CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31676/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 2.5.22 con cui la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado - limitatamente alla pena, ridotta a dieci mesi di reclusione - che lo aveva dichiarato colpevole dei reati pp. e pp. dagli artt. 612 comma 2 e 339 cod. pen. di cui al capo a) e pp. e pp. dall'art. 4 1.110/75 di cui al capo b). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione all'art.192 cod. proc. pen. con riferimento al valore probatorio dato alla testimonianza della parte civile, risulta indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. la sentenza impugnata a pag. 3); inoltre, è indeducibile in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa - anche se costituita parte civile - le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214), avendo peraltro la sentenza impugnata anche indicato le ragioni di piccola defaillance della persona offesa nella ricostruzione del fatto facendo espresso riferimento al timore nutrito dalla medesima nei confronti dell'imputato presente nell'aula di udienza (come evincibile in particolare a pag. 5 della trascrizione della deposizione testimoniale). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione all'art.4 1.110/1975, è indeducibile avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. Letta la memoria difensiva presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così