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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 38722/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ratificava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino con il quale veniva rigettata l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] diretta alle misure alternative dell'affidamento al servizio sociale o della detenzione domiciliare e/o semilibertà, rilevando il Tribunale l'attuale e qualificata pericolosità sociale del detenuto, nonché una negativa condotta carceraria, per avere commesso il reato di cui all'art. 336 cod. pen. durante la carcerazione sofferta dal 28/1/2015 al 2/5/2016.

Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 47, 47 ter e 50 0.P., e degli artt. 27 e 110 Cost., e difetto o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

I motivi sono altresì manifestamente infondati perché afferenti ad asseriti difetti di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ratificava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino con il quale veniva rigettata l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] diretta alle misure alternative dell'affidamento al servizio sociale o della detenzione domiciliare e/o semilibertà, rilevando il Tribunale l'attuale e qualificata pericolosità sociale del detenuto, nonché una negativa condotta carceraria, per avere commesso il reato di cui all'art. 336 cod. pen. durante la carcerazione sofferta dal 28/1/2015 al 2/5/2016. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 47, 47 ter e 50 0.P., e degli artt. 27 e 110 Cost., e difetto o manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. I motivi sono altresì manifestamente infondati perché afferenti ad asseriti difetti di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38722/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris