Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 06063/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3517/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2949/2024 depositata il 15/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 15.11.2024 la Corte d’Appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano e con la quale era stata dichiarata la risoluzione per grave inadempimento di essa conduttrice al contratto di locazione stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. in data 16.2.2002 cui era succeduta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] aveva ivi dedotto che, erroneamente, il giudice di primo grado aveva dichiarato la risoluzione del contratto, mai richiesta dalla locatrice, e che, inoltre, non era stata adeguatamente valutata l’inesistenza del credito vantato da quest’ultima alla luce di una scrittura privata stipulata con la precedente conduttrice che aveva attestato l’esatto pagamento dei canoni fino all’anno 2026.

La convenuta appellata costituitasi aveva invece contrastato le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell’appello.

Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che l’appello era stato tardivamente proposto, lo dichiarava inammissibile.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolato in unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimata intimata.

Fissata l’odierna adunanza camerale, solo parte ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo proposto la ricorrente censura la sentenza impugnata per «error in iudicando - violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. art. 360 comma 1 n.

III cpc -nullità della sentenza per violazione dell’art. 155 comma IV cpc - legge 27 - 5 - 1949, n. 260, modificata dalla legge. 31-3-1954, n. 90 e dalla legge 5-3-1977, n. 54».

Rileva che la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che “l’impugnazione è inammissibile perché è stata proposta tardivamente.

A fronte, infatti, della notifica a fine di decorrenza del termine breve in data 1.3.24, termine spirante dunque lunedì 1.4.2024, l’appello è stato introdotto con ricorso depositato in data 2.4.2024…Si impone quindi la declaratoria di inammissibilità dell’appello.” Evidenzia che, pur essendo pacifico che a fronte della notifica della sentenza di primo grado, intervenuta in data 1.3.2024, a fine del termine breve, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stato introdotto con ricorso depositato in data 2.4.2024, il termine per la proposizione dell’appello non veniva a scadere il giorno 1.4.2024, ma il giorno successivo 2.4.2024 in quanto il giorno 1.4.2024 era festivo, coincidendo con il lunedì dopo Pasqua.

Il motivo è fondato.

La stessa Corte territoriale ha rilevato che la notifica della sentenza di primo grado era avvenuta in data 1.3.2024.

Il giudice del gravame, argomentando in merito alla regolarità della notifica via pec della sentenza, ha poi ritenuto che la notifica dell’appello dovesse avvenire entro il giorno 1.4.2024 non avvedendosi che esso corrispondeva con giorno festivo e che pertanto ai sensi dell’art.155, 4° c. c.p.c., la scadenza della proposizione dell’appello doveva essere individuata nel successivo 2.4.2024.

L’appello doveva dunque considerarsi tempestivo proprio in quanto depositato in data 2.4.2024 come rilevato dalla stessa corte territoriale.

Il ricorso deve dunque essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

P.Q.M La Corte a ccoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3517/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2949/2024 depositata il 15/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 15.11.2024 la Corte d’Appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano e con la quale era stata dichiarata la risoluzione per grave inadempimento di essa conduttrice al contratto di locazione stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. in data 16.2.2002 cui era succeduta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] aveva ivi dedotto che, erroneamente, il giudice di primo grado aveva dichiarato la risoluzione del contratto, mai richiesta dalla locatrice, e che, inoltre, non era stata adeguatamente valutata l’inesistenza del credito vantato da quest’ultima alla luce di una scrittura privata stipulata con la precedente conduttrice che aveva attestato l’esatto pagamento dei canoni fino all’anno 2026. La convenuta appellata costituitasi aveva invece contrastato le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell’appello. Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che l’appello era stato tardivamente proposto, lo dichiarava inammissibile. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolato in unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimata intimata. Fissata l’odierna adunanza camerale, solo parte ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo proposto la ricorrente censura la sentenza impugnata per «error in iudicando - violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. art. 360 comma 1 n. III cpc -nullità della sentenza per violazione dell’art. 155 comma IV cpc - legge 27 - 5 - 1949, n. 260, modificata dalla legge. 31-3-1954, n. 90 e dalla legge 5-3-1977, n. 54». Rileva che la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che “l’impugnazione è inammissibile perché è stata proposta tardivamente. A fronte, infatti, della notifica a fine di decorrenza del termine breve in data 1.3.24, termine spirante dunque lunedì 1.4.2024, l’appello è stato introdotto con ricorso depositato in data 2.4.2024…Si impone quindi la declaratoria di inammissibilità dell’appello.” Evidenzia che, pur essendo pacifico che a fronte della notifica della sentenza di primo grado, intervenuta in data 1.3.2024, a fine del termine breve, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stato introdotto con ricorso depositato in data 2.4.2024, il termine per la proposizione dell’appello non veniva a scadere il giorno 1.4.2024, ma il giorno successivo 2.4.2024 in quanto il giorno 1.4.2024 era festivo, coincidendo con il lunedì dopo Pasqua. Il motivo è fondato. La stessa Corte territoriale ha rilevato che la notifica della sentenza di primo grado era avvenuta in data 1.3.2024. Il giudice del gravame, argomentando in merito alla regolarità della notifica via pec della sentenza, ha poi ritenuto che la notifica dell’appello dovesse avvenire entro il giorno 1.4.2024 non avvedendosi che esso corrispondeva con giorno festivo e che pertanto ai sensi dell’art.155, 4° c. c.p.c., la scadenza della proposizione dell’appello doveva essere individuata nel successivo 2.4.2024. L’appello doveva dunque considerarsi tempestivo proprio in quanto depositato in data 2.4.2024 come rilevato dalla stessa corte territoriale. Il ricorso deve dunque essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. P.Q.M La Corte a ccoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. Così d
Sentenza Cassazione n. 06063/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris