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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05893/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 22/10/2021, ha confer- mato le sentenze emesse in data 5/2/2021 e 21/1/2021, dal Tribunale di Mes- sina, in composizione monocratica, appellate da [OSCURATO:PERSONA], che ha condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Messina emessa in data 25/2/2021 nell'ambito del procedimento n, 338/2021 R.G.A., era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di am- menda, oltre al pagamento delle spese processuali, in quanto dichiarato respon- sabile del reato di cui all'art. 187, comma 8, del D.Igs. n. 2.85/92, rif. art. 86 comma 7, D. L. vo 285/92, e succ. nnod. perché, postosi alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata FT25FM, intestata a [OSCURATO:PERSONA], all'esito di un controllo di polizia, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti previsti dall'art. 117, commi 2, 2 bis, 3, D. L. vo 285/92 (controlli resi opportuni e legittimi dalla sussi- stenza di un ragionevole motivo di ritenere che l'indagato si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, attesi i precedenti desunti dalla BB.DI). ed i sintomi ma- nifestati - atteggiamento irrequieto... e ponendosi alla guida nonostante il ritiro della patente già operato dai CC.

In data 10.1.2019).

Reato commesso in (ME) Spadafora il 13 gennaio 2019.

Con precedente sentenza del medesimo giudice, emessa in data 21/1/2021 nell'ambito del procedimento n. 1042/2021 R.G.A., concessegli le circostanze at- tenuanti generiche, è stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in quanto dichiarato responsabile del reato p. e p. ex art. 187 c. 8 D.Igs. n. 285192, perché, trovandosi alla guida dell'autovettura WW Polo tg.

FT25FM durante un controllo di Polizia rifiutava di sottoporsi agli accertamenti previsti per verificare la sussistenza di alterazione psicofisica in seguito all'assun- zione di sostanze stupefacenti (controlli resi opportuni e legittimi dalla necessità di valutare se egli si trovasse in condizioni di alterazione psicofisica correlata con l'uso di sostanza stupefacente). [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] E stata, altresì, disposta la sospensione della patente di guida per anni due nel primo procedimento e per anni uno nel secondo procedimento.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio moti- vazionale laddove La Corte territoriale non avrebbe risposto alla doglianza rasse- gnata con l'atto d'appello relativa al mancato rispetto della sequenza procedimen- tale prevista dall'articolo 187 del codice della strada.

Il giudice di primo grado, infatti, avrebbe condannato [OSCURATO:PERSONA] poiché dall'istruttoria è emerso che in entrambi gli episodi contestati avrebbe rifiutato di sottoporsi ad accertamenti cli- nici per verificare la sussistenza dello stato di alterazione.

Ma si rileva che, come eccepito nel secondo motivo dell'atto di appello avverso la sentenza numero 340 del 2021, non è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge per proce- dere all'esame clinico presso una struttura ospedaliera.

In particolare, all'odierno ricorrente sarebbe stato richiesto di effettuare analisi cliniche senza prima sotto- porlo agli accertamenti preliminari, per i quali gli operanti non avevano la stru- mentazione necessaria.

Si richiama la sentenza numero 10135/2021 di questa Corte.

Ne deriverebbe la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motiva- zione.

Con un secondo motivo, sempre sotto il duplice aspetto della violazione di legge e del vizio motivazionale, si censura la sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis sul rilievo che la reiterazione del medesimo comportamento illecito abbia escluso l'occasionalità.

Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale laddove è stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità finalizzato all'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 187 comma 8 bis del codice della strada che la difesa aveva avanzato in sede di discussione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il ricorrente richiama, a sostegno della propria tesi, il dictum della sentenza numero 34090/2015 di questa Corte evidenziando che non può incombere sull'im- putato l'onere di attivarsi per individuare un ente predisporre un programma per una pena che nessuno, se non il giudice, potrà quantificare.

E che non è neppure detto che ci sarà.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di mo- tivazione laddove la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo delle norme che disciplinano l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida applicando la sanzione accessoria prevista per altra fattispecie di reato.

Il reato contestato e per il quale è stato condannato l'odierno ricorrente - prosegue il ricorso- è infatti l'articolo 187 comma 8 del codice della strada, norma che rinvia integralmente alle disposizioni di cui all'articolo 186 comma 7 del codice della strada.

Tale norma prevede la sanzione amministrativa della sospensione della pa- tente di guida per un periodo da sei mesi a due anni.La Corte territoriale, a pag. 5, conferma le statuizioni della sentenze impu- gnate facendo riferimento al raddoppio della sanzione quando il soggetto si ponga alla guida di un mezzo di sua proprietà.

