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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31036/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6570/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli a vv .ti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.52; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7933/2016, depositata il 15 settembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Al contribuente sono stati notificati due avvisi di accertamento, fondati su indagini finanziarie svolte, per gli anni di imposta 2008 e 2009, su svariati conti correnti bancari, alcuni dei quali intestati a soggetti diversi considerati però riconducibili al ricorrente.

Il contribuente ha impugnato entrambi gli avvisi con distinti ricorsi,successivamente riuniti.

L'Agenzia della entrate si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità della rettifica. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 11538/21/15, ha accolto parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ha escluso dall'imponibile i prelevamenti effettuati dal contribuente pari ad euro 10.509,00 per l'anno 2008 e pari ad euro 47.314,00 per l'anno 2009. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha invece confermato la legittimità della rettifica in ordine ai versamenti effettuati dal contribuente, considerati maggiori compensi, che ammontano a euro 26.019 per il 2008 ed euro 22.709 per il 2009.

2. – Il contribuente ha proposto appello , riproponendo le doglianze sollevate in primo grado.

L'Agenzia si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza n. 7933/2016, depositata il 15 settembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello.

3. –Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Va dato atto, in via preliminare, dell'avvenuto deposito di un'istanza di estinzione del giudizio, in quanto con istanze in data 2 ottobre 2017 il contribuente si è avvalso, per entramb i gli accertamenti oggetto di contesa, della definizione agevolata di cui all’art. 11, d.l. 24aprile 2017 n. 50, conv. con modificazioni nella l. 21giugno 2017 n.96.

Le istanze sono state accolte, ai sensi del comma 10 dell’art.11 richiamato, con il pagamento integrale di quanto dovuto, e conseguente sgravio da parte dell’Agenzia delle Entrate, come da documentazione allegata.

A tal fine sono stati depositatii seguenti atti: • domanda definizione agevolata accertamento TF501AI03239/2013 (per l’Anno 2008); • ricevuta Intratel versamento prima rata definizione anno 2008; • comunicazione Agenzia Entrate di accettazione della domanda per l’Anno 2008; • domanda definizione agevolata accertamento TF501AI02448/2014 (per l’Anno 2009); • ricevuta Intratel versamento prima rata anno 2009; • comunicazione Agenzia Entrate di accettazione della domanda per l’Anno 2009; • estratti dal Cassetto fiscale del contribuente, attestanti il regolare pagamento e l’intervenuto sgravio per entrambe le annualità oggetto degli accertamenti impugnati. [OSCURATO:PERSONA], dunque, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

2. –Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. 10febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico dellaparte che le ha anticipate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6570/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli a vv .ti [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.52; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7933/2016, depositata il 15 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Al contribuente sono stati notificati due avvisi di accertamento, fondati su indagini finanziarie svolte, per gli anni di imposta 2008 e 2009, su svariati conti correnti bancari, alcuni dei quali intestati a soggetti diversi considerati però riconducibili al ricorrente. Il contribuente ha impugnato entrambi gli avvisi con distinti ricorsi,successivamente riuniti. L'Agenzia della entrate si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità della rettifica. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 11538/21/15, ha accolto parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ha escluso dall'imponibile i prelevamenti effettuati dal contribuente pari ad euro 10.509,00 per l'anno 2008 e pari ad euro 47.314,00 per l'anno 2009. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha invece confermato la legittimità della rettifica in ordine ai versamenti effettuati dal contribuente, considerati maggiori compensi, che ammontano a euro 26.019 per il 2008 ed euro 22.709 per il 2009. 2. – Il contribuente ha proposto appello , riproponendo le doglianze sollevate in primo grado. L'Agenzia si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza n. 7933/2016, depositata il 15 settembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello. 3. –Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Va dato atto, in via preliminare, dell'avvenuto deposito di un'istanza di estinzione del giudizio, in quanto con istanze in data 2 ottobre 2017 il contribuente si è avvalso, per entramb i gli accertamenti oggetto di contesa, della definizione agevolata di cui all’art. 11, d.l. 24aprile 2017 n. 50, conv. con modificazioni nella l. 21giugno 2017 n.96. Le istanze sono state accolte, ai sensi del comma 10 dell’art.11 richiamato, con il pagamento integrale di quanto dovuto, e conseguente sgravio da parte dell’Agenzia delle Entrate, come da documentazione allegata. A tal fine sono stati depositatii seguenti atti: • domanda definizione agevolata accertamento TF501AI03239/2013 (per l’Anno 2008); • ricevuta Intratel versamento prima rata definizione anno 2008; • comunicazione Agenzia Entrate di accettazione della domanda per l’Anno 2008; • domanda definizione agevolata accertamento TF501AI02448/2014 (per l’Anno 2009); • ricevuta Intratel versamento prima rata anno 2009; • comunicazione Agenzia Entrate di accettazione della domanda per l’Anno 2009; • estratti dal Cassetto fiscale del contribuente, attestanti il regolare pagamento e l’intervenuto sgravio per entrambe le annualità oggetto degli accertamenti impugnati. [OSCURATO:PERSONA], dunque, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 2. –Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione della materia del contendere (Cass. 10febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico dellaparte che le ha anticipate.
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