Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:456
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑385/07 P
[OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione — Concorrenza — Art. 82 CE — Sistema di raccolta e di riciclaggio di imballaggi usati in [OSCURATO:PERSONA] — Logo “[OSCURATO:PERSONA]” — Corrispettivo dovuto a titolo del contratto di utilizzazione del logo — Abuso di posizione dominante — Diritto esclusivo del titolare di un marchio — Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Principio di tutela giurisdizionale effettiva — Artt. 58 e 61 dello Statuto della Corte di giustizia»
Massime della sentenza
1.
Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivazione insufficiente o contraddittoria
(Art. 225 CE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diritto del titolare di un marchio di opporsi all’uso da parte
di un terzo di un segno identico per prodotti identici — Esercizio del diritto da parte del titolare nei confronti di una
controparte contrattuale che utilizzi il marchio nel rispetto di un contratto di licenza — Esclusione
[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 1, lett. a)]
3.
Impugnazione — Motivi di ricorso — Sindacato della Corte sulla valutazione da parte del Tribunale della necessità di integrare
gli elementi di informazione — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64)
4.
Impugnazione — Motivi di ricorso — Irregolarità procedurali — Violazione del principio della durata ragionevole del procedimento
a discapito di un ricorrente che contesti una decisione con la quale è stato costretto a modificare la propria politica commerciale
5.
Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Osservanza garantita dalla Corte — Diritto a un processo equo — Osservanza
di un termine ragionevole
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
6.
Procedura — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Criteri di valutazione
7.
Procedura — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione
delle regole di concorrenza — Inosservanza del termine ragionevole — Conseguenze
(Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE; statuto della Corte di giustizia, art. 61, primo comma)
1.
L’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i
ragionamenti svolti dalle parti della controversia e la motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta
agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha disatteso i loro argomenti e alla Corte di disporre
degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.
(v. punto 114)
2.
In forza del n. 1, lett. a), dell’art. 5 della direttiva 89/104 in materia di marchi d’impresa, un marchio registrato conferisce
al suo titolare un diritto esclusivo, che autorizza tale titolare a vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel
commercio un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato.
Dalla formulazione stessa dell’art. 5 della direttiva 89/104 risulta che tale disposizione non comprende l’ipotesi in cui
un terzo utilizzi il marchio con il consenso del suo titolare. Tale ipotesi si presenta in particolare allorché il titolare
autorizza, in base ad un contratto di licenza, le sue controparti contrattuali ad utilizzare il suo marchio. Pertanto, un’impresa
non può utilmente far valere il diritto esclusivo che le è conferito da un logo, regolarmente registrato come marchio, per
quanto riguarda l’utilizzo di questo logo da parte dei produttori e dei distributori che hanno concluso il contratto di utilizzazione
del detto logo con essa.
(v. punti 125, 128-129)
3.
Il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause
di cui è investito. Il valore probatorio o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti,
che sfugge al controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi
di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dagli
atti. Pertanto, non si può addebitare al Tribunale di avere rivolto, prima dell’udienza e nel corso di quest’ultima, una serie
di quesiti dettagliati alle parti al fine di completare gli elementi di informazione di cui già disponeva e di aver tratto
talune conclusioni dalle risposte fornite dalle parti a tali quesiti.
(v. punti 163-164)
4.
La Corte è competente, nell’ambito di un’impugnazione, a controllare se il Tribunale sia incorso in vizi procedurali lesivi
per gli interessi della parte ricorrente e deve verificare che siano stati rispettati i principi generali del diritto comunitario.
L’impresa che presenti un ricorso inteso a fare annullare una decisione che l’ha costretta ad adattare il contratto tipo che
essa conclude con i suoi clienti ha, per evidenti ragioni di politica commerciale, un interesse certo a che si statuisca entro
un termine ragionevole sugli argomenti con cui essa sostiene che tale decisione è illegittima.
(v. punti 176, 180)
5.
L’art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo prevede che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia
esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per
legge, ai fini della determinazione sia dei suoi diritti e doveri di carattere civile sia della fondatezza di ogni accusa
penale che le venga rivolta. In quanto principio generale del diritto comunitario, un tale diritto si applica nell’ambito
di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Tale diritto è stato del resto ribadito all’art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che è afferente al principio di tutela giurisdizionale effettiva.
(v. punti 177-179)
6.
La ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di
specie, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti. A tal riguardo l’elencazione dei criteri pertinenti
non è esaustiva e la valutazione della ragionevolezza della detta durata non richiede un esame sistematico delle circostanze
del caso di cui trattasi alla luce di ciascuno dei detti criteri quando la durata del procedimento appaia giustificata alla
luce di uno solo di essi. Pertanto, la complessità del caso ovvero un comportamento dilatorio del ricorrente possano essere
considerati valida giustificazione di una durata a prima vista troppo lunga.
(v. punti 181-182)
7.
In caso di controversia sull’esistenza di un’infrazione alle norme di concorrenza, il precetto fondamentale della certezza
del diritto, sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, nonché l’obiettivo di garantire che la concorrenza
non sia falsata sul mercato interno, presentano un rilevante interesse non solo per il ricorrente stesso e per i suoi concorrenti,
bensì anche per i terzi, in ragione del vasto numero di persone interessate e degli interessi economici in gioco. Nel caso
di una controversia in materia di abuso di posizione dominante di un’impresa che esiga un corrispettivo per l’utilizzo, estremamente
diffuso, del suo logo e in considerazione delle eventuali ripercussioni dell’esito di tale controversia, un procedimento promosso
dinanzi al Tribunale che si sia protratto per circa cinque anni e dieci mesi e che non possa essere giustificato da alcuna
delle circostanze proprie del caso, che si tratti della complessità della controversia, del comportamento delle parti, del
sopravvenire di incidenti processuali riconducibili alle parti ovvero dell’adozione da parte del Tribunale di provvedimenti
di organizzazione del procedimento o di istruzione, non rispetta i requisiti collegati al rispetto di una durata ragionevole
del procedimento.
È certo vero che il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento da parte del Tribunale costituisce un’irregolarità
procedurale, cionondimeno l’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia deve essere interpretato e applicato
in una maniera che sia utile. Orbene, allorché non esiste alcun indizio da cui risulti che il mancato rispetto di una durata
ragionevole del procedimento può aver avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, l’annullamento della sentenza
impugnata non porrebbe rimedio alla violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva commessa dal Tribunale. Inoltre,
tenuto conto della necessità di far rispettare il diritto comunitario della concorrenza, la Corte non può, per il solo motivo
del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento, consentire alla parte ricorrente di rimettere in discussione
l’esistenza di una violazione quando tutti i suoi motivi rivolti contro le constatazioni effettuate dal Tribunale in merito
a tale violazione e al relativo procedimento amministrativo sono state respinte in quanto infondate. Per contro, il mancato
rispetto, da parte del Tribunale, di una durata ragionevole del procedimento può dar luogo ad una domanda di risarcimento
danni in forza di un ricorso presentato contro la Comunità nell’ambito degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.
(v. punti 176-188, 191-195)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
16 luglio 2009 (
*
)
[OSCURATO:PERSONA] normativo
La normativa tedesca
Il sistema con esonero della DSD, il contratto di utilizzazione del logo e il contratto di servizi
La direttiva 89/104/CEE
[OSCURATO:PERSONA] decisione controversa
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
Procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] primo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione risultante dal ragionamento contraddittorio svolto
nella sentenza impugnata
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sul secondo motivo, relativo ad uno snaturamento del contratto di utilizzazione del logo e di altri elementi del fascicolo
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sul terzo motivo, relativo ad una motivazione insufficiente, ad uno snaturamento dei fatti e a errori di diritto circa i diritti
esclusivi collegati al logo DGP
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sul quarto motivo, relativo ad una violazione del diritto comunitario dei marchi
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sul quinto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 82 CE
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sul sesto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 3 del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sul settimo motivo, relativo ad un vizio di procedura
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sull’ottavo motivo, relativo ad una violazione del diritto fondamentale ad una durata ragionevole del procedimento
Argomenti delle parti
Giudizio della Corte
Sulle spese
«Impugnazione – Concorrenza – Art. 82 CE – Sistema di raccolta e di riciclaggio di imballaggi usati in [OSCURATO:PERSONA] – Logo “[OSCURATO:PERSONA]” – Corrispettivo dovuto a titolo del contratto di utilizzazione del logo – Abuso di posizione dominante – Diritto esclusivo del titolare di un marchio – Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Principio di tutela giurisdizionale effettiva – Artt. 58 e 61 dello Statuto della Corte di giustizia»
Nel procedimento C‑385/07 P,
avente ad oggetto il ricorso di impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto l’8 agosto
2007,
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede a Colonia ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti W. Deselaers, E. Wagner e B. Meyring, Rechtsanwälte,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. W. Mölls e R. Sauer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
sostenuta da:
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede a Colonia, rappresentata dagli avv.ti W. Pauly, A. Oexle e J. Kempkes, Rechtsanwälte,
interveniente in sede d’impugnazione,
Vfw GmbH,
con sede a Colonia, rappresentata dall’avv. H. Wissel, Rechtsanwalt,
[OSCURATO:PERSONA] AG für Rückhol-Systeme,
con sede a Mainz ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti A. Rinne e M. Westrup, Rechtsanwälte,
BellandVision GmbH,
con sede a Pegnitz ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti A. Rinne e M. Westrup, Rechtsanwälte,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (relatore),
J.‑C. Bonichot e T. von Danwitz, presidenti di sezione, dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta,
dal sig. A. Arabadjiev, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. J.‑J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 dicembre 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 marzo 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «DSD») chiede l’annullamento
della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 24 maggio 2007, causa T‑151/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1607; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso mirante
all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 aprile 2001, 2001/463/CE, relativa ad un procedimento di applicazione
dell’art. 82 del Trattato CE (Caso COMP D3/34493 – DSD) (GU L 166, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
[OSCURATO:PERSONA] normativo
La normativa tedesca
2
Il 12 giugno 1991 è stato adottato il decreto sulla prevenzione della produzione dei rifiuti derivanti da imballaggi (Verordnung
über die Vermeidung von Verpackungsabfällen, BGBl. 1991 I, pag. 1234), la cui versione modificata –applicabile alla presente
controversia – è entrata in vigore il 28 agosto 1998 (in prosieguo: il «decreto sugli imballaggi»). Tale decreto ha per oggetto
di diminuire le conseguenze sull’ambiente dei rifiuti da imballaggi ed obbliga a tal fine i produttori e i distributori di
imballaggi a riprendere e a riciclare gli imballaggi per la vendita usati, al di fuori del servizio pubblico di smaltimento
dei rifiuti.
3
In particolare, i produttori e i distributori devono riprendere gratuitamente gli imballaggi usati, che rientrano nel decreto
sugli imballaggi, presso i punti di vendita o nelle loro immediate vicinanze, e indirizzarli al riciclaggio (in prosieguo:
la «soluzione autonoma»). Il consumatore deve essere avvertito circa tale possibilità con cartelli chiaramente riconoscibili.
4
Il detto decreto dispensa tuttavia dall’obbligo di raccolta e di riciclaggio autonomo i produttori e i distributori che aderiscono
ad un sistema che assicura una raccolta regolare, in tutta la zona di approvvigionamento del distributore, degli imballaggi
per la vendita usati presso il domicilio del consumatore finale o in prossimità di esso, al fine di sottoporli a riciclaggio
(in prosieguo: il «sistema con esonero»). I produttori e i distributori che aderiscono ad un sistema con esonero sono esentati
dai loro obblighi di raccolta e di riciclaggio per tutti gli imballaggi che rientrano in tale sistema e devono rendere nota
la loro partecipazione a questo sistema mediante etichettatura o qualsiasi altra misura adeguata. Essi possono anche menzionare
tale partecipazione sugli imballaggi o utilizzare altri mezzi, quali, ad esempio, informare la clientela nel punto vendita
o mediante un avviso apposto sulla confezione.
5
I servizi con esonero devono essere omologati dalle autorità competenti del Land in questione. Per essere omologati, tali
servizi, in particolare, devono estendersi al territorio di almeno un Land, devono realizzare raccolte regolari nelle vicinanze
del domicilio dei consumatori e devono fondarsi su un accordo scritto con le autorità locali preposte allo smaltimento dei
rifiuti. Qualunque impresa che soddisfa tali requisiti in un Land può organizzarvi un sistema con esonero.
6
Dal 1° gennaio 2000 i sistemi con esonero nonché i produttori e i distributori che hanno optato per la soluzione autonoma
sono sottoposti al rispetto delle stesse quote di riciclaggio. Tali quote, indicate nell’allegato I al decreto sugli imballaggi,
variano secondo il materiale di cui è costituito l’imballaggio. Il rispetto degli obblighi di raccolta e di riciclaggio è
garantito, nel caso della soluzione autonoma, mediante rapporti di periti indipendenti e, nel caso del sistema con esonero,
sulla base di una documentazione sui quantitativi di imballaggi raccolti e riciclati.
Il sistema con esonero della DSD, il contratto di utilizzazione del logo e il contratto di servizi
7
La DSD è una società che gestisce, dal 1991, un sistema con esonero sull’insieme del territorio tedesco (in prosieguo: il
«sistema DSD»). A tal fine, la DSD ha ottenuto l’omologazione da parte delle autorità competenti di tutti i Land nel 1993.
8
I rapporti tra la DSD e i fabbricanti e i distributori che partecipano al suo sistema sono disciplinati da un contratto che
ha per oggetto l’utilizzazione del logo «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «contratto di utilizzazione del logo»). Firmando
tale contratto, l’impresa partecipante è autorizzata, dietro remunerazione, ad apporre il logo «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo:
il «logo DGP») sugli imballaggi inclusi nel sistema DSD.
9
La DSD ha fatto registrare tale logo, come qui sotto rappresentato, come marchio nel 1991, da parte dell’Ufficio tedesco dei
brevetti e dei marchi:
10
Per l’utilizzo del logo DGP al di fuori della [OSCURATO:PERSONA], in particolare negli altri Stati membri della Comunità europea, la
DSD ha ceduto i suoi diritti di utilizzazione, sotto forma di licenza generale, alla [OSCURATO:PERSONA]
SPRL (ProEurope), con sede a Bruxelles (Belgio).
11
[OSCURATO:PERSONA], la DSD garantisce, in forza dell’art. 2 del contratto di utilizzazione del logo, per conto delle imprese che
partecipano al suo sistema, la raccolta, la cernita e il riciclaggio degli imballaggi che esse decidano di far trattare dal
sistema DSD, in modo da liberarle dagli obblighi di raccolta e di riciclaggio di detti imballaggi. A tal fine, l’art. 3, n. 1,
del detto contratto stabilisce che le imprese partecipanti sono obbligate a notificare i tipi di imballaggi che intendono
trattare mediante il sistema DSD e ad apporre il logo DGP su ciascun imballaggio appartenente a tali tipi e destinato al consumo
interno in [OSCURATO:PERSONA].
12
Secondo i termini del contratto di utilizzazione del logo in vigore alla data dei fatti all’origine della presente controversia,
l’utilizzatore del logo DGP versa alla DSD un corrispettivo per tutti gli imballaggi recanti questo logo da esso distribuiti
sul territorio tedesco in applicazione di tale contratto. In base all’art. 4, n. 1, del detto contratto, le deroghe a tale
regola devono essere oggetto di uno specifico accordo scritto. L’art. 5, n. 1, dello stesso contratto dispone anche che tutti
gli imballaggi recanti il logo DGP e distribuiti dall’utilizzatore di tale logo sul territorio tedesco sono fatturati.
13
L’ammontare del corrispettivo è determinato sulla base di due tipi di elementi, vale a dire, da una parte, il peso dell’imballaggio
e il tipo di materiale usato e, dall’altra, il volume ovvero la superficie dell’imballaggio. In forza dell’art. 4, nn. 2 e
3, del contratto di utilizzazione del logo, i corrispettivi non comprendono alcuna maggiorazione a titolo degli utili e sono
destinati esclusivamente a coprire i costi della raccolta, della cernita e del riciclaggio, oltre alle spese amministrative
che li concernono.
14
Nell’ambito del sistema DSD, gli imballaggi recanti il logo DGP possono essere raccolti o in contenitori per i rifiuti speciali
e differenziati a seconda che si tratti di metalli, plastiche e materie eterogenee, ovvero in contenitori collocati presso
le abitazioni (in particolare per la carta e il vetro), mentre i rifiuti residui devono essere gettati nei contenitori del
servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti.
15
Tuttavia, la DSD non raccoglie né ricicla essa stessa gli imballaggi usati, ma subappalta tale servizio a imprese di smaltimento
locali. I rapporti tra la DSD e tali imprese sono regolati da un contratto tipo, modificato più volte, che ha per oggetto
la creazione e la gestione di un sistema finalizzato alla raccolta e allo smistamento degli imballaggi (in prosieguo: il «contratto
di servizi»). In forza di tale contratto sottoscritto tra la DSD e 537 imprese locali, ciascuna di tali imprese dispone del
potere esclusivo di effettuare, in una zona determinata, la raccolta degli imballaggi per conto della DSD. Una volta smistati,
tali imballaggi sono trasportati in un centro di riciclaggio per essere riciclati.
16
Il contratto di prestazione di servizi ha costituito oggetto della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 17 settembre 2001, 2001/837/CE,
in un procedimento ex articolo 81 del Trattato CE ed ex articolo 53 dell’Accordo SEE (Casi COMP/34493 – DSD, COMP/37366 –
Hofmann + DSD, COMP/37299 – Edelhoff + DSD, COMP/37291 – Rethmann + DSD, COMP/37288 – ARGE e 5 altre imprese + DSD, COMP/37287
– AWG e 5 altre imprese + DSD, COMP/37526 – Feldhaus + DSD, COMP/37254 – Nehlsen + DSD, COMP/37252 – Schönmakers + DSD, COMP/37250
– Altvater + DSD, COMP/37246 – DASS + DSD, COMP/37245 – Scheele + DSD, COMP/37244 – SAK + DSD, COMP/37243 – Fischer + DSD,
COMP/37242 – Trienekens + DSD, COMP/37267 – [OSCURATO:PERSONA] + DSD) (GU L 319, pag. 1). Con la sentenza del Tribunale 24 maggio
2007, causa T‑289/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1691), che non ha costituito oggetto di un’impugnazione
dinanzi alla Corte, il ricorso della DSD mirante all’annullamento della decisione 2001/837 è stato respinto.
La direttiva 89/104/CEE
17
La prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), così stabilisce, all’art. 5, n. 1:
«Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi,
salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza
dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per
il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa».
18
L’art. 8 della stessa direttiva prevede:
«1. Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato
registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.
2. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca
una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella
quale si può usare il marchio di impresa, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio
in cui il marchio di impresa può essere apposto, o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario».
19
La direttiva 89/104 è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25), entrata in vigore
il 28 novembre 2008. Tuttavia, la presente controversia rimane disciplinata, tenuto conto della data dei fatti, dalla direttiva
89/104.
[OSCURATO:PERSONA]
20
Il 2 settembre 1992 la DSD notificava alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee il contratto di utilizzazione del logo e il
contratto di prestazione di servizi, al fine di ottenere un’attestazione negativa o, in mancanza, una decisione di esenzione.
21
Dopo la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
, il 27 marzo 1997 (GU 1997, C 100, pag. 4), della comunicazione nella quale annunciava la propria intenzione di assumere
una posizione favorevole in merito agli accordi notificati, la [OSCURATO:PERSONA] riceveva osservazioni da parte di terzi interessati
concernenti, segnatamente, diversi aspetti dell’applicazione del contratto di utilizzazione del logo. In particolare, tali
terzi interessati denunciavano una presunta distorsione della concorrenza risultante dal pagamento di un doppio corrispettivo
in caso di partecipazione al sistema della DSD e a quello di un altro fornitore di servizi.
22
Il 15 ottobre 1998 la DSD proponeva alla [OSCURATO:PERSONA] una serie di impegni volti ad evitare che i produttori e i distributori
di imballaggi, aderenti al sistema DSD, pagassero un doppio corrispettivo nel caso in cui partecipassero ad un altro sistema
con esonero operante a livello di un Land. In particolare, la DSD considerava la situazione di sistemi con esonero, limitati
a uno o a più Land, realizzati parallelamente al sistema della DSD. In tal caso, imballaggi dello stesso tipo e di uno stesso
distributore o produttore potevano essere ripresi, in questi Land, da uno dei nuovi sistemi con esonero e, negli altri Land,
dal sistema DSD. L’impegno della DSD a tale riguardo era il seguente:
«Nel caso in cui venissero realizzati sistemi alternativi [al sistema DSD], operanti a livello regionale e riconosciuti formalmente
dalle competenti autorità dei Länder ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del decreto sugli imballaggi, la [DSD] è disposta
ad applicare il contratto di utilizzazione del marchio in modo tale che venga offerta ai licenziatari la possibilità di partecipare
a tali sistemi per una parte dei propri imballaggi. Per gli imballaggi che rientrano in tale sistema operativo in maniera
documentata la [DSD] non richiederà alcun corrispettivo a norma del contratto di utilizzazione del marchio. Un’ulteriore condizione
per l’esenzione dal pagamento del corrispettivo per gli imballaggi contrassegnati con il logo [DGP] è il fatto che non venga
pregiudicata la tutela del marchio [DGP]».
23
Il 3 novembre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la serie di impegni proposta dalla DSD il 15 ottobre 1998 dovesse ricomprendere
altresì le soluzioni autonome utilizzate per il trattamento di una parte degli imballaggi, e non limitarsi ai sistemi con
esonero.
24
Il 15 novembre 1999 taluni produttori di imballaggi hanno presentato un reclamo alla [OSCURATO:PERSONA]. Essi sostenevano che il
contratto di utilizzazione del logo impediva la creazione di una soluzione autonoma per la raccolta degli imballaggi. Essi
ritenevano che l’utilizzo del logo, in mancanza di un effettivo servizio di trattamento dei rifiuti da parte della DSD, costituisse
un abuso di posizione dominante da parte della DSD.
25
Con lettera in data 13 marzo 2000, la DSD proponeva alla [OSCURATO:PERSONA] due ulteriori impegni. Uno di essi concerneva il caso
in cui produttori e distributori di imballaggi adottassero una soluzione autonoma per una parte degli imballaggi e per la
restante parte aderissero al sistema DSD. In tal caso, la DSD si impegnava a non richiedere alcun corrispettivo sulla base
del contratto di utilizzazione del logo per la parte di imballaggi raccolta con la soluzione autonoma, purché ciò le venisse
documentato.
26
Il 3 agosto 2000 la [OSCURATO:PERSONA] inviava alla DSD una comunicazione degli addebiti, a cui questa rispondeva con lettera del
9 ottobre 2000.
27
Il 20 aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione controversa.
La decisione controversa
28
La decisione controversa rileva, al punto 20 della sua motivazione, che risulta dalle osservazioni delle autorità tedesche
che è consentito combinare una soluzione autonoma e un sistema con esonero partecipando ad un sistema con esonero solo per
la raccolta di una parte degli imballaggi venduti (in prosieguo: i «sistemi misti»). La detta decisione sottolinea anche,
al punto 23 della motivazione, che risulta da una risposta delle autorità tedesche che il decreto sugli imballaggi non comporta
che sia possibile solo il ricorso ad un sistema unico. Il legislatore non avrebbe mai avuto l’intenzione di consentire, a
livello nazionale o di singolo Land, solo la realizzazione di un unico sistema.
29
Al punto 95 della motivazione, la decisione controversa si basa anche sulla circostanza, non contestata dalla DSD, che quest’ultima
detiene una posizione dominante, che consisteva, al momento dell’adozione della detta decisione, nel fatto che essa era la
sola impresa che proponeva un sistema con esonero su tutto il territorio tedesco e che il sistema DSD raccoglieva circa il
70% degli imballaggi di vendita in [OSCURATO:PERSONA], nonché circa l’82% degli imballaggi di vendita presso i consumatori finali in
[OSCURATO:PERSONA].