Si richiama a tal proposito quanto statuito dalle Sezioni unite con la sentenza 46624/2015.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha in- sistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il solo terzo motivo di ricorso si palesa fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla questione concernente il lavoro di pub- blica utilità con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina.

L'infondatezza dei restanti motivi determina, invece, il rigetto nel resto del proposto ricorso.

2. Il primo motivo di ricorso è del tutto generico (e tale, peraltro, era anche il richiamato secondo motivo di appello avverso la sentenza 340/2021) e, comun- que infondato, laddove la Corte territoriale, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, ha dato atto che c'era la sintomatologia che giustifi- cava la richiesta di accertamenti ospedalieri.

Le censure del ricorrente, invero, si sostanziano nella riproposizione delle me- desime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.

Per contro, 1"impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Come dà atto il provvedimento impugnato, già giudici di primo grado hanno ritenuto provata in entrambi i procedimenti la responsabilità dell'odierno ricorrente, al di là di ogni ragionevole dubbio, in quanto, in esito alle istruttorie dibattimentali svolte, è emerso che, in data 10/1/2019, personale in servizio presso i Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Messina procedeva al controllo dell'autovettura condotta dall'odierno imputato, il quale presentava occhi lucidi, pupille dilatate, sguardo assente e atteggiamento irrequieto, e, sul tappetino del veicolo, veniva notata la presenza di una polvere bianca che appariva essere co- caina.

Invitato a sottoporsi ad accertamenti clinici diretti a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti, il predetto si rifiutava.

Appena tre giorni dopo il [OSCURATO:PERSONA], nonostante gli fosse stata anche ritirata la patente di guida, veniva fermato dai Carabin ieri della Compagnia di Milazzo alla guida della medesima autovettura e, presentando elementi sintomatici quali occhi arrossati ed un evidente stato di agitazione, veniva ancora una volta invitato a sottoporsi ad accertamenti cimici diretti a verificare l'assunzione di sostanze stu- pefacenti, ma, anche in questa occasione, si rifiutava.

La sentenza impugnata, pertanto, appare collocarsi nell'alveo del consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui il reato di rifiuto di sotto- porsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica deri- vante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dall' art. 187, co. 5 cod. strada, è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269394 in un caso in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'intimazione all'imputato di farsi accompa- gnare presso una struttura sanitaria, non avendo gli operanti effettuato preventive prove attraverso strumentazione portatile e, a differenza di quello che ci occupa, non essendo stati esplicitati altri elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti).

3. Il secondo motivo è da infondato in quanto a pag. 4 del provvedimento impugnato la Corte territoriale offre una motivazione sul diniego dell'applicazione della causa di non punibilità disciplinata dall'articolo 131bis del codice penale che appare immune dai denunciati vizi di legittimità.

Ed invero, il diniego è stato motivatamerrte fondato sul fatto che non possa attribuirsi al fatto quel minimo disvalore penale cui la legge ancora il giudizio di particolare tenuità.

Ciò in considerazione della circostanza che l'imputato avrebbe potuto rappresentare un serio pericolo per la pubblica incolumità, ove effettiva- mente si fosse posto alla guida di un mezzo di locomozione sotto l'effetto di so- stanze stupefacenti, avendo reiterato la medesima condotta a distanza di appena tre giorni, nonostante il ritiro della patente, così da poter escludersi che si sia trattato di un comportamento occasionale.Con tale motivo il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della re- lativa statuizione, tentando di introdurre in questa sede (inscrutinabili) argomenti di merito, con i quali scardinare la statuizione, adeguatamente argomentata, che ha negato la riconducibilità del fatto alla ipotesi prevista dall' art.131 bis cod. pen Anche il quarto e ultimo motivo non coglie nel segno, non solo perché, ancora una volta, il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della statuizione censurata, ma rimanendo indimostrato che la Corte territoriale abbia applicato "il raddoppio" della sanzione accessoria della sospensione della patente.

4. Fondato, come anticipato è il terzo motivo di ricorso, afferente alla richiesta di sostituzione del lavoro di pubblica utilità avanzata dal difensore dell'odierno ri- corrente, in appello, in sede di conclusioni.

Ed invero, la risposta offerta dal giudice del gravame del merito non opera non buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità richiamata dal ricorrente secondo cui, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (cfr. ex multis Sez. 4, n. 36779 del 3/12/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280085; conf.

Sez. 4, n. 37997 del 19/07/2012, Dossetto, Rv. 254370).

