CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 44482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (2n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 5 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza per il distretto della Corte di Appello di Torino respingeva il reclamo presentato da CINTORINO Antoni avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Novara, che rigettava l'istanza avanzata dall'imputato volta ad ottenere un permesso ex art. 30 ord. pen. per potersi recare a Calatabiano al fine di far visita alla propria madre in gravi condizioni di salute. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - t_ CINTORINO Anton2deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 30 ord.pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato e senza vizi in diritto nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]