CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 41849/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15090/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 33; - con troricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 197/29/13 della Commissione tributaria Regionale della Puglia, sezione distaccata di Taranto, depositata il 9/12/2013; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'Agenzia delle entrate notificava alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.n.c." di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di accertamento n TVP01050034/2011, per l'anno di imposta 2007, con il quale determinava un maggior reddito di impresa pari a €. 143.258,00 derivante dal recupero a tassazione della plusvalenza non dichiarata a seguito di cessione di azienda; avviso che non veniva impugnato. In ragione della natura della compagine sociale, il maggior reddito veniva imputato per trasparenza, ex art 5 TUIR, in capo ai due soci in ragione delle quote da essi possedute e, per l'effetto, nei confronti di quest'ultimi venivano emessi distinti atti di accertamento. 2. Avverso tali avvisi i contribuenti proponevano ricorso. 3. La CTR con sentenza n. 197/29/13, depositata il 9.12.2013, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva gli originari ricorsi dei contribuenti sul presupposto della nullità del prodromico avviso di accertamento notificato alla società in quanto carente sotto il profilo motivazionale delle somme richieste. 4. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 4. I contribuenti depositano controricorso con ricorso incidentale. 5. In prossimità della camera di consiglio i contribuenti hanno chiesto, ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018, la sospensione del presente giudizio in ragione della presentazione delle domande di definizione agevolata. Considerato che In tale situazione - vista la documentazione prodotta dai contribuenti ai fini della definizione agevolata, rilevato che entro il 31.12.2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui all'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione - concorrono tutti i presupposti di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 per cui è possibile pervenire, come richiesto dai contribuenti, ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite e alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito. 2. Le spese vanno compensate avuto riguardo all'esito della controversia chiusasi con la definizione agevolata. P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese processuali. CgzA deciso in Roma il 1 dicembre 2021 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] cn I ERtA kimenico