La questione, pertanto, dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 22/10/2021, ha confer- mato le sentenze emesse in data 5/2/2021 e 21/1/2021, dal Tribunale di Mes- sina, in composizione monocratica, appellate da [OSCURATO:PERSONA], che ha condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Messina emessa in data 25/2/2021 nell'ambito del procedimento n, 338/2021 R.G.A., era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di am- menda, oltre al pagamento delle spese processuali, in quanto dichiarato respon- sabile del reato di cui all'art. 187, comma 8, del D.Igs. n. 2.85/92, rif. art. 86 comma 7, D. L. vo 285/92, e succ. nnod. perché, postosi alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata FT25FM, intestata a [OSCURATO:PERSONA], all'esito di un controllo di polizia, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti previsti dall'art. 117, commi 2, 2 bis, 3, D. L. vo 285/92 (controlli resi opportuni e legittimi dalla sussi- stenza di un ragionevole motivo di ritenere che l'indagato si trovasse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, attesi i precedenti desunti dalla BB.DI). ed i sintomi ma- nifestati - atteggiamento irrequieto... e ponendosi alla guida nonostante il ritiro della patente già operato dai CC. In data 10.1.2019). Reato commesso in (ME) Spadafora il 13 gennaio 2019. Con precedente sentenza del medesimo giudice, emessa in data 21/1/2021 nell'ambito del procedimento n. 1042/2021 R.G.A., concessegli le circostanze at- tenuanti generiche, è stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in quanto dichiarato responsabile del reato p. e p. ex art. 187 c. 8 D.Igs. n. 285192, perché, trovandosi alla guida dell'autovettura WW Polo tg. FT25FM durante un controllo di Polizia rifiutava di sottoporsi agli accertamenti previsti per verificare la sussistenza di alterazione psicofisica in seguito all'assun- zione di sostanze stupefacenti (controlli resi opportuni e legittimi dalla necessità di valutare se egli si trovasse in condizioni di alterazione psicofisica correlata con l'uso di sostanza stupefacente). [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] E stata, altresì, disposta la sospensione della patente di guida per anni due nel primo procedimento e per anni uno nel secondo procedimento. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio moti- vazionale laddove La Corte territoriale non avrebbe risposto alla doglianza rasse- gnata con l'atto d'appello relativa al mancato rispetto della sequenza procedimen- tale prevista dall'articolo 187 del codice della strada. Il giudice di primo grado, infatti, avrebbe condannato [OSCURATO:PERSONA] poiché dall'istruttoria è emerso che in entrambi gli episodi contestati avrebbe rifiutato di sottoporsi ad accertamenti cli- nici per verificare la sussistenza dello stato di alterazione. Ma si rileva che, come eccepito nel secondo motivo dell'atto di appello avverso la sentenza numero 340 del 2021, non è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge per proce- dere all'esame clinico presso una struttura ospedaliera. In particolare, all'odierno ricorrente sarebbe stato richiesto di effettuare analisi cliniche senza prima sotto- porlo agli accertamenti preliminari, per i quali gli operanti non avevano la stru- mentazione necessaria. Si richiama la sentenza numero 10135/2021 di questa Corte. Ne deriverebbe la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motiva- zione. Con un secondo motivo, sempre sotto il duplice aspetto della violazione di legge e del vizio motivazionale, si censura la sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis sul rilievo che la reiterazione del medesimo comportamento illecito abbia escluso l'occasionalità. Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale laddove è stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità finalizzato all'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 187 comma 8 bis del codice della strada che la difesa aveva avanzato in sede di discussione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il ricorrente richiama, a sostegno della propria tesi, il dictum della sentenza numero 34090/2015 di questa Corte evidenziando che non può incombere sull'im- putato l'onere di attivarsi per individuare un ente predisporre un programma per una pena che nessuno, se non il giudice, potrà quantificare. E che non è neppure detto che ci sarà. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di mo- tivazione laddove la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo delle norme che disciplinano l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida applicando la sanzione accessoria prevista per altra fattispecie di reato. Il reato contestato e per il quale è stato condannato l'odierno ricorrente - prosegue il ricorso- è infatti l'articolo 187 comma 8 del codice della strada, norma che rinvia integralmente alle disposizioni di cui all'articolo 186 comma 7 del codice della strada. Tale norma prevede la sanzione amministrativa della sospensione della pa- tente di guida per un periodo da sei mesi a due anni.La Corte territoriale, a pag. 5, conferma le statuizioni della sentenze impu- gnate facendo riferimento al raddoppio della sanzione quando il soggetto si ponga alla guida di un mezzo di sua proprietà. Si richiama a tal proposito quanto statuito dalle Sezioni unite con la sentenza 46624/2015. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha in- sistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il solo terzo motivo di ricorso si palesa fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla questione concernente il lavoro di pub- blica utilità con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina. L'infondatezza dei restanti motivi determina, invece, il rigetto nel resto del proposto ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso è del tutto generico (e tale, peraltro, era anche il richiamato secondo motivo di appello avverso la sentenza 340/2021) e, comun- que infondato, laddove la Corte territoriale, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, ha dato atto che c'era la sintomatologia che giustifi- cava la richiesta di accertamenti ospedalieri. Le censure del ricorrente, invero, si sostanziano nella riproposizione delle me- desime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, 1"impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Come dà atto il provvedimento impugnato, già giudici di primo grado hanno ritenuto provata in entrambi i procedimenti la responsabilità dell'odierno ricorrente, al di là di ogni ragionevole dubbio, in quanto, in esito alle istruttorie dibattimentali svolte, è emerso che, in data 10/1/2019, personale in servizio presso i Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Messina procedeva al controllo dell'autovettura condotta dall'odierno imputato, il quale presentava occhi lucidi, pupille dilatate, sguardo assente e atteggiamento irrequieto, e, sul tappetino del veicolo, veniva notata la presenza di una polvere bianca che appariva essere co- caina. Invitato a sottoporsi ad accertamenti clinici diretti a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti, il predetto si rifiutava. Appena tre giorni dopo il [OSCURATO:PERSONA], nonostante gli fosse stata anche ritirata la patente di guida, veniva fermato dai Carabin ieri della Compagnia di Milazzo alla guida della medesima autovettura e, presentando elementi sintomatici quali occhi arrossati ed un evidente stato di agitazione, veniva ancora una volta invitato a sottoporsi ad accertamenti cimici diretti a verificare l'assunzione di sostanze stu- pefacenti, ma, anche in questa occasione, si rifiutava. La sentenza impugnata, pertanto, appare collocarsi nell'alveo del consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui il reato di rifiuto di sotto- porsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica deri- vante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dall' art. 187, co. 5 cod. strada, è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio (Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269394 in un caso in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'intimazione all'imputato di farsi accompa- gnare presso una struttura sanitaria, non avendo gli operanti effettuato preventive prove attraverso strumentazione portatile e, a differenza di quello che ci occupa, non essendo stati esplicitati altri elementi che lasciassero ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti). 3. Il secondo motivo è da infondato in quanto a pag. 4 del provvedimento impugnato la Corte territoriale offre una motivazione sul diniego dell'applicazione della causa di non punibilità disciplinata dall'articolo 131bis del codice penale che appare immune dai denunciati vizi di legittimità. Ed invero, il diniego è stato motivatamerrte fondato sul fatto che non possa attribuirsi al fatto quel minimo disvalore penale cui la legge ancora il giudizio di particolare tenuità. Ciò in considerazione della circostanza che l'imputato avrebbe potuto rappresentare un serio pericolo per la pubblica incolumità, ove effettiva- mente si fosse posto alla guida di un mezzo di locomozione sotto l'effetto di so- stanze stupefacenti, avendo reiterato la medesima condotta a distanza di appena tre giorni, nonostante il ritiro della patente, così da poter escludersi che si sia trattato di un comportamento occasionale.Con tale motivo il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della re- lativa statuizione, tentando di introdurre in questa sede (inscrutinabili) argomenti di merito, con i quali scardinare la statuizione, adeguatamente argomentata, che ha negato la riconducibilità del fatto alla ipotesi prevista dall' art.131 bis cod. pen Anche il quarto e ultimo motivo non coglie nel segno, non solo perché, ancora una volta, il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della statuizione censurata, ma rimanendo indimostrato che la Corte territoriale abbia applicato "il raddoppio" della sanzione accessoria della sospensione della patente. 4. Fondato, come anticipato è il terzo motivo di ricorso, afferente alla richiesta di sostituzione del lavoro di pubblica utilità avanzata dal difensore dell'odierno ri- corrente, in appello, in sede di conclusioni. Ed invero, la risposta offerta dal giudice del gravame del merito non opera non buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità richiamata dal ricorrente secondo cui, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti con quella del lavoro di pubblica utilità, non è richiesto dalla legge che l'imputato indichi l'istituzione presso cui intende svolgere l'attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio (cfr. ex multis Sez. 4, n. 36779 del 3/12/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280085; conf. Sez. 4, n. 37997 del 19/07/2012, Dossetto, Rv. 254370). La questione, pertanto, dovrà essere rivalutata dal giudice del rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad a
Sentenza Cassazione n. 05893/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris