CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 dicembre 2024
Cassazione n. 35168/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22094/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma, Via A. Serpieri n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3825/2023 depositata il 12/09/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della parte controricorrente che si è dichiarata antistatario, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 153 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della parte controricorrente. Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2024 Il