CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 46878/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 aprile 1946 avverso la sentenza n. 1749/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Ancona il 18 novembre 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 10 dicembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 18 novembre 2019 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa il 13 ottobre 2017 dal Tribunale di Fermo, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il delitto di truffa e al trattamento sanzionatorio. In data 8 novembre 2021 è pervenuto certificato di morte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Deve rilevarsi che dal certificato pervenuto risulta che il ricorrente è deceduto in data successiva alla sentenza d'appello e alla proposizione del ricorso per cassazione, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, perché il reato, ascritto all'imputato, è estinto per morte del medesimo. Al riguardo questa Corte ha già affermato (Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Rv. 267384) che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p.. P.Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, udienza del 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]