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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16225/2026

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il 16/07/1975avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte di appello di LecceEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e perl’annullamento della sentenza impugnata con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], conrinvio alla Corte di appello di Lecce.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 21 maggio 2025 la Corte di appello di Lecce, in riformadella sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Lecce in data16 giugno 2021, appellata anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ha così deciso:nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], previa dichiarazione di improcedibilità in ordineai reati di furto di cui ai capi G) e I) nonché di estinzione per prescrizione del reatodi falso di cui al capo K), ha ridotto la pena a mesi undici, giorni dieci di reclusioneed euro 333,00 di multa, come concordato tra le parti, in relazione ai reati diricettazione sub J) e H);nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], previa dichiarazione di improcedibilità in ordine aireati di furto di cui ai capi G) e I), ha rideterminato la pena in mesi undici, giornidieci di reclusione ed euro 333,00 di multa, in relazione ai reati di ricettazione subJ) e H).2.

Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione irispettivi difensori di fiducia degli imputati.2.1.

Nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono articolati due motivi di ricorso con i qualisi eccepisce l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione inrelazione al mancato esame dell’ipotesi di proscioglimento ai sensi dell’art. 129cod. proc. pen. nonché ai criteri di aumento della pena per la continuazione.2.2.

Il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.Con il primo si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 270 cod. proc. pen. el’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento, conconseguente vizio della motivazione.Deduce il ricorrente che la responsabilità per i reati di ricettazione in questionesi basa esclusivamente sulle captazioni ambientali e telefoniche disposte in undiverso processo, relativo ad esponenti e fatti di criminalità organizzata, utilizzatenonostante il divieto di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., in assenza delladeroga di legge prevista (“salvo che risultino rilevanti e indispensabili perl’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reatidi cui all’art. 266, comma 1”).La corte territoriale, omettendo di pronunciarsi sull’esistenza di un rapportodi connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra i fatti in contestazione nei dueprocedimenti – così come prospettato in primo grado – aveva erroneamenteritenuto che le uniche ipotesi di reato oggetto di condanna – le ricettazioni di cuiai capi J) e H) – prevedessero l’arresto obbligatorio in flagranza.Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine agli elementi costituitivi delle ricettazioni, privi di qualsiasi riscontroprobatorio, idoneo a collegare l’azione antigiuridica alla specifica condotta delricorrente, per entrambi i profili, oggettivo e soggettivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è fondato e assorbente.Il ricorrente con doppia pronuncia conforme ha riportato condanna per i reatidi ricettazione contestatigli ai capi J) e H), sul presupposto che “le intercettazioniambientali registrate nella vettura del [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle telefoniche delleutenze a lui in uso, oltre che l’incrocio dei dati di posizionamento GPS e quelliderivanti dalle celle impegnate nella trasmissione dei dati telefonici dei tre correihanno consentito alla P.G. di ricostruire nel dettaglio la chiarissima responsabilitàdi tutti e tre gli appellanti per i delitti sopra indicati” (pag. 16 della sentenzaimpugnata).Trova riscontro, pertanto, quanto affermato dalla difesa circa il fatto che “leintercettazioni e le captazioni ambientali rappresenta(va)no il nucleo centrale, senon esclusivo, della efficacia dimostrativa del costrutto accusatorio” (pag. 4 delricorso), con conseguente specificità del motivo con cui è stata eccepital'inutilizzabilità di tali prove, essendo stata dedotta e dimostrata la loro decisivitàin forza della cd.

"prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimentoimpugnato (cfr. Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02).L’eccezione di inutilizzabilità va, quindi, esaminata per i profili denunciati.2.

Dal testo della sentenza impugnata, al quale deve farsi riferimento, emergeche le intercettazioni in questione furono disposte nell’ambito del procedimento13054/2016 R.G.N.R. relativo al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ascritto asoggetti diversi dal ricorrente.

Nei confronti di quest’ultimo si è altresì procedutonel diverso procedimento 10651/2017 R.G.N.R. (come indicato nell’intestazionedella sentenza di appello), relativo anche ai reati per i quali è intervenutacondanna.A fronte del rilievo di inutilizzabilità, già sollevato in primo grado, il Tribunalerigettò l’eccezione, ritenendo la sussistenza di una ipotesi di connessione ex art.12 cod. proc. pen. tra i reati oggetto dei due procedimenti.

La Corte di appello –in riscontro di uno specifico motivo di impugnazione con il quale si insistevasull’inutilizzabilità delle intercettazioni nel diverso procedimento e, in particolare,si contestava che nella sentenza di primo grado non fosse stato esplicitato ilrapporto di connessione esistente tra il reato associativo oggetto del procedimentonel quale le intercettazioni erano state disposte e i reati di cui all’odiernoprocedimento - assumeva che poteva prescindersi, nella fattispecie, dalla verificadella sussistenza di una ipotesi di connessione, poiché decisivo era il fatto che nelprocesso in esame le intercettazioni erano “rilevanti e indispensabili perl’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e di reati dicui all’art. 266, c. 1, c.p.p., circostanze sicuramente sussistenti nel caso di specie”(pag. 17).4.

La conclusione della corte di merito è all’evidenza erronea oltre che privadi inquadramento giuridico in ordine alla disciplina applicabile.La disposizione dell’art. 270 cod. proc. pen. vigente nel momento in cui leintercettazioni furono eseguite prevedeva che i risultati delle intercettazioni nonpotessero essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali erano statedisposte, salvo che fossero indispensabili per l’accertamento di delitti per i qualiera obbligatorio l’arresto in flagranza.

Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere ilcontrasto formatosi in ordine al concetto di “procedimento diverso” di cui all’art.270 cod. proc. pen., stabilirono che il divieto di utilizzazione dei risultati diintercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali eranostate autorizzate - salvo che le stesse risultassero indispensabili perl'accertamento di delitti per i quali era obbligatorio l'arresto in flagranza - nonoperava con riferimento ai risultati relativi a reati connessi ex art. 12 cod. proc.pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta,sempreché rientrassero nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge (Sez.

U, n.51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01).Con decreto legge n. 161 del 2019, convertito dalla legge n. 7 del 2020, èstato modificato l'art. 270, comma 1, cod. proc. pen, stabilendosi che «i risultatidelle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quellinei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili perl'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reatidi cui all'art. 266, 3 comma 1».

La data di entrata in vigore del novellato art. 270cod. proc. pen. è stata poi fissata in via definitiva con decreto legge 30 aprile 2020,n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, al 31 agosto2020.In sintesi – ed ai fini che in questa sede rilevano - il nuovo testo dell'art. 270cod. proc. pen., al quale ha fatto riferimento la Corte di appello, amplia rispettoalla precedente formulazione i casi di deroga al divieto di utilizzabilità delleintercettazioni in altro procedimento, in quanto all'accertamento dei delitti per iquali è obbligatorio l'arresto in flagranza, originariamente previsto, si aggiunge,nel testo riformato, l'accertamento dei reati di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc.pen.

Tale ultimo inciso è stato poi eliminato dal successivo decreto legge 10 agosto2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.Va ulteriormente precisato che le Sezioni Unite, pronunciandosi in tema disuccessione nel tempo di dette diposizioni, con sentenza n. 36764 del 18/04/2024,Pisaniello, Rv. 287005-01, hanno affermato che la disciplina del regime diutilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma1, cod. proc. pen. – nel testo introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.7 ed anterioreal decreto-legge 10 agosto 2023, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge8 ottobre 2023, n. 137 – si applica solo nel caso in cui il procedimento nel qualesono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31agosto 2020.5.

Il procedimento in oggetto è stato iscritto prima del 2020 (le intercettazioniriportate in sentenza risalgono al 2017), con la conseguenza che – alla stregua deicriteri sintetizzati in precedenza: la disciplina processuale (art. 270, comma 1,cod. proc. pen.) alla quale far riferimento è quella antecedente la riforma del 2019(“i risultati delle intercettazioni non posso essere utilizzati in procedimenti diversida quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili perl’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”); devonoapplicarsi i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite, "Cavallo", in temadi procedimenti diversi; non essendo previsto per i reati di ricettazione, inrelazione ai quali le intercettazioni sono state utilizzate, l’arresto obbligatorio inflagranza ai sensi dell’art. 380 cod. proc. pen., il giudice di appello, investito diuno specifico motivo d’impugnazione, era chiamato a stabilire, conseguentementeargomentando in modo compiuto, se i reati di ricettazione in questione risultasseroconnessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazioneera stata ab origine disposta; erroneo risulta il riferimento nella sentenzaimpugnata all’accertamento dei reati di cui all’art. 266, comma 1, cod. proc. pen.per giustificare la deroga al divieto dell’utilizzo delle intercettazioni in procedimentidiversi.In definitiva, il motivo di ricorso è fondato, con conseguente annullamentocon rinvio perché la Corte di appello riscontri in termini corretti i rilievi difensivi.

