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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 dicembre 2024

Cassazione n. 35168/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22094/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, Via A. Serpieri n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3825/2023 depositata il 12/09/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della parte controricorrente che si è dichiarata antistatario, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 153 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte controricorrente.

Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22094/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, Via A. Serpieri n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3825/2023 depositata il 12/09/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della parte controricorrente che si è dichiarata antistatario, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 153 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte controricorrente. Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2024 Il
Decreto Cassazione n. 35168/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris