CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17050/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 6559/2017 depositata il 14/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13997/2018Numero sezionale 2886/2026Numero di raccolta generale 17050/2026Data pubblicazione 31/05/2026Rilevato che:1. Il presente giudizio scaturisce dalla notificazione a Expedia INC (societàdi diritto statunitense, hinc: Expedia) di un avviso di accertamento relativoall’anno d’imposta 2008.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorsoproposto da Expedia contro l’avviso di accertamento, con sentenza n.4779/2016, confermata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio(hinc: CTR), con la sentenza n. 6559/2017 depositata in data 14/11/2017.3. Contro la sentenza della CTR Expedia ha proposto ricorso in cassazionecon nove motivi.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.5. In data 13/01/2026 l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza dicessazione della materia del contendere, in ragione di un accordoconciliativo ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992.6. Questa Corte, con ordinanza n. 1121/2026 ha rilevato che: « Occorre,poi, dare atto che l’art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, rubricato «Conciliazionefuori udienza» (così come sostituito dall’art. 9 d.lgs. n. 156 del 2015)prevede, al primo comma, che «Se in pendenza del giudizio le partiraggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiuntasottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale oparziale della controversia», mentre al quarto comma è previsto che «Laconciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui alcomma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e lemodalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per la riscossione dellesomme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovuteal contribuente.»È pertanto necessario un rinvio all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA],fissando alle parti il termine di trenta giorni per il deposito di copiadell’accordo conciliativo sottoscritto dalle parti o di istanza congiunta exart. 48, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992.»Numero registro generale 13997/2018Numero sezionale 2886/2026Numero di raccolta generale 17050/2026Data pubblicazione 31/05/20267. In data 15/02/2026 l’Avvocatura dello Stato ha depositato l’accordoconciliativo sottoscritto da entrambe le parti, insistendo perché la Cortedichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere.Considerato che:1. Alla luce dell’accordo conciliativo depositato con le firme di entrambe leparti deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere, disponendo che le spese restino a definitivo caricodelle parti che le hanno anticipate. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia delcontendere, disponendo che le spese restino a definitivo carico delle partiche le hanno anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]