30
In base ai punti 100‑102 della motivazione della decisione impugnata, l’abuso di posizione dominante si fonda sul fatto che
il corrispettivo percepito dalla DSD presso i produttori e i distributori di imballaggi che aderiscono al sistema DSD non
è condizionato dall’utilizzo effettivo di tale sistema, ma è calcolato sulla base del numero di imballaggi recanti il logo
DGP che questi produttori e distributori vendono in [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, i produttori e i distributori che aderiscono al sistema
DSD dovrebbero apporre il logo DGP su ciascuno degli imballaggi dichiarati alla DSD e destinati all’uso in [OSCURATO:PERSONA]. Dall’indagine
effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe risultato che la modalità di calcolo del corrispettivo versato alla DSD costituirebbe
un ostacolo alla volontà di taluni produttori di imballaggi, clienti del sistema DSD, di poter fare ricorso a una propria
soluzione autonoma o ad un altro sistema con esonero per occuparsi di una parte degli imballaggi che vendono.
31
In base ai punti 103‑107 della motivazione della decisione controversa, la soluzione proposta dalla DSD, ossia la rinuncia
all’apposizione del logo DGP sugli imballaggi che non rientrano nel sistema DSD, non sarebbe praticabile viste le circostanze
economiche effettive. Una tale situazione richiederebbe infatti un’etichettatura selettiva degli imballaggi (con o senza il
logo DGP) che si tradurrebbe in costi aggiuntivi. Inoltre, una tale soluzione esigerebbe che i produttori o i distributori
di imballaggi che utilizzano sistemi misti si accertino che gli imballaggi contrassegnati con il logo DGP siano depositati
davvero nei luoghi in cui il sistema DSD riprende tali imballaggi e che quelli su cui non figura tale logo siano depositati
nei siti in cui gli altri sistemi ne assicurano la raccolta, il che sarebbe impossibile in pratica. Infine, tenuto conto del
fatto che, spesso, il consumatore finale decide solo dopo l’acquisto o addirittura dopo l’utilizzo del prodotto se provvedere
allo smaltimento dell’imballaggio nel sistema con esonero vicino alla propria abitazione o se riportarlo presso il punto vendita
secondo una soluzione autonoma, sarebbe impossibile assegnare la parte degli imballaggi recanti il logo DGP all’uno o all’altro
tipo di raccolta.
32
Ai punti 111‑115 della motivazione della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli effetti dell’abuso di posizione
dominante siano duplici. Da un lato, subordinando il corrispettivo esclusivamente all’utilizzazione del logo DGP, la DSD esporrebbe
le imprese che non utilizzano il servizio con esonero o che lo utilizzano solo per una parte degli imballaggi a prezzi e condizioni
iniqui. A causa della differenza eccessiva tra il costo della fornitura del servizio e il suo prezzo, si tratterrebbe di un
caso di sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi dell’art. 82, n. 2, lett. a), CE. Dall’altro, a causa del sistema
per il calcolo del corrispettivo istituito dal contratto di utilizzazione del logo, non sarebbe economicamente redditizio,
per le imprese ad esso assoggettate, aderire ad un sistema con esonero o ad una soluzione autonoma concorrenti in quanto tali
imprese, oltre alla remunerazione dovuta al concorrente, dovrebbero pagare un compenso alla DSD o introdurre linee separate
di imballaggio e circuiti di distribuzione distinti. Il sistema per il calcolo del corrispettivo renderebbe quindi più difficile
l’ingresso nel mercato dei concorrenti del sistema DSD.
33
Ai punti 143‑153 della motivazione della decisione controversa, la commissione precisa che la constatazione di un abuso di
posizione dominante non è inficiata dalla necessità di preservare il carattere distintivo del logo DGP. Su tale punto, la
decisione controversa indica che la funzione essenziale di tale logo è raggiunta se esso segnala al consumatore la possibilità
di far trattare l’imballaggio attraverso il sistema DSD.
34
Ai punti 150‑160 della motivazione della detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il commercio tra Stati membri può essere
pregiudicato in maniera sensibile dallo sfruttamento abusivo di una posizione dominante costituita dalle regole disciplinanti
il corrispettivo contrattuale controverso, tenuto conto delle circostanze proprie della raccolta e del riciclaggio degli imballaggi
in [OSCURATO:PERSONA] e nel mercato comune.
35
A conclusione della valutazione effettuata sul caso dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 82 CE, l’art. 1 della decisione controversa
è così formulato:
«È incompatibile con il mercato comune il comportamento di [DSD] consistente nel pretendere, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1,
[prima frase], e dell’articolo 5, paragrafo 1, [prima frase], del contratto di utilizzazione del marchio, il pagamento del
relativo corrispettivo per l’intera quantità degli imballaggi di vendita in circolazione in [OSCURATO:PERSONA] con il marchio [DGP],
anche quando le imprese tenute allo smaltimento dei rifiuti:
a) ricorrono ai servizi di DSD che danno titolo ad esonero, ai sensi dell’articolo 2 del contratto di utilizzazione del marchio,
soltanto per una parte degli imballaggi, oppure non ricorrono affatto a tali servizi, ma mettono in circolazione in [OSCURATO:PERSONA]
imballaggi uniformi, in circolazione anche in un altro Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo
e partecipano ad un sistema di ripresa che utilizza il marchio [DGP]; e
b) dimostrino di adempiere ai propri obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi, per le quantità per le quali non ricorrono
a detti servizi per l’esonero, attraverso sistemi con esonero concorrenti o soluzioni di smaltimento autonome».
36
Dopo aver constatato l’esistenza di un abuso di posizione dominante, la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato, ai punti 161‑167 della
decisione controversa e agli artt. 2‑7 di quest’ultima, in applicazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 6
febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), il modo
in cui la DSD doveva porre fine all’infrazione constata.
37
La principale misura imposta alla DSD consiste nell’obbligare quest’ultima a non richiedere alcun corrispettivo per i quantitativi
di imballaggi commercializzati in [OSCURATO:PERSONA] con il logo DGP per i quali non si è fatto ricorso a servizi che danno titolo ad
esonero e per i quali gli obblighi imposti dal decreto sugli imballaggi vengono adempiuti in altro modo. Tale misura, stabilita
all’art. 3 della decisione controversa, è la seguente:
«DSD deve impegnarsi, nei confronti di tutte le parti del contratto di utilizzazione del marchio, a non richiedere alcun corrispettivo
per le quantità parziali di imballaggi in circolazione in [OSCURATO:PERSONA] con il marchio [DGP], per le quali non si faccia ricorso
ai servizi per l’esonero di cui all’articolo 2 di detto contratto e rispetto alle quali sia provato che gli obblighi derivanti
dal decreto sugli imballaggi vengono adempiuti in altro modo.
L’obbligo di cui al primo comma sostituisce la disposizione derogatoria di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma,
del contratto di utilizzazione del marchio».
38
Peraltro, all’art. 5 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] espone come segue le prescrizioni probatorie richieste in
tali ipotesi:
«1. Costituisce prova sufficiente del fatto che gli obblighi derivanti dal decreto sugli imballaggi sono stati rispettati in maniera
diversa, in caso di partecipazione integrale o parziale ad un sistema con esonero concorrente, la conferma da parte del gestore
del sistema del fatto che la corrispondente quantità di imballaggi partecipa a detto sistema.
2. In caso di partecipazione integrale o parziale ad una soluzione di smaltimento autonomo è sufficiente la presentazione a posteriori
di un attestato di un esperto indipendente a conferma che gli obblighi di ripresa e riciclaggio o riutilizzo per la corrispondente
quantità sono stati adempiuti. L’attestato può essere rilasciato per il singolo produttore o distributore, ovvero per consorzi
di imprese che provvedono autonomamente allo smaltimento dei rifiuti.
(…)
4. Indipendentemente dalla versione del decreto in vigore, è sufficiente in ogni caso, per quanto riguarda le prove da presentare
a DSD, che l’attestato confermi alla controparte il rispetto dei requisiti di ripresa e riciclaggio o riutilizzo, riferiti
ad una determinata quantità di imballaggi.
(…)».
39
L’art. 4 della decisione controversa precisa:
«1. DSD non può percepire corrispettivi per gli imballaggi che partecipano ad un sistema di raccolta e riutilizzo o riciclaggio
con il marchio [DGP] in un altro Stato membro e che vengono messi in circolazione utilizzando il marchio nella zona di applicazione
del decreto sugli imballaggi, a condizione che sia provato l’adempimento degli obblighi derivanti da detto decreto con modalità
diverse dalla partecipazione al sistema realizzato da DSD (…).
(…)».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
40
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2001, la DSD ha presentato un ricorso mirante all’annullamento
della decisione controversa.
41
Con atto separato, depositato il medesimo giorno, la DSD ha anche presentato, a norma dell’art. 242 CE, una domanda di sospensione
dell’esecuzione dell’art. 3 di tale decisione, nonché degli artt. 4‑7 della stessa, in quanto questi si riferiscono all’art. 3,
fino a quando il Tribunale non abbia statuito nel merito.
42
Con ordinanza 15 novembre 2001, causa T‑151/01 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3295), il presidente
del Tribunale respingeva la detta domanda di sospensione dell’esecuzione.
43
Con ordinanza 5 novembre 2001 il Tribunale ha autorizzato l’intervento delle imprese Vfw AG (divenuta Vfw GmbH; in prosieguo:
la «Vfw»), [OSCURATO:PERSONA] AG für Rückhol-Systeme (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la BellandVision GmbH (in prosieguo: la «BellandVision»)
a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Queste imprese, che sono concorrenti della DSD, hanno presentato le loro osservazioni
il 7 febbraio 2002.
44
L’ultima memoria è stata depositata il 27 maggio 2002. La conclusione della fase scritta del procedimento è stata notificata
alle parti il 9 settembre 2002.
45
Nel corso del mese di giugno 2006, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Nell’ambito delle misure
di organizzazione del procedimento, esso ha inviato alle parti una serie di quesiti cui rispondere oralmente in udienza. Tali
quesiti riguardavano le differenti fasi del processo di raccolta e di riciclaggio degli imballaggi e le condizioni in cui
poteva esistere la concorrenza tra soluzioni autonome e sistemi con esonero. Il Tribunale ha anche invitato la [OSCURATO:PERSONA]
a produrre un documento presentato dalle autorità tedesche nell’ambito del procedimento amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] ha
prodotto tale documento il 26 giugno 2006.
46
Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza che ha
avuto luogo l’11 e il 12 luglio 2006.
47
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso ad esso presentato ed ha condannato la DSD a sopportare le
proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla BellandVision, incluse quelle relative al
procedimento sommario. Esso ha condannato la Vfw, che non aveva chiesto la condanna della DSD alle spese, a sopportare le
proprie spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.
48
La DSD aveva dedotto tre motivi, relativi, in primo luogo, ad una violazione dell’art. 82 CE, in secondo luogo, ad una violazione
dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 nonché del principio di proporzionalità e, in terzo luogo, ad una violazione dell’art. 86,
n. 2, CE.
49
Con il suo primo motivo, la DSD faceva valere che le disposizioni controverse del contratto di utilizzazione del logo erano
state necessarie per garantire la realizzazione degli obiettivi del decreto sugli imballaggi, consistenti nel preservare le
differenti funzioni del marchio [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «marchio DGP») e di consentire il buon funzionamento del
sistema DSD.
50
In risposta ai diversi argomenti svolti dalla DSD nell’ambito di questo motivo, il Tribunale ha dichiarato in particolare
ai punti 139 e 154 della sentenza impugnata che era possibile per un produttore o distributore di imballaggi fare ricorso
al tempo stesso a diversi sistemi per conformarsi ai tassi di riciclaggio:
«139 (...) il produttore o il distributore di imballaggi non trasferisce alla DSD un numero determinato di imballaggi destinati
a essere contrassegnati dal logo [DGP], ma piuttosto un quantitativo di materiale che tale produttore o tale distributore
vende in [OSCURATO:PERSONA] e che intende affidare al sistema DSD per la raccolta e il riciclaggio. È quindi possibile per un produttore
o distributore di imballaggi fare ricorso a sistemi misti per conformarsi ai tassi di riciclaggio stabiliti nel decreto.
(…)
154 A tale riguardo, occorre ricordare che non è precisato nel decreto [sugli imballaggi] che il logo [DGP] non possa figurare
sugli imballaggi raccolti nell’ambito di un sistema con esonero concorrente o di una soluzione autonoma se essi rispettano,
peraltro, le condizioni imposte nel [detto] decreto per identificare il sistema utilizzato in combinazione con il sistema
DSD. Tali indicazioni possono essere cumulative e uno stesso imballaggio può rientrare quindi in diversi sistemi allo stesso
tempo. È in tal senso che la [OSCURATO:PERSONA] interpreta, giustamente, il contenuto dell’obbligo di trasparenza definito dalle
autorità tedesche nelle loro osservazioni, secondo cui occorre definire chiaramente, tanto per i consumatori quanto per le
autorità, quali siano gli imballaggi soggetti all’obbligo di raccolta presso i punti vendita o nelle loro immediate vicinanze
e quali siano quelli che non possono essere soggetti a tale obbligo (...)».
51
Il Tribunale ha anche dichiarato, al punto 156 della sentenza impugnata, che «il fatto che il logo [DGP] e l’indicazione di
“misure adeguate” che indichino un altro sistema con esonero (...) figurino su uno stesso imballaggio in caso di utilizzazione
congiunta di due sistemi con esonero, e il fatto che appaiano sullo stesso imballaggio il logo [DGP] e l’indicazione di una
possibilità di restituzione al negozio, in caso di utilizzazione in comune del sistema DSD e di una soluzione autonoma, non
ledono la funzione essenziale del marchio».
52
Al punto 163 della sua sentenza, il Tribunale ha aggiunto che, «riguardo agli argomenti relativi alla necessità di rispettare
il buon funzionamento del sistema DSD (...), (...) ciò non è stato messo in questione in caso di sistemi misti. In ogni caso,
le necessità proprie del funzionamento del sistema DSD non possono essere in grado di giustificare il comportamento della
ricorrente, individuato nelle sentenze BäKo del Bundesgerichtshof e Hertzel dell’[OSCURATO:PERSONA], citate dalla
[OSCURATO:PERSONA] (...), né le diverse denunce presentate alla [OSCURATO:PERSONA] (...) né la tesi, presentata inizialmente dalla DSD nel
suo ricorso (...), consistente nel pretendere il pagamento di un corrispettivo per l’intero quantitativo di imballaggi in
circolazione in [OSCURATO:PERSONA] con il logo [DGP], persino quando sia fornita la prova che alcuni di tali imballaggi sono stati ripresi
e riciclati da un altro sistema con esonero o da una soluzione autonoma».
53
Il Tribunale ha concluso, al punto 164 della sentenza impugnata, che «né il decreto sugli imballaggi né il diritto dei marchi
né le necessità proprie del funzionamento del sistema DSD autorizzano la ricorrente a pretendere dalle imprese, che ricorrono
al suo sistema, il pagamento di un corrispettivo per l’intero quantitativo di imballaggi in circolazione in [OSCURATO:PERSONA] con il
logo [DGP], quando tali imprese forniscono la prova che esse non ricorrono al sistema DSD per una parte o per la totalità
di tali imballaggi».
54
Con il suo secondo motivo, la DSD faceva valere che un regime di etichettatura selettiva degli imballaggi in funzione del
sistema utilizzato costituirebbe una misura più appropriata dell’obbligo imposto nella decisione impugnata. Gli artt. 3 e
4 di tale decisione sarebbero sproporzionati poiché obbligano la DSD a concedere ai terzi una licenza.
55
Il Tribunale ha respinto questo motivo. Esso ha dichiarato, al punto 173 della sentenza impugnata, che «il fatto che possa
essere teoricamente possibile apporre selettivamente il logo [DGP] sugli imballaggi non può avere la conseguenza di comportare
l’annullamento delle misure [adottate nell’ambito della decisione controversa], dato che tale soluzione è più costosa e difficile
da attuare per i produttori e i distributori di imballaggi delle misure determinate agli artt. 3‑5 [di tale] decisione (...)».
56
Il Tribunale ha anche indicato, al punto 181 della sentenza impugnata, che gli obblighi che figurano nella decisione controversa
avevano per oggetto non «di imporre alla DSD una licenza senza restrizioni nel tempo per l’utilizzo del marchio [DGP], ma
solamente di obbligare la DSD a non percepire un corrispettivo sulla totalità degli imballaggi contrassegnati dal logo [OSCURATO:PERSONA], quando è dimostrato che la totalità o solo una parte di tali imballaggi è stata raccolta e riciclata mediante
un altro sistema».
57
Il Tribunale ha precisato, al punto 196 della sentenza impugnata, che la decisione controversa doveva essere interpretata
nel senso che essa non escludeva la possibilità per la DSD di percepire un corrispettivo adeguato per la sola utilizzazione
del marchio, qualora si sia dimostrato che l’imballaggio recante il detto logo è stato ripreso e riciclato da un altro sistema.
58
A sostegno di questa considerazione, il Tribunale ha esposto, ai punti 193 e 194 della sentenza impugnata, quanto segue:
«193 Il Tribunale rileva che l’obbligo imposto alla DSD all’art. 3 della decisione [controversa] permette, ai produttori e ai distributori
che ricorrono al suo sistema solamente per una parte degli imballaggi, di non versare un corrispettivo alla DSD, quando è
fornita la prova che gli imballaggi contrassegnati dal logo [DGP] non sono stati raccolti e riciclati dal sistema DSD ma da
un sistema concorrente.
194 Tuttavia, anche in tal caso non si può escludere che il marchio [DGP] apposto sull’imballaggio in causa possa avere un valore
economico in quanto tale, poiché permette di indicare al consumatore che l’imballaggio in questione può essere depositato
presso il sistema DSD (...). Una tale possibilità offerta al consumatore per tutti gli imballaggi messi in circolazione con
il logo DGP, che rientrino o meno nel sistema DSD, dopo verifica dei quantitativi raccolti, può avere un prezzo che, anche
se non può rappresentare il prezzo effettivo della prestazione di raccolta e riciclaggio, come poteva essere il caso in applicazione
delle disposizioni controverse del contratto di utilizzazione di logo, dovrebbe essere possibile versare alla DSD quale contropartita
della prestazione offerta nella fattispecie, ossia la messa a disposizione del suo sistema».
59
Con il terzo motivo, la DSD faceva valere che una violazione dell’art. 82 CE fosse da escludersi poiché essa era incaricata
della gestione di un sevizio di interesse economico generale ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, ossia la gestione dei rifiuti
a fini ambientali.
60
Il Tribunale ha indicato, al punto 208 della sentenza impugnata, che, pur supponendo che la DSD sia incaricata di un tale
servizio, ciò non toglie che non è dimostrato il rischio che tale incarico venga rimesso in questione a causa della decisione
controversa.
Procedimento dinanzi alla Corte
61
La DSD ha introdotto la presente impugnazione l’8 agosto 2007.
62
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 16 novembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]»), che gestisce dal 2006 un sistema con esonero sull’insieme del territorio tedesco, ha chiesto di intervenire
a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza 21 febbraio 2008, il presidente della Corte ha ammesso tale
intervento.
63
La DSD conclude che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– annullare la decisione controversa;
– in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale e,
– in ogni caso, condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
64
[OSCURATO:PERSONA], la Vfw, la [OSCURATO:PERSONA], la BellandVision e la [OSCURATO:PERSONA] concludono che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione, e
– condannare la DSD alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] primo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione risultante dal ragionamento contraddittorio svolto
nella sentenza impugnata
Argomenti delle parti
65
Secondo la DSD, il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione della sentenza impugnata effettuando constatazioni contraddittorie
sull’asserito abuso di posizione dominante.
66
A sostegno di questo motivo, la DSD effettua un confronto tra il modo in cui il detto abuso è stato presentato dalla [OSCURATO:PERSONA]
ai punti 101, 102, 111 e 115 della motivazione della decisione controversa, come riportati dal Tribunale ai punti 48, 50,
58, 60, 119, 163 e 164 della sentenza impugnata, e le considerazioni svolte al punto 194 di quest’ultima.
67
Da un lato, il Tribunale si sarebbe basato sul fatto che la DSD richiede che le imprese che provano di non utilizzare il suo
sistema o di utilizzarlo solo per una parte degli imballaggi di vendita recanti il logo DGP versino l’integralità del corrispettivo
dovuto a titolo del contratto di utilizzazione del logo.
68
D’altra parte, il Tribunale avrebbe suggerito al punto 194 della sentenza impugnata che, per gli imballaggi che non sono sottoposti
al sistema DSD, la DSD non richiede necessariamente il prezzo del servizio di raccolta e di riciclaggio. Le constatazioni
del Tribunale sarebbero quindi manifestamente contraddittorie.
69
[OSCURATO:PERSONA] fa presente che il corrispettivo mira a coprire i costi derivanti dalla raccolta, dalla cernita e dal riciclaggio
degli imballaggi nonché i costi di smaltimento e non è quindi una contropartita dell’utilizzo del marchio. Di conseguenza,
la decisione controversa e la sentenza impugnata non riguarderebbero un corrispettivo per l’utilizzo del marchio DGP.
70
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la BellandVision, così come la [OSCURATO:PERSONA], contestano l’esistenza della contraddizione fatta valere
dalla DSD. Il punto 194 della sentenza impugnata non conterrebbe alcun elemento relativo alle constatazioni effettuate dal
Tribunale per quanto riguarda l’abuso di posizione dominante. Esso riguarderebbe unicamente la questione se la semplice apposizione
del logo DGP sugli imballaggi possa avere un prezzo, anche quando la DSD non fornisce alcun servizio di trattamento degli
imballaggi.
Giudizio della Corte
71
Secondo una costante giurisprudenza, la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria costituisce
una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (v., in particolare, sentenze 17 dicembre
1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 25; 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P
e C‑405/04 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑729, punto 77, nonché 9 settembre 2008, cause
riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6513, punto 90).
72
Nella fattispecie, la DSD ritiene che esista una contraddizione tra la constatazione effettuata al punto 194 della sentenza
impugnata e quelle con cui il Tribunale ha confermato l’esistenza dell’abuso di posizione dominate descritta dalla [OSCURATO:PERSONA].
73
Come risulta dai punti 193 e 194 della sentenza impugnata, questi si riferiscono alla circostanza che, in seguito agli obblighi
enunciati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, la DSD non può più riscuotere il corrispettivo previsto dal contratto
di utilizzazione del logo per imballaggi che le vengono notificati, che recano il logo DGP e per i quali è provato che non
sono stati raccolti e riciclati con il sistema DSD.
74
Al punto 194 della detta sentenza, il Tribunale ha constatato che, nonostante questa circostanza, non si può escludere che
i produttori e i distributori di tali imballaggi debbano versare una somma alla DSD quale contropartita della sola apposizione
del logo DGP sull’imballaggio, dato che questa apposizione comporta una messa a disposizione del sistema DSD per il consumatore
e rappresenta quindi un utilizzo del marchio DGP che può avere un prezzo.
75
Come il Tribunale stesso ha precisato allo stesso punto, la somma che la DSD potrebbe eventualmente riscuotere come contropartita
dell’apposizione del marchio DGP è diversa dal corrispettivo che è dovuto per gli imballaggi effettivamente raccolti e riciclati
dalla DSD in applicazione del contratto di utilizzazione del logo.
76
Da quanto precede risulta, in primo luogo, che il Tribunale non ha affatto constatato, al punto 194 della sentenza impugnata,
che la DSD potrebbe riscuotere, come contropartita della semplice messa a disposizione del suo sistema, una somma corrispondente
al prezzo del servizio di raccolta e di riciclaggio.
77
Ne deriva, in secondo luogo, che il punto 194 della sentenza impugnata riguarda le conseguenze delle misure enunciate nella
decisione controversa e non la constatazione di un abuso di posizione dominante. Esso ha semplicemente per oggetto di constatare
che, contrariamente a quanto la DSD ha fatto valere dinanzi al Tribunale, la decisione controversa non ha come conseguenza
di porre la DSD nell’impossibilità di riscuotere una somma per la semplice apposizione del marchio DGP sugli imballaggi.
78
Pertanto, la contraddizione di motivazione fatta valere dalla DSD non può essere considerata fondata e il primo motivo dell’impugnazione
deve quindi essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo ad uno snaturamento del contratto di utilizzazione del logo e di altri elementi del fascicolo
Argomenti delle parti
79
La DSD rileva che al centro della controversia si trova la constatazione effettuata al punto 111 della motivazione della decisione
controversa, secondo la quale «DSD richiede dei prezzi non adeguati ogni qualvolta la quantità di imballaggi con il marchio
[DGP] è maggiore di quella degli imballaggi che beneficiano del servizio che dà luogo ad esonero». Il Tribunale in tale contesto
avrebbe constatato che, in forza del contratto di utilizzazione del logo, la DSD concede una licenza isolata per l’utilizzo
del logo DGP, ossia una licenza per l’etichettatura di imballaggi per i quali non si è fatto ricorso al sistema DSD.
80
Tale constatazione costituirebbe uno snaturamento del contratto di utilizzazione del logo, in quanto tale contratto si limita
a concedere un diritto di utilizzare il logo DGP in connessione con la presa in carico degli obblighi derivanti dal decreto
sugli imballaggi.
81
La detta constatazione snaturerebbe inoltre altri elementi del fascicolo. A tal riguardo, la DSD sottolinea che dalla corrispondenza
scambiata tra essa stessa e la [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo risulta che essa non concedeva una licenza
con la portata descritta dal Tribunale, ma rifiutava solo di dare seguito alla proposta della [OSCURATO:PERSONA] di accettare che
gli imballaggi destinati a sistemi di trattamento concorrenti potessero recare il logo DGP.
82
La constatazione effettuata dal Tribunale, relativa ad una «licenza isolata», snaturerebbe inoltre elementi del fascicolo
sui quali quest’ultimo si sarebbe esso stesso esplicitamente basato, in particolare al punto 163 della sentenza impugnata,
come talune sentenze di giudici tedeschi e le denunce presentate alla [OSCURATO:PERSONA].
83
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la Vfw, la [OSCURATO:PERSONA], la BellandVision e la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale semplicemente non ha effettuato
la constatazione, relativa ad una «licenza isolata», che la DSD gli addebita.
84
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la BellandVision ritengono peraltro che questo motivo sia irricevibile in quanto la DSD può basare la
sua impugnazione non su una valutazione asseritamente erronea dei fatti, ma solo sulla violazione da parte del Tribunale di
norme giuridiche.
Giudizio della Corte
85
Contrariamente a quanto affermano la Vfw, la [OSCURATO:PERSONA] e la BellandVision, questo motivo, relativo ad uno snaturamento del
contratto di utilizzazione del logo e di altri elementi del fascicolo, è ricevibile.
86
Infatti, l’errore addebitato dalla DSD al Tribunale riguarda lo snaturamento della portata della licenza concessa con il contratto
di utilizzazione del logo.
87
Come è stato esposto al punto 11 della presente sentenza, il contratto di utilizzazione del logo ha per oggetto di consentire
ai partner contrattuali della DSD di liberarsi del loro obbligo di raccolta e di riciclaggio degli imballaggi che essi notificano
alla DSD. A tal riguardo, questo contratto prevede che le imprese aderenti al sistema DSD debbano apporre il logo DGP su ogni
imballaggio notificato alla DSD e destinato al consumo interno in [OSCURATO:PERSONA].
88
Da questi elementi risulta che la licenza di utilizzazione del logo concessa ai clienti della DSD riguarda l’apposizione del
logo DGP sull’insieme degli imballaggi notificati alla DSD e destinati al consumo interno in [OSCURATO:PERSONA].
89
Come risulta in particolare dall’art. 1 della decisione controversa, l’abuso di posizione dominante constatato dalla [OSCURATO:PERSONA]
risiede nel fatto che il contratto di utilizzazione del logo richiede da parte dei clienti della DSD il pagamento di un corrispettivo
per l’insieme degli imballaggi notificati alla DSD, anche quando è provato che alcuni di questi sono raccolti e riciclati
attraverso sistemi di esonero concorrenti o soluzioni di smaltimento autonome.
90
Occorre constatare che il Tribunale non ha snaturato questi elementi del fascicolo.
91
Pertanto, al punto 141 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente precisato che «solo le disposizioni del contratto
di utilizzazione del logo relative al corrispettivo sono qualificate come abusive dalla decisione [controversa] [e che la
detta decisione] non censura quindi il fatto che [il detto] contratto imponga al produttore o al distributore che desidera
utilizzare il sistema DSD di apporre il logo [DGP] su ogni imballaggio notificato e destinato al consumo interno».
92
Per quanto riguarda in concreto la portata della licenza concessa mediante il contratto di utilizzazione del logo, la DSD
non è riuscita a identificare i brani della sentenza impugnata nei quali il Tribunale avrebbe descritto in maniera erronea
la portata di tale licenza. Per quanto riguarda brani in cui è esposta la valutazione di fatto e giuridica effettuata dal
Tribunale, la DSD si limita, nell’ambito del presente motivo, a menzionare i punti 119, 163 e 164 della sentenza impugnata,
nei quali il Tribunale ha ricordato il contenuto della decisione controversa ed ha considerato che, nonostante gli argomenti
della DSD relativi alla necessità di preservare il buon funzionamento del suo sistema, la [OSCURATO:PERSONA] aveva constatato giustamente
che era abusivo richiedere un corrispettivo per l’intera quantità di imballaggi notificati alla DSD e recanti il logo DGP,
anche quando era stata fornita la prova che alcuni di questi imballaggi erano stati raccolti e riciclati attraverso un altro
sistema di esonero o attraverso una soluzione di smaltimento autonoma.
93
Da quanto precede risulta che il secondo motivo deve anch’esso essere respinto.
Sul terzo motivo, relativo ad una motivazione insufficiente, ad uno snaturamento dei fatti e a errori di diritto circa i diritti
esclusivi collegati al logo DGP
Argomenti delle parti
94
Secondo la DSD, la constatazione che figura al punto 161 della sentenza impugnata, secondo cui il logo DGP non beneficia delle
esclusività che essa rivendica, di modo che non può limitare la concessione della licenza ai soli imballaggi trattati col
suo sistema, è insufficientemente motivata. La detta constatazione si baserebbe essenzialmente sulle conclusioni tratte dal
Tribunale, ai punti 130 e seguenti della sentenza impugnata, dalle difese orali e dalle risposte date dalle parti all’udienza,
senza che sia possibile determinare quale fosse il vero oggetto di questo dibattito in contraddittorio tra le parti.
95
Inoltre, la constatazione, fatta al punto 139 della sentenza impugnata, secondo cui «il produttore o il distributore di imballaggi
non trasferisce alla DSD un numero determinato di imballaggi destinati a essere contrassegnati dal logo [DGP], ma piuttosto
un quantitativo di materiale che tale produttore o tale distributore vende in [OSCURATO:PERSONA] e [di cui] intende affidare al sistema
DSD la raccolta e il riciclaggio» sarebbe manifestamente incompatibile con le disposizioni del contratto di utilizzazione
del logo relative alla notifica degli imballaggi e alla concessione della licenza, con le disposizioni del decreto sugli imballaggi
relative all’esonero dall’obbligo di trattamento, all’imperativo di trasparenza risultante dal detto decreto e al requisito,
derivante dal diritto dei marchi, secondo cui gli imballaggi che rientrano nel sistema DSD devono essere identificabili.
96
Inoltre, i punti 129 e 154 della sentenza impugnata, secondo cui un imballaggio affidato al sistema DSD può rientrare al tempo
stesso in un altro sistema di trattamento, snaturerebbero gli elementi del fascicolo, in particolare il decreto sugli imballaggi.
97
Il punto 137 della detta sentenza, secondo cui un distributore che aderisce ad un sistema di esonero potrebbe a posteriori
incaricarsi personalmente della raccolta e dello smaltimento, e viceversa, snaturerebbe, anch’esso, il decreto sugli imballaggi.
Infatti, secondo questo decreto, la partecipazione ad un sistema di esonero comporterebbe l’esenzione dagli obblighi di trattamento.
Di conseguenza, per gli imballaggi che rientrano in un sistema di esonero, non sarebbe possibile ricorrere a posteriori ad
una soluzione di smaltimento autonoma.
98
Le constatazioni effettuate dal Tribunale sarebbero inoltre incompatibili con il diritto dei marchi. La situazione descritta
dal Tribunale, in cui imballaggi non trattati mediante il sistema DSD potrebbero recare il logo DGP, priverebbe questo logo
del suo carattere distintivo. La DSD sottolinea che il detto logo, in quanto marchio registrato, fa esclusivamente riferimento
al suo sistema e quindi ai suoi servizi.
99
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha esposto, nei motivi della sentenza impugnata censurata dalla DSD, l’esame che
ha effettuato relativamente al carattere distintivo del logo DGP ed al funzionamento dei sistemi misti, ossia la combinazione
del sistema DSD e di un altro sistema di esonero o di una soluzione di smaltimento autonoma.
100
Per quanto riguarda il punto 154 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale, in tale punto, abbia giustamente
tenuto conto delle dichiarazioni del governo tedesco secondo cui uno stesso imballaggio poteva rientrare in diversi sistemi
allo stesso tempo. La DSD attribuirebbe erroneamente al decreto sugli imballaggi un approccio centrato sull’imballaggio singolo,
il quale non corrisponderebbe alle condizioni economiche in cui si inseriscono le soluzioni miste.
101
Per quanto riguarda il punto 137 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] fa rilevare che si tratta di un obiter dictum che
riguarda l’applicazione di eventuali meccanismi di correzione nel caso in cui i tassi di riciclaggio non fossero raggiunti.
Peraltro, e in ogni caso, la critica della DSD relativa al detto punto della sentenza sarebbe infondata.
102
Per quanto riguarda il punto 161 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] fa presente che il logo DGP indica solo una semplice
possibilità di raccolta e di riciclaggio da parte della DSD. Essa ricorda che questo logo è destinato ad informare gli ambienti
commerciali ed il consumatore finale del fatto che l’imballaggio sul quale esso è apposto può essere trattato mediante il
sistema DSD.
103
Secondo la Vfw, la DSD afferma erroneamente che un imballaggio non può essere inserito in due sistemi diversi.
104
[OSCURATO:PERSONA] e la BellandVision sostengono che questo motivo, laddove mira a giustificare l’abuso di posizione dominante attraverso
il decreto sugli imballaggi ed il diritto dei marchi, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostiene la DSD,
i sistemi misti sarebbero ammissibili, come avrebbe del resto dichiarato il governo tedesco.
105
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la DSD presenta in maniera inesatta il decreto sugli imballaggi allorché afferma che il servizio che
dà titolo ad esonero rinvia ad un imballaggio concreto.
Giudizio della Corte
106
Occorre constatare, in via preliminare, che gli argomenti della DSD secondo cui l’apposizione del logo DGP su imballaggi non
trattati mediante il suo sistema costituisce una violazione del diritto dei marchi coincidono, in sostanza, con il quarto
motivo dell’impugnazione. Essi saranno quindi esaminati nell’ambito di quest’ultimo motivo.
107
Inoltre, con il presente motivo, DSD fa valere essenzialmente che le constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 139,
154 e 161 della sentenza impugnata sono insufficientemente motivate e snaturano taluni elementi del fascicolo.
108
Al punto 139 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dedotto dagli elementi e dalle considerazioni esposte ai punti 129‑138
della detta sentenza che è possibile per i produttori e i distributori di imballaggi fare ricorso a sistemi misti per conformarsi
ai loro obblighi di raccolta e di riciclaggio fissati dal decreto sugli imballaggi.
109
Come risulta in particolare dai punti 129 e 154 della sentenza impugnata, questa constatazione del Tribunale relativa ai sistemi
misti riguarda il fatto, contestato dalla ricorrente, che un imballaggio affidato alla DSD e recante il logo DGP può rientrare
al tempo stesso in un sistema di raccolta e di riciclaggio diverso dal sistema DSD.
110
Deriva senza ambiguità dai motivi esposti ai punti 131‑138 della sentenza impugnata che il Tribunale ha basato il suo ragionamento
sulla considerazione secondo cui non è determinante accertare se un imballaggio rechi o meno il logo DGP. Secondo il Tribunale,
occorre unicamente che i quantitativi di materia da riciclare immessi sul mercato dal produttore o dal distributore siano
effettivamente raccolti e riciclati e che i tassi di riciclaggio previsti dal decreto sugli imballaggi siano così raggiunti.
111
In tale contesto, il Tribunale, al punto 137 della sentenza impugnata, ha fornito l’esempio della raccolta e del riciclaggio
dei rifiuti in plastica di una catena di ristorazione rapida.
112
Come la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente rilevato, il detto punto 137 costituisce un obiter dictum. Ai fini dell’esame dell’impugnazione,
quello che importa è la constatazione fatta dal Tribunale ai punti 139, 154 e 161 della sentenza impugnata, secondo la quale
non esiste alcun legame di esclusività tra gli imballaggi recanti il logo DGP e i servizi di raccolta e di valorizzazione
della DSD.
113
In primo luogo, il Tribunale ha sufficientemente esposto i motivi che l’hanno indotto a tale conclusione.
114
Occorre ricordare a tal riguardo che l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua
esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia e che la motivazione può quindi essere
implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale ha disatteso i loro
argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in particolare, sentenze
7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 372; 25 ottobre 2007, causa C‑167/06 P, Komninou e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 22, nonché FIAMM e a./Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 96).
115
La sentenza impugnata risponde in maniera circostanziata agli argomenti svolti dalla DSD per quanto riguarda l’asserita esclusività
collegata al logo DGP e consente alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Il Tribunale ha esposto in modo
dettagliato, ai punti 131‑138 nonché ai punti 150‑154 della sentenza impugnata, il motivo per cui ritiene che il decreto sugli
imballaggi e altri elementi del fascicolo consentano di concludere che un imballaggio recante il logo DGP non rientri necessariamente
nel solo sistema DSD.
116
Occorre rilevare, in secondo luogo, che, contrariamente a quanto fa valere la DSD, le constatazioni effettuate dal Tribunale
non snaturano né il decreto sugli imballaggi né il contratto di utilizzazione del logo.
117
A tal riguardo è sufficiente constatare che la DSD non ha identificato disposizioni o brani del decreto sugli imballaggi dai
quali risulterebbe che ogni singolo imballaggio può essere trattato solo da un sistema e che pertanto un imballaggio recante
il logo DGP viene necessariamente trattato dal sistema DSD. Essa non ha nemmeno dimostrato che il contratto di utilizzazione
del logo fornisce indicazioni in tal senso.
118
Per quanto riguarda infine il requisito di trasparenza, la DSD non ha fornito indizi concreti del fatto che l’interpretazione
effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Tribunale, enunciata ai punti 154 della sentenza impugnata, secondo cui occorre definire
chiaramente, tanto per i consumatori quanto per le autorità, quali siano gli imballaggi soggetti all’obbligo di raccolta presso
i punti di vendita o nelle loro immediate vicinanze e quali siano quelli che non possono essere soggetti a tale obbligo, snaturerebbe
gli elementi del fascicolo. Inoltre, essa non ha dimostrato che l’apposizione del logo DGP su imballaggi che vengono trattati
da un sistema diverso dal sistema DSD sarebbe incompatibile con questo obiettivo di trasparenza. Infatti, l’apposizione del
detto logo su un imballaggio notificato al sistema DSD indica chiaramente ai consumatori e alle autorità interessate, indipendentemente
dalla questione se il detto imballaggio sarà effettivamente trattato da questo sistema o da un altro sistema, che l’imballaggio
in questione non è più soggetto all’obbligo di raccolta presso i punti vendita o nelle loro immediate vicinanze, ma è stato
notificato alla DSD.
119
Da tutto quanto precede risulta che il terzo motivo dell’impugnazione deve essere respinto.
Sul quarto motivo, relativo ad una violazione del diritto comunitario dei marchi
Argomenti delle parti
120
La DSD fa valere che la constatazione operata al punto 161 della sentenza impugnata, secondo cui al logo DGP non si può riconoscere
l’esclusività rivendicata dal suo titolare dato che una tale esclusività «avrebbe solo l’effetto di impedire ai produttori
e ai distributori di imballaggi di ricorrere ad un sistema misto, e di legittimare la possibilità per la ricorrente di essere
remunerata per un servizio malgrado gli interessati abbiano dimostrato che non sia stato effettivamente fornito», è in contraddizione
con l’art. 5 della direttiva 89/104, che conferisce al titolare del marchio un diritto esclusivo. Tale constatazione costituirebbe
quindi una violazione del diritto comunitario dei marchi.
121
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’esclusività descritta all’art. 5 della direttiva 89/104 è differente da quella di cui trattasi al
punto 161 della sentenza impugnata. In tale brano della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe solo tratto le conseguenze
del ragionamento formulato ai punti 156 e 157 di tale sentenza, secondo cui il logo DGP esprime solo un’opzione di trattamento
e la sua funzione di origine non è pregiudicata quando l’imballaggio che reca tale logo costituisce anch’esso oggetto di altre
opzioni di trattamento.
122
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la decisione controversa non comporta un uso indebito del marchio, ossia un uso fatto da persone
con cui la DSD non ha sottoscritto alcun contratto.
123
[OSCURATO:PERSONA] fa rilevare che il logo DGP non è un marchio nel senso classico del termine. Essa ricorda che un marchio caratterizza
prodotti o servizi che sono identici o analoghi a quelli per i quali il marchio è stato registrato. Il logo DGP servirebbe
unicamente ad indicare la partecipazione a un sistema di esonero e non a identificare prodotti o servizi identici o analoghi.
Giudizio della Corte
124
Occorre rilevare, innanzitutto, che l’argomento della Vfw secondo cui il logo DGP non può essere validamente considerato nel
senso che costituisce un marchio non può essere accolto. È infatti pacifico che tale logo è stato registrato come marchio
dall’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi per i servizi di raccolta, di cernita e di riciclaggio di rifiuti.
125
Per quanto riguarda poi l’asserita violazione da parte del Tribunale dell’art. 5 della direttiva 89/104, occorre ricordare
che, in forza del n. 1, lett. a), di tale articolo, un marchio registrato conferisce al suo titolare un diritto esclusivo,
che autorizza tale titolare a vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio
di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato.
126
Pertanto, affermando che il Tribunale, al punto 161 della sentenza impugnata, non ha tenuto conto del diritto esclusivo relativo
all’utilizzo del logo di cui essa è titolare e richiamando l’art. 5 della direttiva 89/104 in tale contesto, la DSD fa valere
che spettava al Tribunale constatare che la decisione controversa le aveva illegittimamente impedito di vietare ai terzi l’uso
del segno identico al suo logo. La DSD ha evidenziato tale argomento all’udienza, sottolineando che, in ragione degli obblighi
enunciati nella decisione controversa e della loro approvazione da parte del Tribunale, il logo DGP è in pratica divenuto
disponibile per tutti.
127
Al fine di rispondere a tale argomento, occorre operare una distinzione tra l’utilizzo del logo DGP da parte dei partner contrattuali
della DSD e l’eventuale utilizzo dello stesso logo da parte di altri terzi.
128
Per quanto riguarda l’utilizzo del logo da parte dei partners contrattuali della DSD, occorre rilevare che dalla formulazione
stessa dell’art. 5 della direttiva 89/104 risulta che tale disposizione non comprende l’ipotesi in cui un terzo utilizzi il
marchio con il consenso del suo titolare. Tale ipotesi si presenta in particolare allorché il titolare autorizza, in base
ad un contratto di licenza, le sue controparti contrattuali ad utilizzare il suo marchio.
129
Ne deriva che la DSD non può utilmente far valere il diritto esclusivo che le è conferito dal logo DGP per quanto riguarda
l’utilizzo di questo logo da parte dei produttori e dei distributori che hanno concluso il contratto di utilizzazione del
detto logo con essa. La direttiva 89/104 prevede, certo, all’art. 8, n. 2, che il titolare di un marchio di impresa può far
valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che violi una delle clausole del contratto di licenza cui
si riferisce la stessa disposizione di tale direttiva. Tuttavia, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 192 delle
sue conclusioni, nella fattispecie, la DSD ha essa stessa creato un sistema che impone l’apposizione del lgo DGP su tutti
gli imballaggi notificati, anche se alcuni di questi non saranno raccolti attraverso questo sistema. È quindi pacifico che
l’utilizzo del logo DGP su tutti gli imballaggi notificati alla DSD è imposto da contratto di licenza e, di conseguenza, è
compatibile con quest’ultimo.
130
In quanto la DSD fa valere che le misure imposte dalla [OSCURATO:PERSONA] hanno per effetto di rendere l’utilizzo del logo DGP da
parte dei suoi licenziatari in parte gratuito, è sufficiente ricordare che la decisione controversa ha come solo oggetto e
come solo effetto di impedire alla DSD di farsi retribuire per servizi di raccolta e di riciclaggio per i quali è provato
che non sono stati resi da questa società. Siffatte misure non sono incompatibili con le regole enunciate dalla direttiva
89/104.
131
Peraltro, come il Tribunale ha constatato al punto 194 della sentenza impugnata, non si può escludere che l’apposizione del
logo DGP sugli imballaggi, che rientrino o meno nel sistema DSD, può avere un prezzo che, anche se non può rappresentare il
prezzo effettivo della prestazione di raccolta e di riciclaggio, dovrebbe poter essere versato alla DSD quale contropartita
della sola utilizzazione del marchio.
132
Per quanto riguarda l’eventuale utilizzo del logo DGP da parte di terzi diversi dai partners contrattuali della DSD, occorre
constatare che né nella decisione controversa né nella sentenza impugnata si constata che un tale utilizzo sarebbe consentito
dal diritto dei marchi. A tal riguardo il Tribunale ha giustamente constatato, al punto 180 della sentenza impugnata, che
gli obblighi definiti nella decisione controversa riguardano solo i rapporti tra la DSD e «produttori o distributori di imballaggi
che sono o controparti della DSD nell’ambito di un contratto di utilizzazione del logo (...) oppure titolari di una licenza
di uso del marchio [DGP] in un altro Stato membro, nell’ambito di un sistema di raccolta o di riciclaggio che utilizza il
logo corrispondente a tale marchio (...)».
133
Pertanto, l’eventuale utilizzo del logo DGP da parte di terzi diversi dai partners contrattuali della DSD non può essere addebitato
né alla [OSCURATO:PERSONA] né al Tribunale. Nulla impedisce del resto alla DSD di presentare ricorsi contro tali terzi dinanzi ai
giudici nazionali competenti.
134
Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il quarto motivo di impugnazione deve anch’esso essere respinto.
Sul quinto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 82 CE
Argomenti delle parti
135
Constatando, in maniera insufficientemente motivata e contraria agli elementi del fascicolo, che la DSD ha tenuto un comportamento
abusivo rilasciando licenze per l’utilizzo del logo DGP indipendentemente dall’utilizzo del sistema DSD e richiedendo il pagamento
del corrispettivo dovuto a titolo della licenza, anche quando il licenziatario abbia fornito la prova che non ha utilizzato
tale sistema, il Tribunale avrebbe violato l’art. 82 CE.
136
Secondo la DSD, se il Tribunale avesse effettuato un’analisi giuridica corretta, avrebbe necessariamente considerato che essa
non concede licenze per l’utilizzo del suo logo indipendentemente dall’utilizzo del sistema DSD, di modo che la decisione
controversa dovrebbe essere interpretata nel senso che il rifiuto di concedere una tale licenza costituisce un abuso. La detta
decisione avrebbe quindi per effetto di obbligare la DSD a concedere una licenza. Il Tribunale avrebbe così trascurato il
fatto che le condizioni necessarie affinché sia giustificato un tale obbligo non erano soddisfatte. Tale omissione costituirebbe
un errore di diritto.
137
La DSD aggiunge che la sentenza impugnata ha come conseguenza di rendere possibile una partecipazione parziale al sistema
DSD (compreso, ad esempio, per l’ammontare dello 0,1% soltanto degli imballaggi recanti il logo DGP) senza che la DSD possa
verificare il carattere plausibile o legittimo di una partecipazione così debole. In particolare, la DSD non sarebbe in grado
di verificare se siano soddisfatte le ragioni che, secondo la decisione controversa, rendono necessaria l’apposizione del
logo DGP sulla totalità dei prodotti mentre una parte soltanto dei prodotti rientra nel sistema DSD. L’esempio di una partecipazione
eventualmente debole e arbitraria al sistema DSD, mentre il logo DGP sarebbe apposto su tutti gli imballaggi metterebbe ancora
più in evidenza il fatto che la decisione controversa impone un obbligo di concedere una licenza per l’utilizzo del detto
logo.
138
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la BellandVision ricordano che la decisione controversa e la sentenza impugnata non si basano
sull’ipotesi del rilascio di una licenza per l’utilizzo del logo DGP indipendentemente dall’uso del sistema DSD, ma prendono
in considerazione l’importo del corrispettivo relativo ai servizi forniti. Inoltre, questa decisione e questa sentenza non
avrebbero come conseguenza di obbligare la DSD a concedere una licenza per l’utilizzo del logo DGP a produttori e a distributori
ai quali essa non intende concederne una.
139
Secondo la Vfw, questo motivo si basa su un’erronea comprensione dell’oggetto della controversia, in quanto la [OSCURATO:PERSONA]
intende non imporre a DSD un obbligo di concedere una tale licenza, ma unicamente impedire a tale società di utilizzare la
sua posizione dominante per escludere la concorrenza proveniente da sistemi concorrenti.
140
[OSCURATO:PERSONA] rileva, anch’essa, che il Tribunale non suggerisce affatto nella sentenza impugnata che la DSD offrirebbe una
licenza per l’utilizzo del logo DGP indipendentemente dall’utilizzo del sistema DSD. La sentenza impugnata non creerebbe nemmeno
un obbligo per la DSD di concedere tale licenza.
Giudizio della Corte
141
Come il Tribunale ha ricordato al punto 121 della sentenza impugnata, risulta dall’art. 82, n. 2, lett. a), CE che un abuso
di posizione dominante può consistere nell’imporre, direttamente o indirettamente, prezzi o condizioni di transazione iniqui.
142
Allo stesso punto della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza costante secondo la quale esiste
sfruttamento abusivo quando un’impresa in posizione dominante esige per i suoi servizi un corrispettivo sproporzionato rispetto
al valore economico della prestazione fornita (v., in particolare, sentenze della Corte 11 novembre 1986, causa 226/84, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3263, punto 27, e 17 maggio 2001, causa C‑340/99, TNT [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4109, punto 46).
143
Come il Tribunale ha dichiarato al punto 164 della sentenza impugnata, in seguito alla sua analisi esposta ai punti 119‑163
di tale sentenza, il comportamento addebitato alla DSD all’art. 1 della decisione controversa e consistente nel pretendere
il pagamento di un corrispettivo per l’intera quantità degli imballaggi commercializzati in [OSCURATO:PERSONA] con il logo DGP, quando
i clienti di tale società forniscono la prova che non ricorrono al sistema DSD per una parte o per la totalità di tali imballaggi,
è considerato come un abuso di posizione dominante ai sensi della disposizione e della giurisprudenza sopra considerate. Risulta
inoltre dai punti 107‑117 e 126‑133 della presente sentenza che tale valutazione effettuata dal Tribunale è sufficientemente
motivata e non è viziata dagli errori di fatto o di diritto fatti valere dalla DSD sulla base dei suoi diritti esclusivi collegati
al logo DGP.
144
Il Tribunale ha anche giustamente considerato, al punto 91 della sentenza impugnata, che, in presenza di un abuso di posizione
dominante, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva, in applicazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, del potere di obbligare la
DSD a porre fine all’infrazione constatata.
145
Come il Tribunale ha fatto rilevare allo stesso punto della sentenza impugnata, l’obbligo, imposto alla DSD all’art. 3 della
decisione controversa, di impegnarsi verso tutti i firmatari del contratto di utilizzazione del logo a non richiedere alcun
corrispettivo per le quantità di imballaggi in circolazione in [OSCURATO:PERSONA] con il logo DGP, per le quali non si faccia ricorso
ai servizi che danno titolo ad esonero della DSD e per i quali gli obblighi imposti dal decreto sugli imballaggi sono soddisfatti
in un altro modo, è soltanto il corollario della constatazione di un abuso di posizione dominante e dell’esercizio, da parte
della [OSCURATO:PERSONA], del detto potere di obbligare la DSD a porre fine all’infrazione.
146
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la DSD, l’obbligo imposto all’art. 3 della decisione controversa non comporta affatto
l’introduzione di un obbligo di concessione della licenza di utilizzo del logo DGP. Infatti, la detta decisione non contiene
alcuna misura che incida sulla libera scelta della DSD circa i soggetti con i quali essa conclude un contratto di utilizzazione
del logo e ai quali essa concede, di conseguenza, la detta licenza. La decisione controversa obbliga solo la DSD a non richiedere
ai suoi partners contrattuali il pagamento di servizi di raccolta e riciclaggio che essa non ha fornito.
147
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono occorre concludere che il Tribunale non ha travisato l’art. 82 CE e, di
conseguenza, occorre respingere il quinto motivo di impugnazione.
Sul sesto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 3 del regolamento n. 17 e del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
148
La DSD sostiene, in primo luogo, che il decreto sugli imballaggi e il diritto dei marchi si oppongono a che essa sia assoggettata
ad un obbligo di concessione della licenza di utilizzo del logo DGP. Orbene, le misure imposte dagli artt. 3 e seguenti della
decisione controversa finiscono per imporle un tale obbligo. Non tenendo conto del carattere illegittimo di queste misure,
il Tribunale avrebbe violato l’art. 3 del regolamento n. 17, il quale prevede che, se la [OSCURATO:PERSONA] constata un’infrazione
alle disposizioni dell’art. 81 CE o dell’art. 82 CE, può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine
a tale infrazione.
149
In secondo luogo, la DSD rileva che il decreto sugli imballaggi e il diritto dei marchi si oppongono a che le sia impedito
di pretendere dai suoi clienti che essi appongano, sugli imballaggi che recano il logo DGP ma che non sono trattati mediante
il sistema DSD, una menzione che consenta di neutralizzare l’effetto distintivo del suo marchio. Escludendo, al punto 200
della sentenza impugnata, questo argomento essenziale della DSD, secondo cui gli imballaggi recanti il logo DGP e trattati
mediante il sistema DSD devono poter essere distinti da quelli sui quali è apposto lo stesso logo, ma che non sono trattati
mediante tale sistema, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’art. 3 della decisione controversa costituisce
una violazione dell’art. 3 del regolamento n. 17, nonché del principio di proporzionalità.
150
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la BellandVision, il primo argomento dedotto nell’ambito di questo motivo si basa sul
postulato erroneo secondo cui il Tribunale si sarebbe basato sull’ipotesi di una licenza isolata per l’utilizzo del logo DGP.
151
Quanto al secondo argomento della DSD, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che né il decreto sugli imballaggi né il diritto dei marchi
richiedono un’identificazione dei differenti imballaggi che consenta di attribuirli alla DSD o a un altro gestore. [OSCURATO:PERSONA]
e la BellandVision condividono tale argomento e aggiungono che un’indicazione esplicativa secondo cui l’imballaggio non rientra
nel sistema DSD non sarebbe tale da porre rimedio al comportamento abusivo della DSD.
Giudizio della Corte
152
Come è stato constatato al punto 146 della presente sentenza, la decisione controversa non impone alla DSD un obbligo di concessione
della licenza di utilizzo del logo DGP.
153
Il primo argomento dedotto a sostegno del sesto motivo non può quindi essere accolto.
154
Per quanto riguarda l’argomento della DSD secondo cui gli imballaggi recanti il logo DGP e trattati mediante il sistema DSD
devono poter essere distinti da quelli sui quali è apposto questo logo ma che non sono trattati mediante questo sistema, il
Tribunale ha constatato, al punto 200 della sentenza impugnata, che, in considerazione dell’esistenza di sistemi misti, non
è possibile operare la distinzione voluta dalla DSD.
155
Questa constatazione non è erronea. Come è stato esposto al punto 129 della presente sentenza, la DSD impone essa stessa ai
suoi partners contrattuali l’apposizione del logo DGP su tutti gli imballaggi che le sono notificati. Come rilevato dall’avvocato
generale al paragrafo 240 delle sue conclusioni, non è possibile determinare in anticipo quale sarà il percorso dell’imballaggio.
Non è quindi possibile, al momento del confezionamento o della vendita del prodotto imballato, distinguere i prodotti recanti
il logo DGP effettivamente trattarti mediante il sistema DSD e quelli che recano lo stesso logo e che saranno trattati mediante
un altro sistema.
156
Di conseguenza, il secondo argomento dedotto a sostegno del sesto motivo è anch’esso infondato.
157
Il detto motivo deve quindi essere respinto.
Sul settimo motivo, relativo ad un vizio di procedura
Argomenti delle parti
158
La DSD addebita al Tribunale di aver sostituito la propria motivazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e di non aver tenuto conto
delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo, in particolare il diritto di essere sentiti.
159
Il Tribunale avrebbe proceduto a nuove constatazioni, basate sulle dichiarazioni rese dalle parti all’udienza. Si tratterebbe
di risposte a quesiti dettagliati che il Tribunale aveva posto o solo tre settimane prima dell’udienza o nel corso di quest’ultima,
senza indicare le conseguenze che intendeva trarre dalle risposte fornite o il nesso che stabiliva tra i detti quesiti e le
constatazioni che figurano nella decisione controversa.
160
Le dette constatazioni effettuate dal Tribunale sarebbero anch’esse nuove per il fatto che il loro oggetto non compare né
nella decisione controversa né nelle memorie della DSD o della [OSCURATO:PERSONA].
161
La DSD fa riferimento, in particolare, a due constatazioni, ossia, da un lato, quella che figura in particolare ai punti 139
e 154 della sentenza impugnata, secondo la quale gli imballaggi affidati alla DSD possono rientrare contemporaneamente in
un sistema di esonero e in soluzioni di smaltimento autonome e, dall’altro, quella menzionata in particolare ai punti 137
e 139 di questa sentenza, in cui si enuncia che il decreto sugli imballaggi prevede numerosi meccanismi di correzione che
consentono ai produttori e ai distributori di assumersi gli obblighi derivanti dal detto decreto affidando a posteriori gli
imballaggi a sistemi di esonero o a soluzioni di smaltimento autonome.
162
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la Vfw, la [OSCURATO:PERSONA] e la BellandVision, la sentenza impugnata non contiene alcun elemento nuovo rispetto
a quelli che sono già stati esaminati nell’ambito del procedimento amministrativo e successivamente nel corso della fase scritta
del procedimento dinanzi al Tribunale.
Giudizio della Corte
163
Occorre ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di
cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probatorio o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione
insindacabile dei fatti che, secondo una costante giurisprudenza, sfugge al controllo della Corte nell’ambito del ricorso
di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale
degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dagli atti (v., in particolare, sentenze 10 luglio 2001, causa C‑315/99 P,
[OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5281, punto 19, nonché 11 settembre 2008, cause riunite C‑75/05 P e C‑80/05 P,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6619, punto 78).
164
Pertanto, non si può addebitare al Tribunale di avere rivolto, prima dell’udienza e nel corso di quest’ultima, una serie di
quesiti dettagliati alle parti al fine di completare gli elementi di informazione di cui già disponeva e di aver tratto talune
conclusioni dalle risposte fornite dalle parti a tali quesiti.
165
Si deve constatare inoltre che il Tribunale ha rispettato l’oggetto della controversia quale risulta dal ricorso presentato
dalla DSD e si è astenuto dall’aggiungere nuovi elementi a quelli che figurano nella decisione controversa. Per quanto riguarda,
in particolare, la possibilità di combinare diversi sistemi di raccolta e di riciclaggio, risulta in particolare dai punti
20 e 23 della motivazione di questa decisione che la questione dei sistemi misti è stata esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione
dell’indagine che essa ha effettuato e che tale questione non costituisce quindi un elemento nuovo aggiunto al fascicolo dal
Tribunale.
166
Ne deriva che il settimo motivo dell’impugnazione deve essere respinto.
Sull’ottavo motivo, relativo ad una violazione del diritto fondamentale ad una durata ragionevole del procedimento
Argomenti delle parti
167
La DSD fa valere che il Tribunale ha commesso un’irregolarità procedurale e ha leso i suoi interessi, violando il diritto
fondamentale a che la propria causa sia esaminata entro un termine ragionevole, quale sancito dall’art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dall’art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1).
168
La DSD fa presente che il procedimento seguito dinanzi al Tribunale è iniziato il 5 luglio 2001 e si è concluso il 24 maggio
2007. Anche tenendo conto dei vincoli inerenti ai procedimenti avviati dinanzi ai giudici comunitari, tale durata sarebbe
eccessivamente lunga. A tal riguardo si rileva che tra la notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, il
9 settembre 2002, e la decisione, adottata il 19 giungo 2006, di avviare la fase orale del procedimento e di chiedere alle
parti di rispondere a taluni quesiti nel corso dell’udienza sono trascorsi più di 45 mesi senza che nessun provvedimento sia
stato adottato durante questo periodo.
169
La DSD rileva anche che la durata eccessiva del procedimento costituisce una violazione grave dei suoi interessi, caratterizzata
tra l’altro da una lesione del suo modello contrattuale e di attività nonché da una privazione della possibilità di riscuotere
un corrispettivo adeguato in contropartita del semplice utilizzo del logo DGP.
170
Secondo la DSD, dal combinato disposto degli artt. 58 e 61 dello Statuto della Corte di giustizia risulta che, allorché un
motivo dedotto a sostegno di un’impugnazione e relativo ad un’irregolarità procedurale dinanzi al Tribunale che ha leso gli
interessi della ricorrente è fondato, la sentenza del Tribunale deve essere annullata dalla Corte. Questa regola sarebbe giustificata,
come avrebbe ammesso la Corte nella sentenza Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], citata, per motivi di economia processuale e al fine
di garantire un rimedio immediato ed effettivo contro una tale irregolarità.
171
Anche in forza degli artt. 58 e 61 dello Statuto della Corte di giustizia, la DSD ritiene che una tale irregolarità procedurale
dinanzi al Tribunale giustifichi l’annullamento della sentenza del Tribunale indipendentemente dalla questione se questa irregolarità
abbia avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia.
172
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la BellandVision rilevano che, nella fattispecie, nulla consente di ritenere che ci sarebbe
un nesso tra la durata del procedimento e l’esito della controversia. Peraltro, l’annullamento della sentenza impugnata potrebbe
solo allungare ancora la durata del procedimento.
173
Ad ogni modo, la durata del procedimento sarebbe giustificata dalla complessità della controversia, di cui la DSD è essa stessa
responsabile, in quanto ha depositato memorie voluminose corredate da numerosi allegati. Lo stesso varrebbe per la causa T‑289/01,
che ha dato luogo alla citata sentenza 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale ha trattato
in parallelo con la causa T‑151/01 all’origine della sentenza impugnata.
174
Per quanto riguarda le affermazioni della DSD circa la lesione arrecata ai suoi interessi, la [OSCURATO:PERSONA] le ritiene inesatte.
Per quanto riguarda in particolare il modello commerciale della DSD, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che ogni disposizione adottata
ai sensi dell’art. 82 CE, che impone che si ponga fine ad un abuso, comporta necessariamente un cambiamento della politica
commerciale dell’impresa interessata.
175
[OSCURATO:PERSONA] fa rilevare che la DSD non ha subìto alcuno svantaggio a causa della durata del procedimento, in quanto essa ha potuto
continuare la sua attività e la sua posizione sul mercato non si è indebolita in maniera significativa. Peraltro, anche nell’ipotesi
di una lesione degli interessi della ricorrente, un annullamento della sentenza impugnata presenterebbe un carattere sproporzionato.
Giudizio della Corte
176
Come risulta dall’art. 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dalla giurisprudenza, la Corte è competente
a controllare se il Tribunale sia incorso in vizi procedurali lesivi per gli interessi della parte ricorrente e deve verificare
che siano stati rispettati i principi generali del diritto comunitario (sentenze Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19,
e 15 giugno 2000, causa C‑13/99 P, TEAM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4671, punto 36).
177
Per quanto riguarda l’irregolarità fatta valere nell’ambito del presente motivo, occorre ricordare che l’art. 6, n. 1, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali prevede che ogni persona ha diritto
a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale,
costituito per legge, ai fini della determinazione sia dei suoi diritti e doveri di carattere civile sia della fondatezza
di ogni accusa penale che le venga rivolta.
178
In quanto principio generale del diritto comunitario, un tale diritto si applica nell’ambito di un ricorso giurisdizionale
avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] (sentenze Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 21, nonché 1° luglio 2008, cause
riunite C‑341/06 P e C‑342/06 P, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4777, punto 45).
179
Tale diritto è stato del resto ribadito all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Come la Corte
ha più volte dichiarato, tale articolo è afferente al principio di tutela giurisdizionale effettiva [sentenze 13 marzo 2007,
causa C‑432/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2271, punto 37; 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi et [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6351, punto 335, nonché 16 dicembre 2008, causa C‑47/07 P,
Masdar (UK)/CommissioneRacc. pag. I‑9761, punto 50].
180
In quanto la [OSCURATO:PERSONA] e la Vfw contestano l’esistenza di un nesso tra la durata del procedimento e gli interessi della
DSD e sollevano così la questione se il presente motivo riguardi veramente un’irregolarità procedurale lesiva degli interessi
della parte ricorrente ai sensi dell’art. 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, occorre ricordare che un’impresa
che presenta un ricorso inteso a fare annullare una decisione che l’ha costretta ad adattare il contratto tipo che essa conclude
con i suoi clienti ha, per evidenti ragioni di politica commerciale, un interesse certo a che si statuisca entro un termine
ragionevole sugli argomenti con cui essa sostiene che tale decisione è illegittima. Il fatto che, in altre cause, la Corte
abbia esaminato la questione della durata del procedimento nell’ambito di un ricorso avverso decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che
infliggono ammende per violazione del diritto della concorrenza (v., in particolare, sentenze Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 21; 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10821, punto 154, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 115), mentre, nella fattispecie, una tale ammenda non è stata inflitta
alla DSD, è irrilevante nel presente contesto.
181
Occorre anche ricordare che la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata alla luce delle circostanze
proprie di ciascun caso di specie, quali la complessità della controversia e il comportamento delle parti (v., in tal senso,
sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 116 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza
26 marzo 2009, causa C‑146/08 P, Efkon/Parlamento e Consiglio, punto 54).
182
A tal riguardo la Corte ha precisato che l’elencazione dei criteri pertinenti non è esaustiva e la valutazione della ragionevolezza
della detta durata non richiede un esame sistematico delle circostanze del caso di cui trattasi alla luce di ciascuno dei
detti criteri quando la durata del procedimento appaia giustificata alla luce di uno solo di essi. Pertanto, la complessità
del caso ovvero un comportamento dilatorio del ricorrente possono essere considerati valida giustificazione di una durata
a prima vista troppo lunga (sentenze 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P
a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 188, nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 156).
183
Nella fattispecie, si deve constatare che la durata del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale, che è stata di circa 5
anni e 10 mesi, non può essere giustificata da alcuna delle circostanze proprie del caso.
184
Risulta in particolare che il periodo compreso tra la comunicazione, nel corso del mese di settembre 2002, della fine della
fase scritta del procedimento e l’apertura, nel corso del mese di giugno 2006, della fase orale del procedimento è durato
3 anni e 9 mesi. La lunghezza di questo periodo non può spiegarsi con le circostanze del caso, che si tratti della complessità
della controversia, del comportamento delle parti o ancora del sopravvenire di incidenti procedurali.
185
Per quanto riguarda, in particolare, la complessità della controversia, occorre constatare che i ricorsi presentati dalla
DSD contro la decisione controversa e la decisione 2001/837, pur richiedendo un esame approfondito del decreto sugli imballaggi,
dei legami contrattuali della DSD, delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] e degli argomenti dedotti dalla DSD, non presentavano
una difficoltà o un’ampiezza che impedisse al Tribunale di effettuare la sintesi di tali fascicoli e di preparare la fase
orale del procedimento in un lasso di tempo meno lungo di 3 anni e 9 mesi.
186
Inoltre, come la Corte ha già rilevato, in caso di controversia sull’esistenza di un’infrazione alla norme di concorrenza,
il precetto fondamentale della certezza del diritto, sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, nonché l’obiettivo
di garantire che la concorrenza non sia falsata sul mercato interno, presentano un rilevante interesse non solo per il ricorrente
stesso e per i suoi concorrenti, bensì anche per i terzi, in ragione del vasto numero di persone interessate e degli interessi
economici in gioco (sentenza Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30). Nella fattispecie, in considerazione della posizione
dominante della DSD, del volume del mercato dei servizi sul quale quest’ultima ed i suoi concorrenti esercitano la loro attività,
delle eventuali ripercussioni dell’esito della controversia sulla prassi da seguire e sui corrispettivi da pagare da parte
dei produttori nonché dei distributori di prodotti imballati e dei quesiti sollevati dalla controversia relativamente all’utilizzo,
estremamente diffuso, del logo DGP, il lasso di tempo che è trascorso tra la fine della fase scritta del procedimento e la
fase successiva dello stesso è eccessivo.
187
Peraltro, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 293‑299 delle sue conclusioni, il detto lasso di tempo non è stato
interrotto né dall’adozione da parte del Tribunale di misure di organizzazione del procedimento o di istruzione né da incidenti
procedurali provocati dalle parti.
188
Tenuto conto degli elementi che precedono, occorre considerare che la procedura seguita dinanzi al Tribunale non si è conformata
ai requisiti collegati al rispetto di una durata ragionevole del procedimento.
189
Per quanto riguarda le conseguenze del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale,
la DSD fa valere la regola, enunciata all’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, secondo cui, quando
l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Poiché il presente motivo è basato sul mancato rispetto
di una durata ragionevole del procedimento e questo costituisce un’irregolarità procedurale lesiva degli interessi della parte
ricorrente ai sensi dell’art. 58 di questo Statuto, la constatazione di tale irregolarità deve imperativamente comportare,
secondo la DSD, l’annullamento della sentenza impugnata, indipendentemente dalla questione se la detta irregolarità abbia
avuto o meno un’incidenza sulla soluzione della controversia. In mancanza di un tale annullamento, la Corte non rispetterebbe
l’art. 61 del suo Statuto.
190
Con questo argomento, la DSD propone alla Corte di rivedere la sua giurisprudenza secondo cui il mancato rispetto di una durata
ragionevole del procedimento comporta l’annullamento della sentenza impugnata solo allorché esistono indizi secondo cui la
durata eccessiva del procedimento ha avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia (v., in tal senso, sentenza Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 49). Nella fattispecie, la DSD non ha fornito siffatti indizi.
191
È certo vero, come ha sottolineato la DSD, che il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento costituisce
un’irregolarità procedurale (v., in tal senso, sentenza Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 48).
192
Cionondimeno, l’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia deve essere interpretato e applicato in una maniera
che sia utile.
193
Orbene, allorché non esiste alcun indizio da cui risulti che il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento
può aver avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, l’annullamento della sentenza impugnata non porrebbe rimedio
alla violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva commessa dal Tribunale.
194
Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 305 e 306 delle sue conclusioni, tenuto conto della necessità di
far rispettare il diritto comunitario della concorrenza, la Corte non può, per il solo motivo del mancato rispetto di una
durata ragionevole del procedimento, consentire alla parte ricorrente di rimettere in discussione l’esistenza di una violazione
quando tutti i suoi motivi rivolti contro le constatazioni effettuate dal Tribunale in merito a tale violazione e al relativo
procedimento amministrativo sono stati respinti in quanto infondati.
195
Per contro, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 307 e seguenti delle sue conclusioni, il mancato rispetto, da
parte del Tribunale, di una durata ragionevole del procedimento può dar luogo ad una domanda di risarcimento danni in forza
di un ricorso presentato contro la Comunità nell’ambito degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.
196
Di conseguenza, risulta infondato l’argomento delle DSD secondo cui il superamento del termine ragionevole, affinché si ponga
rimedio a questa irregolarità procedurale, deve comportare l’annullamento della sentenza impugnata. Pertanto, l’ottavo motivo
deve essere respinto.
197
Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla DSD può essere accolto, occorre respingere l’impugnazione.
Sulle spese
198
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
di questo medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA], la Vfw, la [OSCURATO:PERSONA] e la BellandVision ne hanno fatto domanda, la DSD, rimasta soccombente, deve essere condannata
alle spese della presente causa.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle della presente causa sostenute
dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dalla Vfw GmbH, dalla [OSCURATO:PERSONA] AG für Rückhol-Systeme
e dalla BellandVision GmbH.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.