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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51371/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25726/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della destinazione della sostanza all'uso personale, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla attribuibilità della sostanza all'imputato; che, sotto i profili della mancata applicazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena, le doglianze sono aspecifiche in quanto non si confrontano con la puntuale e esaustiva valutazione effettuata dalla Corte territoriale (v. pag. 2-3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in tavore della Casa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25726/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze, relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della destinazione della sostanza all'uso personale, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla attribuibilità della sostanza all'imputato; che, sotto i profili della mancata applicazione delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena, le doglianze sono aspecifiche in quanto non si confrontano con la puntuale e esaustiva valutazione effettuata dalla Corte territoriale (v. pag. 2-3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in tavore della Casa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 51371/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris