CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 20681/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7666/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE , domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 4851/2016 depositata il 22/09/2016. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 21 febbraio 2023, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe di conferma della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Milano che, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato l’avviso di accertamento per IRPEF/IVA/IRAP relative all’anno 2007 e dovute dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], spiccato nei confronti della socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] in proprio e delle socie accomandanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardia aveva rigettato l’appello erariale perché la società, alla data di notifica dell’avviso di accertamento, era già estinta, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 15.3.2012, precedentemente quindi alla riforma dell’art. 2495 cod. civ. da parte dell’art. 28 comma 4 d.lgs. n. 175 del 2014, inapplicabile retroattivamente. 3. Il ricorso del l’Agenzia delle Entrate si articola in un unico motivo. 4.Sono rimaste intimate le resistenti. 5. A seguito di ordinanza interlocutoria, che ha rilevato un contrasto giurisprudenziale quanto alla legittimazione dei soci, la causa è stata rimessa in pubblica udienza. 6. Con successiva ordinanza interlocutoria si è disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo ex art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., anche in relazione all’art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando che l’avviso di accertamento era stato notificato alle socie personalmente e che a seguito dell’estinzione della società si verifica un fenomeno di tipo successorio per cui alla società succedono i soci. 2.Il ricorso è fondato. 3.E’ ben vero, come affermato dalla CTR, che l’art. 28 comma 4 cit., che prevede il differimento quinquennale dell’efficacia della cancellazione rispetto all’Erario, non è applicabile retroattivamente; peraltro, secondo l’orientamento facente capo alle sentenze delle Sezioni Unite del 12/03/2013, nn. 6070 e 6072, gli ex soci della società estinta sono successori nei rapporti di questa, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass., n. 5605 del 2021; Cass. n. 15637 del 2019; Cass., n. 1713 del 2018; Cass. n.20840 del 2018; Cass. n. 17492 del 2018). 4. La legittimazione ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità, disciplinata dall'art. dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., di talché affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle obbligazioni sociali (Cass. n. 22014 del 2020; Cass. n. 31933 del 2019). 5. Anche in tema di contenzioso tributario, si afferma che a seguito di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, alla definitiva estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, e ciò indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione; ne consegue l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo nei confronti di quest'ultimi, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (Cass. n.2 del 2022; Cass. n. 23534 del 2019; Cass. n. 31933 del 2019; Cass. n.15035 del 2017; Cass. n. 9094 del 2017). 6. L’estinzione della società, quindi, non esclude la possibilità per il creditore (in questo caso l’Erario) di far valere la pretesa nei confronti dei soci, cui spetta comunque la legittimazione processuale in luogo della società estinta e che rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. sez. un. n. 6070 del 2013; Cass. n. 33087 del 2018; Cass.n. 23534 del 2019; Cass. n. 16635 del 2020). 7. La sentenza, quindi, deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente grado di giudizio. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente grado di giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 21.0