Ilsecondo motivo è assorbito, in quanto il giudice del merito dovrà nel nuovo giudiziopreliminarmente individuare la piattaforma probatoria esistente a caricodell’imputato ed in seguito valutarne la responsabilità per i due reati diricettazione, non senza rilevare che anche su tale aspetto la sentenza si presta acensure motivazionali perché non focalizza gli elementi costitutivi delle fattispeciecontestate.6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è invece inammissibile.Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento inappello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per unadelle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause dinullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effettodevolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato aimotivi di appello sulla responsabilità, la cognizione del giudice è limitata ai motivinon oggetto di rinuncia.Lo stesso dicasi per la determinazione della pena, in relazione anche agliaumenti per la continuazione, oggetto di specifico accordo tra le parti; la pena nonpresenta altresì profili di illegalità, peraltro non eccepiti dal ricorrente.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo616 cod. proc. pen., la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolodi sanzione pecuniaria.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 16/07/1975avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte di appello di LecceEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e perl’annullamento della sentenza impugnata con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], conrinvio alla Corte di appello di Lecce.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21 maggio 2025 la Corte di appello di Lecce, in riformadella sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Lecce in data16 giugno 2021, appellata anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ha così deciso:nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], previa dichiarazione di improcedibilità in ordineai reati di furto di cui ai capi G) e I) nonché di estinzione per prescrizione del reatodi falso di cui al capo K), ha ridotto la pena a mesi undici, giorni dieci di reclusioneed euro 333,00 di multa, come concordato tra le parti, in relazione ai reati diricettazione sub J) e H);nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], previa dichiarazione di improcedibilità in ordine aireati di furto di cui ai capi G) e I), ha rideterminato la pena in mesi undici, giornidieci di reclusione ed euro 333,00 di multa, in relazione ai reati di ricettazione subJ) e H).2. Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione irispettivi difensori di fiducia degli imputati.2.1. Nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono articolati due motivi di ricorso con i qualisi eccepisce l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione inrelazione al mancato esame dell’ipotesi di proscioglimento ai sensi dell’art. 129cod. proc. pen. nonché ai criteri di aumento della pena per la continuazione.2.2. Il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi.Con il primo si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 270 cod. proc. pen. el’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento, conconseguente vizio della motivazione.Deduce il ricorrente che la responsabilità per i reati di ricettazione in questionesi basa esclusivamente sulle captazioni ambientali e telefoniche disposte in undiverso processo, relativo ad esponenti e fatti di criminalità organizzata, utilizzatenonostante il divieto di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., in assenza delladeroga di legge prevista (“salvo che risultino rilevanti e indispensabili perl’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reatidi cui all’art. 266, comma 1”).La corte territoriale, omettendo di pronunciarsi sull’esistenza di un rapportodi connessione ex art. 12 cod. proc. pen. tra i fatti in contestazione nei dueprocedimenti – così come prospettato in primo grado – aveva erroneamenteritenuto che le uniche ipotesi di reato oggetto di condanna – le ricettazioni di cuiai capi J) e H) – prevedessero l’arresto obbligatorio in flagranza.Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine agli elementi costituitivi delle ricettazioni, privi di qualsiasi riscontroprobatorio, idoneo a collegare l’azione antigiuridica alla specifica condotta delricorrente, per entrambi i profili, oggettivo e soggettivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è fondato e assorbente.Il ricorrente con doppia pronuncia conforme ha riportato condanna per i reatidi ricettazione contestatigli ai capi J) e H), sul presupposto che “le intercettazioniambientali registrate nella vettura del [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle telefoniche delleutenze a lui in uso, oltre che l’incrocio dei dati di posizionamento GPS e quelliderivanti dalle celle impegnate nella trasmissione dei dati telefonici dei tre correihanno consentito alla P.G. di ricostruire nel dettaglio la chiarissima responsabilitàdi tutti e tre gli appellanti per i delitti sopra indicati” (pag. 16 della sentenzaimpugnata).Trova riscontro, pertanto, quanto affermato dalla difesa circa il fatto che “leintercettazioni e le captazioni ambientali rappresenta(va)no il nucleo centrale, senon esclusivo, della efficacia dimostrativa del costrutto accusatorio” (pag. 4 delricorso), con conseguente specificità del motivo con cui è stata eccepital'inutilizzabilità di tali prove, essendo stata dedotta e dimostrata la loro decisivitàin forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione del provvedimentoimpugnato (cfr. Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02).L’eccezione di inutilizzabilità va, quindi, esaminata per i profili denunciati.2. Dal testo della sentenza impugnata, al quale deve farsi riferimento, emergeche le intercettazioni in questione furono disposte nell’ambito del procedimento13054/2016 R.G.N.R. relativo al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ascritto asoggetti diversi dal ricorrente. Nei confronti di quest’ultimo si è altresì procedutonel diverso procedimento 10651/2017 R.G.N.R. (come indicato nell’intestazionedella sentenza di appello), relativo anche ai reati per i quali è intervenutacondanna.A fronte del rilievo di inutilizzabilità, già sollevato in primo grado, il Tribunalerigettò l’eccezione, ritenendo la sussistenza di una ipotesi di connessione ex art.12 cod. proc. pen. tra i reati oggetto dei due procedimenti. La Corte di appello –in riscontro di uno specifico motivo di impugnazione con il quale si insistevasull’inutilizzabilità delle intercettazioni nel diverso procedimento e, in particolare,si contestava che nella sentenza di primo grado non fosse