposta dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento notificatole dall’Amministrazione per la rettifica del reddito ai fini Irpef ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, per le annualità 2006e 2007; i giudici regionali, in particolare, hanno ritenuto che –a fronte del rilievo erariale del possesso di un’autovettura, incompatibile con il reddito dichiarato – la contribuente non avesse offerto valida prova contraria, restando così insuperata l a presunzion e post a a fondamento dell’atto impositivo; l’Agenzia delle entrate ha depositato un atto con il quale ha chiesto di partecipare all’udienza fissata per la discussione. Considerato che: la ricorrente ha depositato telematicamente, il 27 settembre 2023, un’istanza di declaratoria dell’estinzione del giudizio sul rilievo dell’intervenuta definizione della controversia in via agevolata ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197/2022; la domanda di definizione, corredata dell’attestazione di avvenuto versamento, risulta comunicata all’Agenzia delle entrate, la quale non ha formulato istanze in senso contrario; va dunque disposta l’estinzione del giudizio per effetto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia; non vi è luogo a provvedere sulle spese, che restano ex lege a carico della parte che le ha anticipate, né sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudi