Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19258/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 28 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato eccepisce l'estinzione del reato per la maturazione del termine di prescrizione successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è inammissibile, atteso che il ricorso per cassazione proposto esclusivamente per far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e prima della sua proposizione e privo di qualsiasi doglianza relativa alla sentenza medesima viola il criterio enunciato nell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. ed esula dai motivi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 stesso codice (Sez. 1, n. 3179 del 03/02/2000, Vitti, Rv. 215510); - che l'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 28 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale l'imputato eccepisce l'estinzione del reato per la maturazione del termine di prescrizione successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è inammissibile, atteso che il ricorso per cassazione proposto esclusivamente per far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e prima della sua proposizione e privo di qualsiasi doglianza relativa alla sentenza medesima viola il criterio enunciato nell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. ed esula dai motivi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 stesso codice (Sez. 1, n. 3179 del 03/02/2000, Vitti, Rv. 215510); - che l'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 19258/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris