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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49719/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 28 gennaio 2021 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra tre sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, e respinto la stessa istanza con riferimento ad altre sei sentenze.

Di queste sei sentenze oggetto del provvedimento di rigetto soltanto tre sono quelle attinte da ricorso per cassazione (n. 6: sentenza del Tribunale di Milano del 29 settembre 2016 per i reati degli articoli 648 e 56 e 640 cod. pen, commessi Milano il 25 luglio 2013; n. 8: sentenza del Tribunale di Milano del 12 marzo del 2019 per il reato dell'articolo 640 cod. pen. commesso in Settimo milanese il 7 giugno 2013; n. 9: sentenza della Corte d'appello di Milano del 14 novembre 2016 per il reato dell'articolo 640 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2009).

In particolare, il giudice ha respinto l'istanza con riferimento alla sentenza sub 6), perché essa riguarda un episodio di ricettazione e negoziazione di assegno bancario di provenienza furtiva privo di connessione con gli altri fatti; con riferimento alla sentenza sub 8), perché si tratta di una truffa commessa nell'anno 2013, quindi a notevole distanza temporale dagli altri fatti ed in mancanza di qualsiasi elemento da cui poter desumere un disegno criminoso; con riferimento alla sentenza sub 9), perchè si tratta di una truffa maturata in data prossima alle altre (nel 2009), ma in contesto diverso da esse, perché in essa l'agente, riferendo falsamente di lavorare in Mediaset, aveva raggirato le vittime prospettando l'assunzione in tale società, laddove quelle messe in continuazione attengono alla falsa proposta partecipazione a concorsi canori.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico argomento proposto in due motivi, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, con riferimento soltanto a tre pronunce, la n. 6), la n. 8) e la n. 9), evidenziando che la condanna sub 6) non era solo per ricettazione ma anche per truffa; della condanna sub 8) era stata evidenziata scorrettamente soltanto la lontananza temporale dei fatti da quelli delle altre; la condanna sub 9) era una truffa commessa nel 2009, ed in modo irragionevole non è stata posta in continuazione con le truffe commesse nel 2010 e nel 2011 per le quali la continuazione invece è stata riconosciuta.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell'esecuzione è l'art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione".I presupposti sostanziali per l'applicazione di ciò che l'art. 671, comma 1, definisce "disciplina del reato continuato" si rinvengono nell'art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge".

La norma non detta una definizione di "medesimo disegno criminoso", e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del "medesimo disegno criminoso" si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).

L'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull'imputato, se questi. è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti).

Nel caso in esame, il ricorrente ricava l'unicità del disegno criminoso dalla circostanza che i reati delle pronunce n. 6), n. 8) e n. 9), per cui è chiesta l'applicazione della continuazione, hanno ad oggetto, in tutto o in parte, lo stesso titolo di reato di quelli posti in continuazione.

Non è illogico, però, che il giudice dell'esecuzione non abbia attribuito un rilievo predominante all'identità del titolo di reato, perché esso da solo non è sufficiente a configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., che impone, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità sopra citata, che "al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali" (Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, cit.).

Nel caso in esame, in particolare, non è illogico che il giudice dell'esecuzione abbia valorizzato, con riferimento alla sentenza sub 6) che essa riguardi una condotta completamente diversa da quella delle altre truffe e che presenta tratti di estemporaneità che la rendono incompatibile con i caratteri di un disegno criminoso comune agli altri reati commessi (la condanna sub 6 comprende, infatti, anche una truffa, ma una truffa commessa mediante assegno rubato, che, in effetti, è completamente diversa dalle altre truffe per cui era stato condannato il ricorrente).

Non è illogico che il giudice dell'esecuzione abbia valorizzato, con riferimento alla condanna sub 8), la lontananza temporale della data di commissione del fatto rispetto agli altri posti in continuazione, motivazione su cui il difensore si limita ad una critica in negativo contestando il criterio della lontananza dai fatti, senza, però, assolvere all'onere di allegazione di quale sarebbe, oltre al titolo di reato, la circostanza di fatto del caso concreto da cui si potrebbe desumere l'unicità del disegno criminoso con gli altri reati commessi dal condannato.

Non è illogico che il giudice dell'esecuzione abbia valorizzato, con riferimento alla condanna sub 9), alcune differenze nella condotta di tale fatto (reato commesso prospettando una assunzione in Mediaset) rispetto a quelle dei reati che sono stati messi in continuazione, motivazione che non viene attaccata nel ricorso, che si concentra solo sulla vicinanza temporale tra i fatti storici, incorrendo, quindi, in parte qua, anche nel rilievo del difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2021 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra tre sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, e respinto la stessa istanza con riferimento ad altre sei sentenze. Di queste sei sentenze oggetto del provvedimento di rigetto soltanto tre sono quelle attinte da ricorso per cassazione (n. 6: sentenza del Tribunale di Milano del 29 settembre 2016 per i reati degli articoli 648 e 56 e 640 cod. pen, commessi Milano il 25 luglio 2013; n. 8: sentenza del Tribunale di Milano del 12 marzo del 2019 per il reato dell'articolo 640 cod. pen. commesso in Settimo milanese il 7 giugno 2013; n. 9: sentenza della Corte d'appello di Milano del 14 novembre 2016 per il reato dell'articolo 640 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2009). In particolare, il giudice ha respinto l'istanza con riferimento alla sentenza sub 6), perché essa riguarda un episodio di ricettazione e negoziazione di assegno bancario di provenienza furtiva privo di connessione con gli altri fatti; con riferimento alla sentenza sub 8), perché si tratta di una truffa commessa nell'anno 2013, quindi a notevole distanza temporale dagli altri fatti ed in mancanza di qualsiasi elemento da cui poter desumere un disegno criminoso; con riferimento alla sentenza sub 9), perchè si tratta di una truffa maturata in data prossima alle altre (nel 2009), ma in contesto diverso da esse, perché in essa l'agente, riferendo falsamente di lavorare in Mediaset, aveva raggirato le vittime prospettando l'assunzione in tale società, laddove quelle messe in continuazione attengono alla falsa proposta partecipazione a concorsi canori. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico argomento proposto in due motivi, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, con riferimento soltanto a tre pronunce, la n. 6), la n. 8) e la n. 9), evidenziando che la condanna sub 6) non era solo per ricettazione ma anche per truffa; della condanna sub 8) era stata evidenziata scorrettamente soltanto la lontananza temporale dei fatti da quelli delle altre; la condanna sub 9) era una truffa commessa nel 2009, ed in modo irragionevole non è stata posta in continuazione con le truffe commesse nel 2010 e nel 2011 per le quali la continuazione invece è stata riconosciuta. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell'esecuzione è l'art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione".I presupposti sostanziali per l'applicazione di ciò che l'art. 671, comma 1, definisce "disciplina del reato continuato" si rinvengono nell'art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge". La norma non detta una definizione di "medesimo disegno criminoso", e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del "medesimo disegno criminoso" si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea). L'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull'imputato, se questi. è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti). Nel caso in esame, il ricorrente ricava l'unicità del disegno criminoso dalla circostanza che i reati delle pronunce n. 6), n. 8) e n. 9), per cui è chiesta l'applicazione della continuazione, hanno ad oggetto, in tutto o in parte, lo stesso titolo di reato di quelli posti in continuazione. Non è illogico, però, che il giudice dell'esecuzione non abbia attribuito un rilievo predominante all'identità del titolo di reato, perché esso da solo non è sufficiente a configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., che impone, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità sopra citata, che "al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali" (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, cit.). Nel caso in esame, in particolare, non è illogico che il giudice dell'esecuzione abbia valorizzato, con riferimento alla sentenza sub 6) che essa riguardi una condotta completamente diversa da quella delle altre truffe e che presenta tratti di estemporaneità che la rendono incompatibile con i caratteri di un disegno criminoso comune agli altri reati commessi (la condanna sub 6 comprende, infatti, anche una truffa, ma una truffa commessa mediante assegno rubato, che, in effetti, è completamente diversa dalle altre truffe per cui era stato condannato il ricorrente). Non è illogico che il giudice dell'esecuzione abbia valorizzato, con riferimento alla condanna sub 8), la lontananza temporale della data di commissione del fatto rispetto agli altri posti in continuazione, motivazione su cui il difensore si limita ad una critica in negativo contestando il criterio della lontananza dai fatti, senza, però, assolvere all'onere di allegazione di quale sarebbe, oltre al titolo di reato, la circostanza di fatto del caso concreto da cui si potrebbe desumere l'unicità del disegno criminoso con gli altri reati commessi dal condannato. Non è illogico che il giudice dell'esecuzione abbia valorizzato, con riferimento alla condanna sub 9), alcune differenze nella condotta di tale fatto (reato commesso prospettando una assunzione in Mediaset) rispetto a quelle dei reati che sono stati messi in continuazione, motivazione che non viene attaccata nel ricorso, che si concentra solo sulla vicinanza temporale tra i fatti storici, incorrendo, quindi, in parte qua, anche nel rilievo del difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico
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