stato esplicitato ilrapporto di connessione esistente tra il reato associativo oggetto del procedimentonel quale le intercettazioni erano state disposte e i reati di cui all’odiernoprocedimento - assumeva che poteva prescindersi, nella fattispecie, dalla verificadella sussistenza di una ipotesi di connessione, poiché decisivo era il fatto che nelprocesso in esame le intercettazioni erano “rilevanti e indispensabili perl’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e di reati dicui all’art. 266, c. 1, c.p.p., circostanze sicuramente sussistenti nel caso di specie”(pag. 17).4. La conclusione della corte di merito è all’evidenza erronea oltre che privadi inquadramento giuridico in ordine alla disciplina applicabile.La disposizione dell’art. 270 cod. proc. pen. vigente nel momento in cui leintercettazioni furono eseguite prevedeva che i risultati delle intercettazioni nonpotessero essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali erano statedisposte, salvo che fossero indispensabili per l’accertamento di delitti per i qualiera obbligatorio l’arresto in flagranza. Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere ilcontrasto formatosi in ordine al concetto di “procedimento diverso” di cui all’art.270 cod. proc. pen., stabilirono che il divieto di utilizzazione dei risultati diintercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali eranostate autorizzate - salvo che le stesse risultassero indispensabili perl'accertamento di delitti per i quali era obbligatorio l'arresto in flagranza - nonoperava con riferimento ai risultati relativi a reati connessi ex art. 12 cod. proc.pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta,sempreché rientrassero nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge (Sez. U, n.51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395-01).Con decreto legge n. 161 del 2019, convertito dalla legge n. 7 del 2020, èstato modificato l'art. 270, comma 1, cod. proc. pen, stabilendosi che «i risultatidelle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quellinei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili perl'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reatidi cui all'art. 266, 3 comma 1». La data di entrata in vigore del novellato art. 270cod. proc. pen. è stata poi fissata in via definitiva con decreto legge 30 aprile 2020,n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, al 31 agosto2020.In sintesi – ed ai fini che in questa sede rilevano - il nuovo testo dell'art. 270cod. proc. pen., al quale ha fatto riferimento la Corte di appello, amplia rispettoalla precedente formulazione i casi di deroga al divieto di utilizzabilità delleintercettazioni in altro procedimento, in quanto all'accertamento dei delitti per iquali è obbligatorio l'arresto in flagranza, originariamente previsto, si aggiunge,nel testo riformato, l'accertamento dei reati di cui all'art. 266, comma 1, cod. proc.pen. Tale ultimo inciso è stato poi eliminato dal successivo decreto legge 10 agosto2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.Va ulteriormente precisato che le Sezioni Unite, pronunciandosi in tema disuccessione nel tempo di dette diposizioni, con sentenza n. 36764 del 18/04/2024,Pisaniello, Rv. 287005-01, hanno affermato che la disciplina del regime diutilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma1, cod. proc. pen. – nel testo introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.7 ed anterioreal decreto-legge 10 agosto 2023, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge8 ottobre 2023, n. 137 – si applica solo nel caso in cui il procedimento nel qualesono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31agosto 2020.5. Il procedimento in oggetto è stato iscritto prima del 2020 (le intercettazioniriportate in sentenza risalgono al 2017), con la conseguenza che – alla stregua deicriteri sintetizzati in precedenza: la disciplina processuale (art. 270, comma 1,cod. proc. pen.) alla quale far riferimento è quella antecedente la riforma del 2019(“i risultati delle intercettazioni non posso essere utilizzati in procedimenti diversida quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili perl’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”); devonoapplicarsi i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite, "Cavallo", in temadi procedimenti diversi; non essendo previsto per i reati di ricettazione, inrelazione ai quali le intercettazioni sono state utilizzate, l’arresto obbligatorio inflagranza ai sensi dell’art. 380 cod. proc. pen., il giudice di appello, investito diuno specifico motivo d’impugnazione, era chiamato a stabilire, conseguentementeargomentando in modo compiuto, se i reati di ricettazione in questione risultasseroconnessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazioneera stata ab origine disposta; erroneo risulta il riferimento nella sentenzaimpugnata all’accertamento dei reati di cui all’art. 266, comma 1, cod. proc. pen.per giustificare la deroga al divieto dell’utilizzo delle intercettazioni in procedimentidiversi.In definitiva, il motivo di ricorso è fondato, con conseguente annullamentocon rinvio perché la Corte di appello riscontri in termini corretti i rilievi difensivi. Ilsecondo motivo è assorbito, in quanto il giudice del merito dovrà nel nuovo giudiziopreliminarmente individuare la piattaforma probatoria esistente a caricodell’imputato ed in seguito valutarne la responsabilità per i due reati diricettazione, non senza rilevare che anche su tale aspetto la sentenza si presta acensure motivazionali perché non focalizza gli elementi costitutivi delle fattispeciecontestate.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è invece inammissibile.Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento inappello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per unadelle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause dinullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effettodevolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato aimotivi di appello sulla responsabilità, la cognizione del giudice è limitata ai motivinon oggetto di rinuncia.Lo stesso dicasi per la determinazione della pena, in relazione anche agliaumenti per la continuazione, oggetto di specifico accordo tra le parti; la pena nonpresenta altresì profili di illegalità, peraltro non eccepiti dal ricorrente.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo616 cod. proc. pen., la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese delprocedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolodi sanzione pecuniaria. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così deciso in Roma il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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