CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43184/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore delle parti civili Comune di Napoli e "S.O.S. Impresa rete per la legalità", avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza, depositando conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Alteri°, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Alterio, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso. Il ricorso lamenta anzitutto, in linea generale, la sostanziale assenza di motivazione della sentenza, che si sarebbe limitata a rinviare a quella appellata. In secondo luogo, censura la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, contestando il giudizio di credibilità di costoro formulato dai giudici d'appello, rappresentando la contraddittorietà del loro narrato e rilevando come il più autorevole tra quelli, in quanto figlio del capo-clan, abbia sostanzialmente escluso l'appartenenza del ricorrente al sodalizio. Deduce, altresì, l'irrilevanza delle conversazioni intercettate, poiché confuse e prive di riscontri. Infine, si duole della quantificazione della pena, che assume determinata sulla base di criteri metagiuridici e soggettivi. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Quanto al giudizio di colpevolezza, la difesa si limita a riproporre le doglianze rassegnate con l'atto d'appello (v. pag. 3 s., sent.), senza il benché minimo confronto critico con gli argomenti della sentenza impugnata. Peraltro, non deduce vizi logici della motivazione, ma censura esclusivamente la valutazione delle risultanze probatorie, perciò chiedendo alla Corte di cassazione un giudizio di merito, che però le è precluso. La doglianza, dunque, è doppiamente inammissibile, poiché non consentita in questa sede e, comunque, generica. 2.2. Non è consentita neppure quella riguardante il trattamento sanzionatorio. Oltre ad essere anch'essa generica, reiterativa e semplicemente espressiva di dissenso dalle valutazioni della Corte, non considera che la pena è stata contenuta nel minimo edittale, perciò non occorrendo neppure una motivazione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).4. In quanto soccombente, il ricorrente — a norma dell'art. 592, comma 4, cod. proc. pen. — dev'essere condannato anche alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "S.O.S. Impresa rete per la legalità", che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.